22 Dicembre 2020

Pagamento di debiti ereditari con denaro proprio e accettazione di eredità

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 20878 del 30/09/2020

Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredità (pura e semplice) – Modi – Tacita – In genere accettazione tacita dell’eredità – Condizioni – Pagamento di debito del ‘de cuius’ con denaro proprio del chiamato all’eredità – Irrilevanza – Fattispecie.

Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del “de cuius”, che il chiamato all’eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario – tale, cioè, che solo l’erede abbia diritto a compiere – ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita.

Disposizioni applicate

Articoli 475, 476, 521, 1180 e 2697 cod. civ.

[1] Successivamente alla morte di Tizia, intervenuta il 28/03/2004, con l’autovettura di proprietà di costei venivano commesse diverse violazioni al codice della strada. In particolare, erano elevati 70 verbali di contestazione per aver effettuato l’accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Tutti i verbali venivano notificati in data 02/09/2008 al figlio della defunta Tizia, Tizietto, il quale proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace assumendo di essere estraneo alle violazioni, non essendo proprietario del veicolo, avendo rinunciato all’eredità della madre.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Roma chiedeva il rigetto dell’opposizione, argomentando che avendo Tizietto pagato la sanzione relativa ad un verbale del 2007, costui avrebbe accettato tacitamente l’eredità materna.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, sottolineando come su tutti i verbali notificati al ricorrente fosse indicato quale proprietario del veicolo lo stesso opponente e che le violazioni accertate erano state tutte commesse successivamente alla data della morte della madre del ricorrente, ma antecedentemente alla data di sottoscrizione dell’atto di rinuncia all’eredità (26/09/2008, ossia dopo la notifica delle sanzioni).

A parere del Giudice di prime cure, il ricorrente non aveva provato di non aver utilizzato il veicolo con cui erano state commesse le violazioni nell’arco di tempo di riferimento, a nulla rilevando la rinuncia all’eredità, ed inoltre non aveva contestato l’avvenuto pagamento della sanzione di cui al verbale del 2007.

Tizietto proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale che, facendo proprie le argomentazioni e motivazioni addotte dal Giudice di Pace, confermava la statuizione secondo cui al momento dell’accertamento delle violazioni l’appellante risultava proprietario del veicolo.

Avverso tale sentenza, Tizietto ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’erroneità del pronunciato di merito nella parte in cui aveva ritenuto che egli fosse proprietario del veicolo al momento dell’accertamento delle violazioni. Affermava, infatti, di rivestire all’epoca la qualifica di mero chiamato all’eredità e, a seguito della rinuncia alla successione della madre, di non poter essere tenuto a rispondere dei debiti del de cuius, avendo la rinuncia effetti retroattivi.

A giudizio del ricorrente, del tutto sfornita di prova sarebbe la circostanza dell’accettazione tacita dell’eredità a seguito del pagamento di una sanzione, trattandosi peraltro di atto meramente cautelare, dal momento che l’Amministrazione comunale non aveva dimostrato che Tizietto avesse il possesso del veicolo o fosse il conducente del veicolo al momento delle infrazioni.

[2] Il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso di Tizietto, ribadendo alcuni principi oramai consolidati in giurisprudenza in tema di pagamento di debiti ed accettazione di eredità.

Per gli Ermellini “è pacifico che non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 cod. civ..”

Perchè possa aversi accettazione tacita di eredità deve rinvenirsi il compimento di un atto che sia implicita manifestazione della volontà di accettarla e che potrebbe essere posto in essere solo da colui che rivesta la qualità di erede.

In linea generale, deve evidenziarsi come il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non sia un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei predetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita.[1]

Nel caso di specie, il pagamento della sanzione di cui al verbale del 2007 non poteva, dunque, considerarsi ritenuto accettazione tacita dell’eredità, “trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’articolo 1180 cod. civ., l’adempimento del terzo”.

La Suprema Corte ha, conseguentemente, ritenute errate le conclusioni del Tribunale laddove veniva esclusa l’efficacia della rinuncia effettuata da Tizietto.

A norma dell’articolo 521 cod. civ., infatti, chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. E ciò “significa che, ai fini della soluzione della controversia, è del tutto irrilevante che le infrazioni fossero state commesse nelle more tra l’apertura della successione e la rinunzia, avendo quest’ultima effetti retroattivi”.

[3] La Sentenza in commento fornisce l’occasione per una disamina dei delicati aspetti connessi al pagamento di debiti ereditari da parte di colui che sebbene chiamato all’eredità, non intenda poi accettarla.

Dapprima, come anche evidenziato dal provvedimento de qua, appare opportuno sottolineare che, nel caso di specie, sarebbe già in radice criticabile la natura ereditaria del debito: infatti, “trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede.”

Ciò precisato, l’attenzione deve essere focalizzata sui requisiti che la Cassazione assume debbano sussistere in via cumulativa, affinché possa rinvenirsi un’ipotesi di accettazione tacita:

  1. il compimento di un atto con l’implicita volontà di accettare l’eredità
  2. che sia compiuto un atto che il soggetto non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.

Applicando tale assunto alla particolare ipotesi di pagamento di debiti ereditari, deve ritenersi sempre configurare accettazione tacita quello effettuato con denaro facente parte dell’eredità; e ciò poiché necessariamente l’utilizzo di liquidità riferibile al de cuius rappresenta un atto che si ha diritto di porre in essere solo qualora si sia eredi[2].

Diversamente è a dirsi per il caso di adempimento effettuato con denaro proprio del chiamato all’eredità. Come anche efficacemente chiarito dalla Suprema Corte in altra occasione[3]nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità, ciò in quanto la norma che legittima qualsiasi terzo all’adempimento del debito altrui – articolo 1180 cod. civ. – esclude che si tratti di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

[4] Un ultimo aspetto viene preso in esame dalla sentenza epigrafata.

Rivestendo il ricorrente la mera qualità di chiamato, non gravava su di lui alcun onere di provvedere all’aggiornamento delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (gravando tale obbligo su colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede)

E sotto il profilo probatorio, è principio pacifico in Giurisprudenza che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’articolo 2697 cod. civ.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione[4]

Nel caso di specie gravava, dunque, sul Comune di Roma la prova che Tizietto fosse il soggetto passivo dell’obbligazione sanzionatoria, in quanto proprietario a titolo di erede (e ciò avrebbe dovuto-potuto provare ad esempio dimostrando il possesso del bene in capo allo stesso per un periodo superiore a tre mesi dall’apertura della successione), ovvero in quanto autore materiale delle infrazioni, per essere possessore o conducente del veicolo al momento delle violazioni.[5] E ciò prescindendo dalla considerazione, sopra premessa, in ordine alla natura non ereditaria del debito.

[1] È la stessa sentenza in commento a richiamare i precedenti di Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 17535 del 02/09/2016.

[2] Si rinviene Giurisprudenza che, al riguardo, precisa che possono rinvenirsi ipotesi in cui anche il pagamento con denari ereditari non comporti accettazione tacita dell’eredità, potendo rientrare nei poteri riconosciuti al chiamato ex articolo 460 cod. civ.. Ci si riferisce, in particolare, alle spese funerarie, che costituirebbero un dovere morale e familiare, così da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario. Così Trib. Varese, 31/10/2011.

[3] Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 4320 del 22/02/2018. In tale pronunciato viene anche chiarito che non costituisce accettazione tacita il prelevamento, da parte del chiamato all’eredità, dell’intera giacenza del conto corrente cointestato con il de cuius e a firma disgiunta, ove il saldo attivo risulti formato solamente da somme versate dal chiamato stesso, e, addirittura, “potendo effettuarsi anche quale mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell’apertura della successione”.

Sul punto si veda anche A. Busani, La Successione Mortis Causa, Cedam, 2020, pag.242, nota 41: “Diversamente, ove si dimostri che il saldo attivo del conto corrente cointestato tra de cuius e chiamato discenda dal versamento di somme di sola proprietà del defunto (ossia facenti parte dell’asse ereditario), il prelevamento dell’intera somma da parte del cointestatario chiamato all’eredità dovrà considerarsi quale accettazione tacita dell’eredità da parte di quest’ultimo.

[4] Si vedano: Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 5095 del 26/05/1999.

[5] Testualmente, gli Ermellini affermano che “la sentenza del Giudice di Pace richiamata dal Tribunale, al contrario, erroneamente ha rigettato l’opposizione per non avere il ricorrente dimostrato di non aver utilizzato il veicolo nel tempo in cui erano state commesse le violazioni, in ciò incorrendo in una palese violazione del disposto dell’articolo 2697 cod. civ..”

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