Pagamenti rateali e decorrenza della prescrizione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo l’orientamento tradizionale, il pagamento di ratei del mutuo configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.
È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l’adempimento parziale dell’unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche.
La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent’anni). La prescrizione decorre pertanto dall’ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria; Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022: ai contratti di finanziamento personale si applica l’art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell’ultima rata).
L’unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell’ultima rata dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all’adempimento. L’unitarietà della prestazione e l’unicità della causa debendi determinano l’inapplicabilità anche per gli interessi dell’art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994). Infatti, criterio informatore dell’art. 2948 c.c., nn. 1-4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa; perciò, dalla previsione della citata norma resta esclusa l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici: e quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all’applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. n. 1546/1965; Cass. n. 17798/2011).
Tale impostazione impatta anche sull’art. 1957 c.c. (termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore). Al riguardo, si richiama Cass. n. 2301/2004: il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall’art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima.
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