Il padre che si separa e si allontana dai bambini orfani adottati deve risarcire il danno per la sofferenza dell’abbandono
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile sez. I, ordinanza del 2 aprile 2021 n. 9188
Separazione personale con addebito-risarcimento danno endofamiliare ai figli
(art. 147 c.c. – art. 315 bis c.c.)
Il padre, cui è imputabile la rottura del rapporto coniugale, deve risarcire i due figli adottivi prelevati da un orfanotrofio, per aver ricreato quella situazione di abbandono, causando loro una sofferenza grave e ponendo a rischio il loro futuro equilibrato sviluppo.
L’addebito della separazione non è idoneo di per sé a configurare una condotta illecita, ma rilevano le modalità traumatiche della deprivazione della figura genitoriale, quali il repentino allontanamento in un’altra città, la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di un nuovo figlio.
CASO
Nel giudizio di Appello per la separazione personale dei coniugi, la Corte territoriale di Genova, confermando l’addebito della separazione al marito, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, disponeva un aumento del contributo per il mantenimento della moglie condannandolo anche al risarcimento dei danni subiti dai figli minori adottati per condotte illecite paterne, nella misura di 40.000 Euro per ciascun figlio.
La coppia aveva preso in adozione i due figli all’età di tre e quattro anni, prelevandoli da un orfanotrofio. I bambini avevano mostrato notevoli difficoltà relazionali e caratteriali tanto che si era resa necessaria una terapia di sostegno.
Dopo non molto tempo, il padre si era allontanato dal nucleo familiare, trasferendosi in un’altra città con una nuova compagna con la quale aveva avuto un nuovo figlio.
Secondo i giudici genovesi la separazione dei genitori, con modalità ritenute traumatiche per i minori, avrebbe riacutizzato il trauma dell’abbandono causando una profonda sofferenza psichica e un grave rischio per il loro equilibrio futuro.
I minori avrebbero subito una grave lesione del diritto costituzionale di vivere ed essere educati da entrambi i genitori, risarcibile anche in forma equitativa.
L’uomo ricorre in Cassazione contro questa pronuncia. In primo luogo lamenta l’ingiusto aumento dell’assegno in favore del coniuge che sarebbe stato disposto a fronte di un peggioramento della sua condizione economico-reddituale.
Riguardo alla prova della lesione al diritto costituzionalmente garantito dei minori a non subire un’ulteriore privazione della genitorialità, il ricorrente fa rilevare di non aver mai fatto mancare nulla ai figli minori e di essere stato ostacolato dalla moglie nel relazionarsi con loro dopo la separazione.
Inoltre, il danno asserito non sarebbe stato dimostrato in base a criteri di scientificità e di carattere medico legale, non essendo descritti neppure i sintomi della sofferenza nei due minori.
Infine, i giudici non avrebbero tenuto conto dell’affermazione “i figli sono ben contenti di vedere il padre” – a contenuto sostanzialmente confessorio – dell’ex moglie, che escluderebbe la sussistenza del danno riconosciuto.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo i motivi inammissibili. La Corte territoriale ha fornito una valutazione adeguata delle conseguenze negative sullo sviluppo psicofisico dei minori, causate dai comportamenti del ricorrente.
Il giudizio si è fondato sulle evidenze fattuali e sulle valutazioni medico legali, ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il danno non patrimoniale è stato individuato nell’aver fatto riemergere quella situazione di abbandono, sebbene non equiparabile a quella di partenza, ma comunque ritenuta idonea a generare una grave sofferenza.
La Cassazione ha sposato la tesi della Corte territoriale secondo cui la responsabilità esclusiva del ricorrente della rottura dell’unione coniugale, non è di per sé idonea a integrare il fatto lesivo.
La condotta illecita del padre riguarda piuttosto la modalità traumatica della rottura, cui è seguito l’allontanamento in un’altra città ed il succedersi improvviso di eventi che hanno rafforzato l’idea della privazione della figura genitoriale paterna.
Le suddette scelte personali, secondo la valutazione dei fatti e delle conclusioni della CTU svolta nel corso del giudizio d’Appello, sono state adottate senza considerare o prendere in adeguata considerazione la fragilità dei figli adottivi e la precarietà dell’equilibrio affettivo raggiunto dagli stessi.
QUESTIONI
La sentenza in esame affronta il tema del così detto illecito endofamiliare. La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo il diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la subita lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti al rapporto di filiazione (cfr. Cass. Civ. n. 26205/2013, Cass. Civ. n. 4802/2018).
Deve trattarsi di condotte, anche omissive, che ledano interessi costituzionalmente rilevanti dei figli, che abbiano causato un danno ingiusto.