L’ordine di esibizione di determinati documenti sociali ex art. 2676 c.c. va interpretato restrittivamente
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Torino – 26 gennaio 2021.
Parole chiave: diritto di accesso del socio – interpretazione – società a responsabilità limitata.
Massima: “Deve essere interpretato restrittivamente il provvedimento con il quale è ordinata ad una società a responsabilità limitata l’esibizione di determinati documenti sociali laddove elencati nel dettaglio.”
Disposizioni applicate: art. 2476 c.c.
Il Tribunale di Torino ha emesso un’interessante ordinanza che può chiarire, nella pratica, quale interpretazione può essere data ad un provvedimento che ordina ad una società l’esibizione di documenti sociali ex art. 2476 c.c., laddove questi siano nel dettaglio specificati dal Giudice.
Al fine di meglio comprendere la portata del provvedimento qui analizzato, occorre sintetizzare il substrato fattuale.
Caia, socia di Alfa S.r.l. (‘Alfa’), con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di ordinare alla società, ai sensi dell’art. 2476 c. 2 c.c. sul diritto di informazione del socio, di farle visionare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società, nonché di estrarne copie, anche per mezzo di professionisti di sua fiducia. In tale procedimento, Alfa ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente anche alla luce della produzione della documentazione richiesta nell’ambito del medesimo giudizio cautelare.
Con successiva ordinanza, tuttavia, il Tribunale ha ordinato ad Alfa di consentire alla ricorrente e/o a professionista di sua fiducia di consultare la documentazione sociale e quella relativa all’amministrazione della società (nonché di estrarne copie) formatasi in un determinato lasso di tempo e, in dettaglio: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, il libro inventari, il libro giornale, e le fatture attive e passive. Il ricorso è stato altresì accolto senza assegnazione di termine per l’instaurazione della causa di merito, trattandosi di un cautelare di carattere c.d. anticipatorio. Avverso tale ordinanza non è stato proposto reclamo.
Caia ha poi chiesto al Tribunale, con separato e successivo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., di ordinare ad Alfa di mettere a disposizione sua e dei professionisti di sua fiducia, tutta la documentazione amministrativo-commerciale o contabile attinente alla gestione della stessa società, fra cui quella già richiesta. Ciò perché Alfa, a seguito della prima ordinanza, ha messo a disposizione solo la documentazione esplicitamente indicata nel predetto provvedimento. Secondo Caia, invece, l’espressione “in dettaglio”, che compare nel dispositivo, e la successiva elencazione dei documenti ostensibili devono essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non limitativo – interpretazione naturalmente contestata da Alfa.
Il giudice ha quindi rigettato le domande di Caia, precisando che il provvedimento impugnato va interpretato in maniera restrittiva, non autorizzando in alcun modo l’opzione interpretativa proposta dalla ricorrente – segnalando in proposito che le espressioni che giustificano interpretazioni ampie sono “a titolo esemplificativo”, “fra gli altri”, ecc.
Il provvedimento qui analizzato pone un interessante punto di vista anche perché non appare in linea con l’interpretazione giudiziale dominante dei diritti di accesso e controllo del socio, che mirano a garantire in principio un ampio accesso del socio ai libri e ai documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato (cfr. ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, 28/01/2020; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 10/12/2019; Tribunale Taranto, 13/07/2007; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/01/2018, n. 2038; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/03/2016, n. 4120), dunque prediligendo un’interpretazione estesa del diritto di accesso del socio ex art. 2476 c.c.
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