6 Dicembre 2016

L’ordinanza di chiusura anticipata del processo per infruttuosità dell’esecuzione non è reclamabile, ma opponibile ex art. 617 c.p.c.

di Roberta Metafora Scarica in PDF

 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 28 aprile 2015

 

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Infruttuosità della procedura – Ordinanza di chiusura anticipata del processo – Reclamo – Inammissibilità
(Cod. proc. civ. artt. 178, 630; disp. att. cod. proc. civ., 164 bis).

[1] L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di “improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione “tipica” o in senso stretto, per cui non può essere impugnata con il reclamo, ma solo con l’opposizione agli atti esecutivi.

CASO
[1] Il debitore esecutato proponeva reclamo avverso l’ordinanza di chiusura anticipata della procedura espropriativa immobiliare per infruttuosità, contestando la legittimità dell’ordinanza in questione e domandandone l’annullamento.

SOLUZIONE
[1] Il reclamo veniva dichiarato inammissibile: secondo il giudice del provvedimento in epigrafe, l’ordinanza con cui il g.e. dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di “improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione “tipica” o in senso stretto. Depongono a favore di tale conclusione una serie di indici: 1)- l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. discorre espressamente di “chiusura anticipata” del processo esecutivo in caso di infruttuosità dell’espropriazione forzata, non richiamando perciò la categoria dell’estinzione; 2)- con l’ordinanza in questione, il g.e. si limita a disporre l’improseguibilità dell’azione esecutiva, a seguito della constatazione dell’infruttuosità dell’espropriazione forzata e dunque 3)- in presenza di una situazione ontologicamente diversa dalle cause di estinzione, caratterizzate dal venir meno dell’impulso di parte.

Da tali indici se ne ricava perciò come la pronunzia di “chiusura anticipata” del processo esecutivo non rientri nell’ambito delle cause tipiche di estinzione e che pertanto non possa essere impugnata con il reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c., ma, in quanto provvedimento del processo di espropriazione, con il rimedio di chiusura rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

QUESTIONI
[1] Sulla possibilità di esperire il reclamo avverso i casi di estinzione c.d. atipica (per le ipotesi di estinzione tipica il reclamo ex art. 630 è l’unico strumento utilizzabile: si veda per tutte Cass. 23.3.1994 n. 2757, in Giur. it., 1995, I, I, 660), prevale oggi l’orientamento secondo cui, a causa della natura tassativa delle ipotesi di estinzione, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, e di quelli che a questi sono direttamente riconducibili, non vi sia estinzione del processo esecutivo (bensì improseguibilità del processo esecutivo) e conseguentemente non possa trovare applicazione lo specifico rimedio del reclamo disciplinato dall’art. 630, trattandosi di un fenomeno di improseguibilità del processo riconducibile allo schema dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 (Cass. 12.11.2013, n. 25421; Cass. 3.2.2011, n. 2674; Cass. 28.9.2011 n. 19858; Cass. 23.12.2008 n. 30201; Cass., Sez. Un., 18.1.1983,  n. 413, in Giust. civ., 1983, I, 1506; Trib. Bari, 24.7.2015, in questa Rivista, con nota di Longo; Trib. Milano, 26.5.2004 n. 49, in Riv. esec. forz., 2005, 679, nt. Giorgetti).

L’orientamento opposto, oramai abbandonato, ritiene invece che il reclamo abbia carattere generale e sia applicabile a tutte le ordinanze che si pronunciano sull’estinzione del processo esecutivo (Cass. 19.5.2003, n. 7762, in Riv. esec. forz., 2004, 274; Cass. 19.2.2003 n. 2500; Cass. 9.3.1991 n. 2608).