22 Novembre 2016

Opposizione di terzo e prova della proprietà dei beni mobili pignorati nella “casa del debitore”

di Giulia Carlozzo Scarica in PDF

Trib. Palermo, ord. 18 ottobre 2016

[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – casa del debitore – contratto di locazione intestato a un terzo – irrilevanza
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[2] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – terzo opponente – onere della prova
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[1] Per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 c.p.c. deve intendersi quella in cui il debitore abita di fatto e stabilmente, ancorché altri ne sia il proprietario o sia titolare di diritti reali o di godimento. Il fatto che il contratto di locazione sia intestato ad altro soggetto non impedisce il pignoramento mobiliare e di per sé non è idoneo a provare il diritto di proprietà del terzo opponente sui beni mobili pignorati.

[2] I mobili che arredano la casa del debitore si presumono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati o li abbia introdotti nella casa, e il terzo opponente deve provare la proprietà dei beni pignorati con atto di data certa anteriore al pignoramento.

 CASO
[1-2] Un creditore chiede che si proceda a pignoramento mobiliare presso la casa in cui il debitore ha la residenza.

L’Ufficiale Giudiziario esegue il pignoramento.

La madre del debitore propone opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare deducendo di essere esclusiva proprietaria dei beni mobili in quanto titolare del contratto di locazione dell’immobile.

Il Giudice dell’Esecuzione, in via cautelare, sospende l’esecuzione.

Il creditore propone reclamo.

Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e revoca la sospensione dell’esecuzione e condanna l’opponente al pagamento delle spese.

SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte ha individuato per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 cod. proc. civ. quel luogo in cui il debitore di fatto abita stabilmente, ovvero, nel luogo in cui eserciti un dritto reale o personale di godimento (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579 e Cass. 14 giugno 1982 n. 3626).

Nel caso di specie il terzo opponente aveva dedotto di essere proprietario dei beni mobili pignorati in quanto detentore del bene immobile in cui era stato eseguito il pignoramento in forza di un contratto di locazione.

Il Tribunale nel reclamo ha rigettato questa difesa atteso che il debitore e l’opponente (madre e figlia) coabitavano nello stesso appartamento.

Invero, dal certificato di residenza, risultava che il debitore aveva la residenza nel luogo in cui era stato eseguito il pignoramento mobiliare; inoltre, gli atti erano stati notificati nello stesso luogo.

L’esistenza di un contratto di locazione non è stata ritenuta dal Tribunale elemento sufficiente a provare la proprietà dei beni mobili in capo all’opponente e a vincere la presunzione di appartenenza al debitore degli stessi beni, ai sensi dell’art. 621 cod. proc. civ.

Una volta accertato che il pignoramento è stato eseguito in un luogo che può essere considerato come “casa del debitore” ai fini esecutivi, il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova addotti dal terzo opponente e diretti a dimostrare la sussistenza in proprio capo di un diritto di proprietà sui beni pignorati.

Il Tribunale ha valutato le prove dedotte dal terzo come inidonee a superare la presunzione iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano di proprietà quest’ultimo.

E comunque tali prove non sono state ritenute idonee a dimostrare che i beni mobili pignorati erano di proprietà del terzo sin da una data certa anteriore al pignoramento ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.

Nella specie il terzo opponente aveva prodotto una fattura di una ditta di autotrasporti, priva di sottoscrizione e dalla quale non si evinceva nello specifico quali fossero i beni oggetto del trasporto, ed una fattura di acquisto che non conteneva la descrizione del bene.

QUESTIONI
[1-2] La decisione del Tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e consolidate pronunce della Corte di cassazione (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579; Cass. 14 giugno 1982 n. 3626; Cass. 7 aprile 1979 n. 1995 e Cass. 11 aprile 1986 n. 2553).

La decisione del Tribunale di Palermo affronta due tematiche importanti.

In primo luogo vengono esaminati i criteri per individuare la cosiddetta “casa del debitore” di cui all’art. 513 cod. proc. civ.

Tale deve intendersi quel luogo in cui il debitore abita, o quale proprietario, o quale mero detentore in forza di contratti reali o personali di godimento, o comunque il luogo in cui il debitore è comunque reperibile.

La giurisprudenza non circoscrive il concetto di casa del debitore alla sola ipotesi in cui il debitore abbia un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, ma afferma che deve intendersi per casa del debitore qualsiasi luogo in cui il debitore abbia uno stabile rapporto di fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (Cass. 9 febbraio 2007, n. 2909; 25 gennaio 1979 n. 579).

È necessario invece che vi sia una relazione di fatto stabile e abituale tra il debitore e il luogo di ubicazione dei beni pignorati (Cass. 18 gennaio 2002, n. 539; Cass. 14 giugno 1982, n. 3626).

Nel caso di specie, questa relazione tra il debitore ed il bene è stata desunta dal certificato di residenza e dal fatto che le notifiche dei vari atti destinati al debitore erano stati regolarmente notificati presso l’abitazione in cui è si è poi proceduto al pignoramento mobiliare.

L’ordinanza infine affronta il tema relativo alla prova che deve fornire il terzo opponente per superare la presunzione iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano di proprietà quest’ultimo.

Tale prova deve inoltre essere idonea a dimostrare i beni pignorati sono di proprietà del terzo sin da una data certa anteriore al pignoramento: la proprietà del terzo deve risultare ictu oculi da circostanze inequivocabili, come l’esibizione di atti aventi data certa anteriore al pignoramento che provino la proprietà del terzo.

Per maggiori approfondimenti, tra molti scritti dedicati al tema, cfr. Bongiorno, Espropriazione mobiliare presso il debitore, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 72; Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, III, 3ª ed., Milano, 1999, 299.