24 Aprile 2018

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

di Massimo Brunialti Scarica in PDF

Trib. Torre Annunziata, 5 dicembre 2017 

Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Poteri del giudice – Fissazione del termine di avvio della mediazione – Perentorietà – Onere di instaurazione del procedimento di mediazione – Debitore opponente

[1-2] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare il procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice, grava sul debitore opponente a pena di improcedibilità della domanda di opposizione. (Cod. proc. civ., art. 645; d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5)

CASO

[1-2] Proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo, alla prima udienza il giudice ha fissato il termine per l’avvio del procedimento di mediazione.

All’udienza successiva, preso atto del mancato avvio dell’a.d.r. nel termine assegnato, ha dichiarato improcedibile l’opposizione con contestuale definitività del decreto ingiuntivo.

 SOLUZIONE

[1-2] Il tribunale aderisce alla soluzione ermeneutica prospettata da Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 (consultabile in questa Rivista, con focus di C. Cipriani, Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, https://www.eclegal.it/it/procedimento-mediazione-giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo, e nota a commento di F. Ferrari, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della Suprema Corte, https://www.eclegal.it/it/opposizione-decreto-ingiuntivo-mediazione-lultima-parola-suprema-corte, nonché in Foro it., 2016, I, 1325, con note di D. Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva; e M. Brunialti, Opposizione a decreto ingiuntivo e mancato esperimento della mediazione obbligatoria), secondo cui grava sul debitore opponente l’onere di avviare la mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione. A parere del giudicante la diversa lettura, secondo cui la mancata introduzione dell’a.d.r. implicherebbe la caducazione del decreto opposto, comporta un «risultato abnorme» rispetto alle norme processuali che regolano il giudizio di opposizione, dato che in tal modo si graverebbe il creditore ingiungente – che non ha dato avvio al giudizio a cognizione piena – dell’onere di coltivare il processo al sol fine di salvaguardare l’effettività e la validità di un provvedimento – il decreto ingiuntivo – suscettibile di acquisire stabilità e definitività in caso di estinzione del giudizio.

Inoltre, il giudice campano, nella parte in cui fa derivare l’improcedibilità dell’opposizione dall’omessa instaurazione del procedimento di mediazione «entro il termine fissato dal giudice», parrebbe supporre la natura perentoria del termine dilatorio giudiziale fissato ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 28/2010.

 QUESTIONI

[1] La prima questione attiene all’individuazione della parte processuale su cui grava l’onere di instaurare il procedimento di mediazione nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ebbene, se è vero che i giudici di legittimità si sono espressi (peraltro, con un solo arresto) nel senso prima divisato, nel cui solco il provvedimento in rassegna si pone, è altrettanto vero che non tutti i giudici di merito hanno condiviso l’opzione interpretativa della Cassazione, ritenendo – al contrario – che l’avvio del tentativo competa all’opposto creditore, che è attore in senso sostanziale. A tal riguardo si rinvia a M. Brunialti, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: caos giurisprudenziale, urge un intervento del legislatore, in questa Rivista.

In senso conforme al provvedimento in commento v. Trib. Termini Imerese 15 novembre 2017, in www.ilprocessocivile.it; Trib. Torino 4 ottobre 2017, id., con nota di G. Di Marco, Mediazione disposta dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo: è l’opponente a doversi attivare; Trib. Verona 28 settembre 2017, in Foro it., 2018, 1, I, 328, con nota di AM. Mancaleoni; Trib. Ravenna 12 settembre 2017, in www.mondoadr.it; Trib. Bologna 19 luglio 2017, in www.ilprocessocivile.it.

Cfr. inoltre Trib. Mantova 20 settembre 2017, in www.ilcaso.it, secondo cui: «La mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto, non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo atteso che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall’art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 28/10 e che non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto o l’opponente, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del d. lgs 28/10, il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda».

[2] La seconda questione, invece, riguarda la natura (ordinatoria o perentoria) del termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti in prima udienza per la presentazione della domanda di mediazione.

Il tribunale campano, come prima cennato, parrebbe optare per la perentorietà del termine (v. G. Cascella, Opposizione a decreto ingiuntivo ed onere di introdurre la mediazione obbligatoria, in www.ilcaso.it), ma tale conclusione non è affatto condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui: 1) il termine in parola non ha natura processuale. Ad esso, pertanto, non si può applicare quanto previsto dall’art. 154 c.p.c.; 2) nessuna norma attribuisce allo spirare di quel termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione, che è orientata a incentivare soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione senza eccessive compromissioni del diritto ad agire; 3) la perentorietà sarebbe incompatibile con il principio del giusto processo e con il diritto al libero accesso alla giustizia (in tal senso cfr. Trib. Bologna 11 dicembre 2017, redazione Giuffré; Trib. Vasto 27 settembre 2017, in www.dirittoegiustizia.it; App. Milano 7 giugno 2017, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Roma 14 luglio 2016, in www.medyapro.it).

In dottrina cfr. F. Ferraris, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una questione ancora aperta, in Nuova giur. civ., 2017, 202; G. Balena, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2016, 1284; G. Trisorio Liuzzi, Sull’onere di promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2016, 111; F. Camilletti, Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Contratti, 2016, 1161.