7 Settembre 2021

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancato esperimento della mediazione obbligatoria nel termine assegnato: idee poche e confuse

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 22 marzo 2021, n. 8015. Pres. Amendola, Estensore Cricenti

Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Procedura di mediazione – Mancato esperimento della procedura di mediazione – Art. 5 d. lgs. 28/2010 – Improcedibilità

CASO

Su istanza di Banca Alfa S.p.a. il Tribunale emetteva un decreto ingiuntivo contro Tizio e Caio, che spiegavano opposizione. Nel corso dell’opposizione, il giudice di prime cure pronunciava i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione e concedeva termine per l’attivazione della procedura di mediazione.

Nessuna delle due parti provvedeva all’instaurazione della suddetta procedura. Pertanto il Tribunale, con sentenza, dichiarava improcedibile la spiegata opposizione, affermando che, pur gravando l’onere di iniziare la procedura di mediazione in capo agli ingiunti, costoro non lo avevano assolto.

Tizio e Caio ricorrevano così alla Corte d’Appello competente, lamentando di essere stati erroneamente gravati dell’onere di iniziare la procedura di mediazione, ma la Corte confermava la decisione del primo giudice, ribadendo che tale onere incombesse proprio in capo agli opponenti.

I due ingiunti ricorrono per Cassazione presentando due motivi di ricorso. Presenta controricorso Banca Alfa S.p.a.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 19596/2020, conferma che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione spetta all’opposto, non all’opponente. Nel caso di mancata instaurazione della procedura, segue l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, la Corte rigetta il ricorso, limitandosi a correggere la motivazione della sentenza impugnata.

QUESTIONI

Sia la Corte d’Appello che il Tribunale avevano fondato in capo agli opponenti l’onere di attivare la procedura di mediazione in base a una giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cass. n. 24629/2015, richiamandosi integralmente alle motivazioni in essa contenute.

I ricorrenti contestano simili assunzioni con due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denunciano violazione dell’art. 132 c.p.c., affermando che i giudici di merito avrebbero argomentato in modo apodittico e insufficiente, limitandosi a richiamare un unico precedente di legittimità il cui orientamento non risulta, a detta dei ricorrenti, seguito dalla maggior parte dei giudici di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 5, d. lgs. 28 del 2010, che disciplina le condizioni di procedibilità e i rapporti con il processo della procedura di mediazione, ravvisando nel mancato esperimento della procedura di mediazione, per determinate materie, la parallela mancanza di una condizione di procedibilità della domanda. Più nello specifico, i ricorrenti contestano quanto statuito dai giudici di merito e affermano che l’onere di iniziare la procedura di mediazione deve considerarsi spettante non già all’opponente, ma all’opposto in quanto attore sostanziale nella disciplina del d. lgs. 28 del 2010, la quale prevede, per l’appunto, che l’onere di iniziare la procedura insorga solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.

La Corte di cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso, ritiene che il dispositivo sia conforme a diritto, in quanto nessuna delle parti ha provveduto a instaurare la procedura di mediazione nonostante i termini all’uopo concessi dal giudice di merito, che pertanto ha correttamente pronunciato l’improcedibilità. La Suprema Corte rileva inoltre come il dispositivo non possa in tale sede essere oggetto di annullamento, ma, ai sensi dell’art. 384 ult. co. c.p.c., al più possa correggersi la motivazione.

Il Supremo Collegio richiama la sopravvenuta pronuncia resa a Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. n. 19596/2020, che, componendo il contrasto giurisprudenziale sulla questione che ci occupa, hanno stabilito molto chiaramente l’univocità delle disposizioni contenute nel d. lgs. 28/2020 nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto. Peraltro, occorre notare che le Sezioni Unite precisano che l’allocazione di tale onere in capo a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur determinandosi in ogni caso l’improcedibilità della domanda, se l’onere grava sull’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se spetta all’opponente l’ingiunzione diviene irrevocabile.

Nel caso di specie, l’onere di intraprendere la procedura di mediazione sarebbe dunque spettato, secondo quanto avevano allegato i ricorrenti, alla Banca opposta. Tuttavia, non senza destare sconcerto, la Corte di cassazione rigetta il ricorso, in quanto la decisione del giudice di prime cure di dichiarare improcedibile l’opposizione, confermata in appello, sarebbe conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell’attivazione della procedura di mediazione, ma corregge la motivazione della decisione impugnata, proprio perché l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente.

Nulla di più erroneo, posto che ambedue i giudici di merito, seguendo la pregressa giurisprudenza della Corte, avevano dichiarato improcedibile l’opposizione, non già la domanda del creditore monitoriamente azionata. Sicché la Corte avrebbe dovuto accogliere il ricorso, cassare la sentenza e, con pronuncia sostitutiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

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