6 Luglio 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo, regolamento delle spese e condanna del soccombente

di Olga Desiato Scarica in PDF

Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9587

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Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Soccombenza – Condanna alle spese
(Cod. proc. civ., art. 91, 633, 645).

[1] La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo: ne consegue che il creditore opposto che in sede di gravame veda conclusivamente riconosciuto – sia pure in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio – il proprio credito, non può qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello.

CASO
[1] Proposta opposizione avverso decreto ingiuntivo, il giudice aveva accolto integralmente la domanda dell’opponente e condannato l’opposto alla restituzione di quanto percepito in virtù della provvisoria esecuzione del monitorio.
La corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo di grado, aveva invece riconosciuto all’opposto alcune somme (sebbene di importo notevolmente inferiore rispetto a quello originariamente reclamato con il ricorso ex art. 633 c.p.c.), ma lo aveva condannato alle spese delle lite.
La Suprema corte, nella pronuncia in epigrafe, esclude la configurabilità di una condanna alle spese a carico dell’appellante, precisando che quest’ultimo, alla stregua di una considerazione complessiva dell’esito della lite, non può essere considerato parte soccombente.

SOLUZIONE
[1] La pronuncia si allinea all’orientamento maggioritario in virtù del quale, anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio globale. Attesa l’unitarietà del procedimento che si articola in una fase monitoria ed in una (eventuale) di opposizione, la regolamentazione delle spese va sempre operata in considerazione dell’esito complessivo e finale della lite, senza che possa il giudice ritenere una parte soccombente in una fase di giudizio e, invece, vincitrice nell’altra.

QUESTIONI
[1] Nel senso che la liquidazione delle spese va effettuata tenendo conto dell’esito finale del giudizio v. :
–   Cass. 12 settembre 2014, n. 19345, Foro it., Rep. 2014, voce Spese giudiziali civili, n. 15;
–   Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226, id., Rep. 2013, voce Appello civile, n. 39;
–   Cass. 30 agosto 2010, n. 18837, id., Rep. 2010, voce cit., n. 43, ove peraltro si precisa che il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata; qualora invece confermi la sentenza gravata, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non abbia costituito oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
–   Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985, id., Rep. 2009, voce Spese giudiziali civili, n. 18;
–   Cass. 11 settembre 2007, n. 19014, id., 2008, 1529, con nota di G. Scarselli, Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

In dottrina, v. L.P. Comoglio, Condanna alle spese, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, Torino, 2012, vol. I, sub art. 91, 1179 ss. e S. Gonnelli, Il principio di globalità nelle spese processuali, in Riv. dir. proc., 2004, 503 ss.

Con specifico riferimento alla fase di opposizione a d.i., in senso conforme alla pronuncia in epigrafe v.:
–  Cass. 3 settembre 2009, n. 19120, id., Rep. 2009, voce cit., n. 41;
–  Cass. 9 agosto 2007, n. 17469, id., Rep. 2007, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 77.
–  Cass. 10 settembre 2009, n. 19560, id., Rep. 2009, voce cit., n. 42, ove apertis verbis si chiarisce che la possibilità di distinguere le diverse fasi in cui il procedimento si articola sussiste solo allorché si ritenga fondata la domanda, ma insussistenti i presupposti per il ricorso alla procedura monitoria (potendo in tal caso il giudice escludere il rimborso delle spese affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione).

Sulla natura giuridica dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., riconducibile ad una fase eventuale del giudizio già pendente, v. A. Carratta- C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2014, 34; E. Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 136. Propendono, invece, per la configurabilità di un giudizio autonomo avente ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa accolta dal decreto S. Satta, Commentario del codice di procedura civile, IV, Milano, 1968, 76; U. Rocco, Trattato di diritto processuale civile, VI, Torino, 1962, 130. Per ragguagli in ordine al dibattito attinente alla qualificazione del procedimento in parola v. A Tedoldi, Opposizione, in Commentario, cit., sub art. 645, 707 ss.