22 Febbraio 2016

Opposizione a decreto ingiuntivo e costituzione in giudizio con “velina”: il via libera della Cassazione

di Maddalena Ciccone Scarica in PDF

Cass. 20 luglio 2015 n. 15130

Scarica la sentenza

Procedimento civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Iscrizione a ruolo su “velina” nei termini per opporsi – Improcedibilità dell’opposizione – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 156, 165, 645, 384).

[1] Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il deposito, all’atto di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una copia dell’atto priva della prova della notificazione (c.d. velina), cui fa seguito il deposito dell’originale, costituisce mera irregolarità e non ne determina l’improcedibilità.

CASO
[1] La Cassazione ritiene che il tempestivo deposito di una copia dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, priva della relata di notifica o di qualsiasi altra prova dell’avvio del procedimento notificatorio, a cui segua il deposito dell’originale dell’atto notificato, costituisce mera irregolarità e non determina l’improcedibilità dell’opposizione.

SOLUZIONE
[1] Il provvedimento che si riporta stabilisce che in assenza di una specifica previsione d’improcedibilità (comminata, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., per l’inosservanza del termine ma non delle forme di costituzione), la questione debba essere risolta alla luce dell’art. 156 c.p.c.: se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata. Ed invero, la tempestiva costituzione mediante deposito della sola “velina” non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, posto che l’istanza di costituzione ha raggiunto il suo scopo.

QUESTIONI
[1] La Cassazione estende all’opposizione a decreto ingiuntivo un’interpretazione ormai pacifica nella giurisprudenza di legittimità in tema di costituzione in giudizio e contestuale iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della c.d. “velina”.

In argomento, cfr. Cass. 10 febbraio 2014, n. 2875, per la quale la costituzione dell’appellante mediante “velina” è valida, posto che l’iscrizione a ruolo della causa è possibile ancor prima del perfezionamento della notificazione, come si desume sia dall’articolo 165, comma 2°, c.p.c. sia dall’art. 5, comma 3°, l. 20 novembre 1982, n. 890; 21 giugno 2013, n. 15715, in Cass. CED, Rv. 626894; 8 maggio 2012, n. 6912,  Foro it., Rep. 2012, voce Appello civile, 65, che ammette la costituzione in giudizio dell’appellante anche con il deposito di una “velina”, purché depositi l’originale dell’atto notificato entro la prima udienza; sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864, id., 2012, I, 1864, con osservazioni di Poli e nota di Consolo, Può, «de iure condendo» almeno, procedersi ancora ad un impiego tanto esiziale della nozione di improcedibilità del gravame?, che concludono nel senso dell’ammissibilità della costituzione in giudizio con “velina”, sia in primo grado che in appello, in ogni caso in cui entro il termine di dieci giorni dalla notificazione l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato; 24 agosto 2007, n. 17958, id., Rep. 2008, voce Procedimento civile, 143, per cui l’inserimento della citazione in originale entro dieci giorni dall’ultima notificazione, previsto dal secondo comma dell’art. 165 c.p.c., presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell’attore sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell’attore debba essere già avvenuta mediante il deposito della c.d. velina dell’atto; 9 dicembre 2004, n. 23027, id., Rep. 2004, voce Appello civile, 178; 13 agosto 2004, n. 15777, id., Rep. 2004, voce Procedimento civile, 178, secondo cui il mancato tempestivo deposito dell’originale della citazione non comporta la cancellazione della causa dal ruolo, né la nullità della sentenza, ma costituisce mera irregolarità, non arrecando alcuna lesione ai diritti della parte intimata.

Contra, Cass. 4 gennaio 2010, n. 10, Giur. it., 2010; 1° luglio 2008, n. 18009, Foro it., 2008, I, 3558; 1 giugno 2000, n. 7263, id., 2001, I, 813, secondo cui il deposito della “velina” dell’atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anziché con ricorso, non equivale a deposito della citazione e non impedisce la decadenza. In senso favorevole a tale pronuncia cfr., in dottrina, Minetola – Murra, La conversione dell’atto processuale nullo: un caso di giurisprudenza normativa, in Giust. civ., 2001, 1053 ss., i quali affermano che la “velina” è un atto inesistente.

La decisione è conforme a Corte cost. 2 aprile 2004, n. 107, Foro it., Rep. 2004, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 36, secondo cui, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., l’opponente non è impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia stato tempestivamente restituito dall’ufficiale giudiziario.