Oneri probatori del correntista-attore
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (di recente Trib. Foggia 2.11.2016), incombe sul correntista-attore, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi la dimostrazione non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cass. 7501/2012; Trib. Roma 26.2.2013).
Dall’onere della prova in capo al correntista derivano, tra l’altro, i seguenti corollari:
– innanzitutto, l’attore ha l’onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe “con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” (Trib. Roma 26.2.2013);
– le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (Trib. Latina 28.8.2013; Trib. Ferrara 5.12.2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un “vizio” di allegazione la circostanza che la citazione consti di “deduzioni (…) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario” (Trib. Milano 24.9.2013);
– l’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto (Trib. Milano 24.9.2013);
– l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (in arg. Cass., S.U., 9941/2009);
– riguardo, infine, la questione dell’ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista nei confronti della banca, laddove l’attore non abbia prodotto i contratti e gli estratti conto nella loro interezza, va considerato che l’istanza di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. 12997/2004): ciò significa che l’esibizione non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Cass. 149/2003), ad es. ex art. 119, comma 4, t.u.b. (Trib. Pescara 4.10.2007; Trib. Salerno 14.1.2011).