Onere della prova, Istruzioni Bankitalia e fideiussione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala in allegato una recente decisione del Trib. Agrigento 31.1.2018, che offre una sintetica ricognizione di alcune questioni abitualmente al centro del contenzioso banca-cliente:
– nel caso in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione del debito (o con l’azione di accertamento negativo) nei confronti dell’istituto di credito per il recupero delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari, incombe sullo stesso, ex art. art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione degli interessi usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti;
– secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza formatasi in tema di azioni di ripetizione dell’indebito, l’onere probatorio suddetto va assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente;
– le Istruzioni della Banca d’Italia, comunque non vincolanti nella determinazione del TEG, non possono proporre una determinazione del tasso usurario diversa da quella di cui all’art. 644 co. 4 c.p., che impone di tener conto delle <<commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito>>;
– in materia di fideiussione, l’art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura in ipotesi di concessione, senza autorizzazione del garante, di credito al debitore in presenza di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali; si sottolinea che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nel caso in cui il garante ricopra all’interno della società debitrice la qualifica di amministratore unico e legale rappresentante.
(Segnalazione a cura dell’Avv. Enzo Sica, Foro di Agrigento)