Omesso deposito della relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, II comma, c.p.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25754, Pres. Di Virgilio, Est. Varrone
[1] Ricorso per cassazione – Deposito del ricorso – Omesso deposito della relazione di notificazione – Improcedibilità.
La previsione – di cui all’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1°co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
CASO
[1] Il Tribunale di Napoli pronunciava decreto ingiuntivo per pagamento di somma di denaro, successivamente opposto dal debitore ingiunto ex art. 645 c.p.c.; l’opposizione proposta veniva accolta con conseguente pronuncia di sentenza di revoca del decreto ingiuntivo.
Il creditore opposto adiva allora la Corte d’Appello di Napoli, la quale dichiarava la nullità della sentenza di prime cure per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; tuttavia, non costituendo tale nullità causa di rimessione al primo giudice, decideva comunque la causa nel merito e rigettava i restanti motivi in ragione dell’infondatezza della domanda azionata in via monitoria.
Avverso tale decisione, il creditore proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
Il profilo di interesse, nella presente vicenda processuale, attiene a ciò, che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 13 maggio 2023, è stata notificata al creditore il 22 maggio 2023, conseguente innescando, in capo al ricorrente, gli oneri prescritti dall’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., di tempestivo deposito, nel termine di venti giorni da tale notificazione, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione: ciò che, nel caso di specie, non pare essere avvenuto, non essendo contestato che, unitamente al ricorso, è stata depositata unicamente la copia della sentenza impugnata ma non la relata della sua notifica avvenuta a mezzo PEC.
Sulla base del rilievo di tali eventi, il consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, che si provvede a riportare testualmente di seguito: “Visto il ricorso proposto da […] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli […], pubblicata il 13 maggio 2023, asseritamente notificata il 22 maggio 2023, contro […], con la quale l’appello proposto dal […] è stato accolto e, per l’effetto, è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli […], depositata l’8 marzo 2019, è stata accolta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo […] del 18 luglio 2016 e ne è stata disposta la revoca, senza alcuna condanna sostitutiva (con esito conforme a quello della sentenza di cui è stata dichiarata la nullità), con la revoca altresì del disposto sequestro conservativo; verificato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 21349/2022; Cass., n. 3466/2020; Cass., n. 19695/2019; Cass., n. 1295/2018), posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 13 maggio 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 21 luglio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass., n. 15832/2021; Cass., n. 11386/2019; Cass., n. 17066/2013); atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile”.
Il creditore ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso, osservando che alcuna contestazione era stata mossa dal debitore sul punto rilevato dal consigliere delegato. Il ricorrente richiamava inoltre, a sostegno della propria tesi difensiva, due pronunce della Cassazione, affermando l’avvenuto superamento dell’orientamento tradizionale circa l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato deposito nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. della relata di notifica della sentenza impugnata al fine della verifica del rispetto del termine breve per l’impugnazione.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato tempestivo deposito della relazione di notificazione della decisione impugnata, onere prescritto dal già richiamato art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c.
QUESTIONI
[1] La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte attiene alle conseguenze derivanti dal mancato tempestivo deposito della relazione di notificazione della decisione di secondo grado impugnata, onere prescritto dall’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c. per il caso in cui, appunto, la sentenza sia stata notificata, con conseguente decorso del termine c.d. breve per impugnare.
Tale adempimento, infatti, sarebbe prescritto appunto allo scopo di consentire alla Corte di verificare che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del predetto termine c.d. breve per impugnare. Sul punto, è opportuno peraltro segnalare come lo stesso art. 369 c.p.c. espressamente prescriva gli adempimenti descritti nel 2°co. della norma «a pena d’improcedibilità».
Possiamo far procedere l’analisi proprio dai provvedimenti richiamati dal creditore ricorrente, i quali, secondo quanto asserito dallo stesso, sarebbero idonei a superare l’orientamento tradizionale, che ricollega a tale omissione l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
In realtà, come rilevato dal provvedimento in commento, tali arresti appaiono confermativi dell’orientamento tradizionale secondo cui, nei casi come quello in esame, il ricorso è improcedibile.
Il riferimento è, anzitutto, a Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005 (conf., ex multis, Cass., n. 11376/2010), secondo cui “la previsione – di cui all’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1°co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372, 2°co., c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369, 1°co., c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.
Il ricorrente cita, in particolare, l’ordinanza n. 25971 del 2022 della Cassazione, dove è riportata l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi allo scopo di mitigare il rigore del suddetto principio. In tale occasione si è infatti evidenziato che le Sezioni Unite hanno escluso “la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648). È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo d’ufficio di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l’improcedibilità, posto che l’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali (Cass., 31 maggio 2018, n. 13751; Cass., 15 settembre 2017, n. 21386).
Sempre nell’ordinanza del 2022 l’orientamento in questione viene riassunto nel seguente modo: a) l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso; b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione); e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.
Tale orientamento ha ricevuto conferma anche da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (il riferimento è a Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., 25 marzo 2019, n. 8312). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della Suprema Corte, operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo PEC e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente: in tali casi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo unicamente alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi appunto di tale attestazione prevista dalla legge.
Tali principi non sono tuttavia applicabili al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia o il file della ricevuta di accettazione e consegna della PEC sia pure senza l’attestazione di conformità.
Il ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 22 maggio 2023, non ha depositato nel termine di cui all’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., copia della stampa di ricevuta della suddetta notifica a mezzo PEC, ancorché priva dell’attestazione di conformità, al fine di permettere alla Cassazione di verificare la tempestività dell’impugnazione.
Per concludere sul punto, è opportuno ricordare che di recente la Corte di cassazione (Cass., 15 luglio 2024, n. 19475) ha altresì escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c. Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia