Omessa rinnovazione, nei confronti di una delle parti, dell’atto di citazione in appello nullo: l’estinzione del giudizio è soltanto parziale laddove le cause siano scindibili
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 804, Pres. Frasca – Est. Porreca
[1] Decisione concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi – Impugnazione proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti – Ordine del giudice di notificazione anche alle altre – Omessa esecuzione – Conseguenze – Fattispecie (artt. 164, 307, 332 c.p.c.).
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l’omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell’ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l’estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, con la conseguenza che l’estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell’ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (massima ufficiale)
CASO
[1] Alcuni soggetti convenivano in giudizio una compagnia aerea al fine di domandare il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un negato imbarco su un aeromobile utilizzato dalla convenuta per il trasporto passeggeri e diretto da Milano a Catania. La domanda veniva accolta dall’adito giudice di pace, con sentenza appellata dalla compagnia aerea. In seconde cure, il difensore nominato dagli attori ometteva tuttavia di costituirsi per uno di essi. Il Tribunale di Siracusa rilevava, peraltro, una difformità tra la data di udienza indicata nell’atto di citazione in appello notificato e quella indicata nella copia per la costituzione in giudizio, con conseguente incertezza sul giorno della comparizione. Quindi, ordinava all’appellante la rinnovazione della citazione ex art. 164, secondo comma, c.p.c., entro un termine perentorio, nei confronti dell’appellato rimasto contumace. La compagnia aerea provvedeva però alla prescritta rinnovazione della citazione tardivamente: sicché, il Tribunale dichiarava l’estinzione dell’intero giudizio ex artt. 164, secondo comma e 307, terzo e quarto comma, c.p.c. Avverso tale decisione, la compagnia aerea proponeva ricorso per cassazione, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in quanto, trattandosi di cause meramente scindibili, la dichiarazione di estinzione del giudizio resa dal Tribunale avrebbe dovuto essere soltanto parziale, con possibilità di prosecuzione dello stesso nei confronti delle altre parti.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso riconducendo la fattispecie de qua nell’ambito applicativo non dell’art. 331 c.p.c. – invocato dal Tribunale di Siracusa -, bensì del successivo art. 332. Nel caso di specie, infatti, il cumulo soggettivo delle domande risarcitorie proposte, tutte correlate al medesimo fatto storico ma a contratti di trasporto distinti, integrerebbe un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo scindibile. L’applicazione della disciplina di cui all’art. 332 c.p.c., allora, comporta che l’estinzione del giudizio per mancata ottemperanza, nel termine perentorio stabilito dal giudice, dell’ordine di rinnovazione della citazione nulla, debba essere dichiarata limitatamente al soggetto destinatario del rinnovo medesimo, non potendo avere alcun riflesso sulle altre parti del giudizio.
QUESTIONI
[1] La Suprema Corte, dunque, è stata chiamata a verificare le conseguenze dell’omessa tempestiva rinnovazione dell’atto di citazione in appello viziato, cui ha fatto seguito l’omessa costituzione di una delle parti del giudizio di primo grado, nell’ambito di un processo caratterizzato da un cumulo soggettivo di domande.
La questione, inevitabilmente, si intreccia con la disciplina che gli artt. 331 e 332 c.p.c. apprestano per il caso in cui, in un giudizio caratterizzato da un cumulo soggettivo di domande, l’impugnazione sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti del giudizio di primo grado: le menzionate norme, come noto, prevedono discipline assai differenti a seconda che le più cause cumulate possano essere considerate inscindibili ovvero scindibili.
Laddove le più cause cumulate siano inscindibili, infatti, l’art. 331 c.p.c., al fine di garantire l’unità del giudizio di impugnazione, prescrive al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte avverso cui l’impugnazione non è stata proposta; alla mancata tempestiva osservanza di tale comando, consegue la dichiarazione di inammissibilità, anche d’ufficio, dell’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Si precisa che l’ambito applicativo della disciplina in esame è rappresentato non solo dalle cause che siano inscindibili per ragioni di carattere sostanziale ovvero processuale, bensì anche da quelle legate da nessi di dipendenza in virtù di vincoli di pregiudizialità (per un’ampia analisi della relativa casistica e dei relativi riferimenti giurisprudenziali, si rinvia ad A. Tedoldi, sub art. 331 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 1213 ss.).
Nel caso in cui, all’opposto, le cause dedotte siano scindibili, la disciplina applicabile è quella di cui al successivo art. 332 c.p.c., che, allo scopo di evitare una pluralità di giudizi di impugnazione avverso la stessa sentenza, prescrive al giudice di disporre la notificazione dell’impugnazione esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali il giudicato non sia ancora intervenuto. All’inosservanza dell’ordine, in questo caso, consegue solamente la sospensione del processo, nell’attesa che decorrano i termini di impugnazione previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e dunque fino al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei soggetti cui non era stata notificata l’impugnazione (per i dovuti approfondimenti, di nuovo, A. Tedoldi, sub art. 331 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, cit., 1223 ss.). Il novero di fattispecie riconducibili al concetto di cause scindibili è assai vario, in quanto ricavato a contrario da quello di causa inscindibile di cui al precedente art. 331 c.p.c. Tra le ipotesi ricondotte all’ambito applicativo di cui all’art. 332 c.p.c., per quanto qui interessa, la giurisprudenza generalmente ricomprende quella caratterizzata da una pluralità di rapporti giuridici tra loro connessi, ma distinti e separabili, tali che la riunione degli stessi in un unico processo lascia immutata la loro autonomia e individualità (tra le tante, Cass., 26 ottobre 2017, n. 25418; Cass., 3 agosto 2017, n. 19373; Cass., 18 aprile 2017, n. 9773). Pacificamente, l’art. 332 c.p.c. si ritiene applicabile alle sentenze che abbiano definito in primo grado un processo in regime di litisconsorzio facoltativo (così, Cass., 14 gennaio 2015, n. 642; Cass., 13 maggio 2013, n. 11386).
La fattispecie occorsa nella vicenda in esame pare effettivamente rientrare nella disciplina che si è ricordata per seconda, e dunque in quella delle cause scindibili: ogni passeggero, infatti, aveva concluso un separato contratto di trasporto con la compagnia aerea e ben avrebbe potuto agire per il risarcimento individualmente nei confronti della stessa, essendo esclusivamente il singolo episodio storico da cui è scaturita la pretesa risarcitoria l’elemento comune tra rispettive posizioni. Tale situazione, infatti, integra un’ipotesi di connessione semplice impropria, per dipendenza delle più cause dalla soluzione di una o più questioni comuni, idonea a fondare, in primo grado, un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.
La decisione assunta dalla Suprema Corte, nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie nell’ambito applicativo dell’art. 332 c.p.c., appare dunque meritevole di condivisione. Occorre peraltro chiarire un ulteriore aspetto della pronuncia la quale, come detto, ha affermato l’estinzione parziale del giudizio: con ciò, facendo riferimento a un istituto – quello di cui all’art. 307 c.p.c. – estraneo alla disciplina del regime impugnatorio delle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. Ciò è dovuto alla circostanza per cui, nel caso in esame, non è semplicemente mancata la notificazione dell’impugnazione nei confronti di una parte, ma si è verificata una nullità dell’atto di citazione in appello notificato. In altri termini, la Cassazione non si è limitata ad applicare la disciplina che correttamente viene in gioco nel caso di specie – quella, appunto, in materia di cause scindibili -, ma ha provveduto a coordinare la stessa con le norme in tema di nullità degli atti processuali: pervenendo, conseguentemente, non al mero rilievo del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della parte cui non è stata notificata l’impugnazione, bensì alla dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per omessa tempestiva rinnovazione, nei confronti di tale parte, dell’atto di citazione in appello affetto da nullità. Per esplicitare ulteriormente quanto appena affermato, nel caso di specie si intersecano, nella sostanza, la disciplina in materia di cause scindibili e quella in tema di nullità dell’atto di citazione, nel senso che la conseguenza prevista per la mancata rinnovazione di quest’ultima (l’estinzione del giudizio) ha efficacia nei modi e termini previsti in materia di cause scindibili (dove, appunto, la sentenza ben può passare in giudicato per una soltanto delle parti del giudizio di primo grado) con la conseguenza per cui l’estinzione del processo si verifica con riguardo a una sola delle parti. La differenza rispetto all’ipotesi base presa in considerazione dall’art. 332 c.p.c. – che impone la sospensione del processo fino al decorso dei termini per impugnare – è che qui non manca la proposizione dell’impugnazione nei confronti di una parte, ma l’atto di citazione in appello notificato verso quella parte è (esistente ma) nullo, con la conseguenza per cui la disciplina in materia di nullità, per quanto concerne la sanzione applicabile, diviene assorbente rispetto a quella posta dall’art. 332 c.p.c.