15 Maggio 2018

Omessa indicazione del nome del file nell’attestazione di conformità della copia informatica di un atto notificato via PEC: la Cassazione esclude la nullità

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. II, ord., 19 gennaio 2018, n. 1351 – Pres. Petitti – Rel. Federico

Notificazioni in materia civile – Con modalità telematica – Copia informatica – Attestazione di conformità – Mancata indicazione del nome del file – Irrilevanza (c.p.c., artt. 156, 160; l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis e 11; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014, art. 19-ter)

[1] L’assenza del nome del file nell’attestazione di conformità della copia informatica di un atto (o provvedimento) processuale, notificato mediante posta elettronica certificata, costituisce mera irregolarità formale o comunque vizio sanato per raggiungimento dello scopo.

CASO

[1] Nell’àmbito di un procedimento per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Napoli aveva – in riforma della decisione del Giudice di Pace – respinto le domande dell’originario attore, quest’ultimo (ricorrente in sede di legittimità) eccepiva la nullità del controricorso avversario, in quanto notificato telematicamente in copia informatica senza che l’attestazione di conformità contenuta all’interno della relazione di notifica recasse traccia del nome del file.

 SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha rigettato l’eccezione, osservando che:

(i) il ricorrente, nel dolersi unicamente della mancanza del requisito de quo, ha implicitamente riconosciuto di aver ricevuto l’atto nella data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna via PEC;

(ii) l’assenza del nome di file all’interno dell’attestazione di conformità incide solo sulla regolarità formale dell’atto e – in difetto di specifica previsione di legge – non determina la nullità della notificazione;

(iii) non essendo stato dedotto alcun pregiudizio derivante dall’omessa indicazione del nome del file, l’eventuale invalidità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 156 c.p.c..

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento costituisce – a quanto consta – la prima pronunzia resa dalla Corte di Cassazione sullo specifico tema delle modalità di attestazione della conformità all’originale della copia informatica di un atto (o provvedimento) processuale, del quale debba curarsi la notifica od il deposito in via telematica.

Ai sensi dell’art. 16-undecies, commi 2 e 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2012, n. 221), detta attestazione può essere effettuata – alternativamente – mediante inserimento nella stessa copia informatica (cd. attestazione interna), oppure tramite creazione di un apposito file separato (cd. attestazione esterna, obbligatoria quando la copia in questione vada notificata via PEC). In tale seconda ipotesi, il primo comma dell’art. 19-ter (così introdotto dal decreto 28.12.2015) del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 16.4.2014 (recante le specifiche tecniche per il processo civile telematico [“PCT”], previste dall’art. 34, comma 1, del d.m. 21.2.2011, n. 44 [cd. regolamento PCT]) dispone che “l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata”; detti elementi, quando la copia informatica sia destinata alla notifica, sono contenuti nella relazione di notificazione.

Il legislatore ha inopinatamente taciuto sull’esistenza e tipologia della sanzione derivante dalle difformità degli atti processuali di parte rispetto alle prescrizioni contenute nella normativa primaria e secondaria applicabile al PCT; al silenzio de quo il Supremo Collegio ha supplito in alcune occasioni, talvolta affermando che la violazione dei dettami contenuti nel d.m. 21.2.2011, n. 44, o nel provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014, produce nullità insanabile (così Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 8.6.2017, n. 14338, in questa Rivista, ed. 26.9.2017, a proposito di un documento informatico privo in originale della firma digitale), più spesso statuendo la sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo (così Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 14.3.2017, n. 6518, in questa Rivista, ed. 25.7.2017, in un caso di atto notificato telematicamente con relazione priva di firma digitale, e soprattutto Cass., Sez. Un., 18.4.2016, n. 7665, ibidem, ed. 4.7.2016, in relazione ad un controricorso notificato via PEC come file con estensione «doc» invece di «pdf»).

Nella vicenda oggi in commento la Corte non si limita a recepire l’argomento – già utilizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7665 testé citata – della mancata deduzione di un pregiudizio al diritto di difesa (valorizzando quindi come dirimente l’innocuità del vizio) e della sanatoria ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. (essendo l’atto giunto integro nella sfera di conoscenza del destinatario), ma giunge a definire la carenza del requisito del nome del file in termini di mera irregolarità formale, con ciò finendo per escludere addirittura l’astratta esistenza di una nullità.

L’assunto appare senz’altro condivisibile, perché ispirato all’intento – lodevole, a sommesso avviso di chi scrive – di svincolare il PCT dai formalismi fini a se stessi, che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione sua propria: quella di mezzo per la tutela sostanziale dei diritti, in ossequio al canone sancito dall’art. 111 della Costituzione.

Si comprende allora la ragione per cui la Corte di Cassazione ha implicitamente (non avendo menzionato la norma expressis verbis) offerto un’esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 11 della l. 21.1.1994, n. 53, che – se interpretato sulla base del suo tenore letterale – costringerebbe a ricondurre alla categoria della nullità ogni minima deviazione dallo schema legale (“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, […] se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”): ivi incluso il precetto secondo il quale “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, concertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” (art. 3-bis, comma 2, primo periodo, l. cit.).