Omessa dichiarazione contributiva: reato a prescindere dalla retribuzione
di Redazione Scarica in PDFCon la sentenza n. 56077 dello scorso 15/12/2017, la Cassazione ha statuito che il “presupposto” del reato di omessa presentazione di dichiarazioni contributive da parte del datore di lavoro (di cui all’articolo 37 della L. 689/1981) è da ricercarsi nel rapporto di lavoro da cui deriva l’obbligo contributivo e non nell’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. Sul piano normativo, lo si ricorda, l’articolo 37, comma 1 della L. 689/1981 dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra” 2.582,28 euro mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti. Pertanto, il reato di cui al citato articolo 37 punisce l’omessa presentazione delle dichiarazioni contributive dalla quale derivi un omesso versamento di contributi.
Ma veniamo ai fatti.
L’amministratore unico di una società è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio in quanto, al fine di non versare i contributi obbligatori all’INPS, ometteva la presentazione delle dichiarazioni contributive. Avverso la sentenza d’Appello lo stesso ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento in quanto la Corte “non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primo grado che aveva completamente omesso la verifica in ordine all’avvenuto o meno pagamento degli stipendi ai dipendenti da parte dell’imputato, elemento che costituirebbe il presupposto per la configurabilità del reato in oggetto”. Per la Corte d’Appello la prova della corresponsione delle retribuzioni risultava positivamente accertata in sede di ispezione, circostanza questa smentita dalla sentenza di 1° grado che aveva assolto l’imputato dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, proprio in virtù della mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.
Intervenendo sul punto, la Cassazione, nel ritenere comunque inammissibile il ricorso “per la proposizione di motivi manifestamente infondati”, ha precisato che:
l’obbligazione contributiva “sorge” con l’instaurazione del rapporto di lavoro e non con il pagamento della retribuzione ai dipendenti;
in virtù dell’autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione previdenziale è dovuta al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha mai versato i contributi (articolo 2116 del cod. civ.), i quali, a loro volta, devono essere versati “a prescindere” dalla effettiva corresponsione della retribuzione (articolo 29, D.P.R. 1124/1965; articolo 1, D.L. 338/1989);
l’obbligo contributivo “persiste” anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in costanza di rapporto di lavoro assistito da tutela reale e per il periodo di sospensione del sinallagma (Cassazione n. 23181/2013);
il datore di lavoro ha l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del rapporto di lavoro (Cassazione n. sentenza 402/2012).
Pertanto – come chiarito dalla Corte – il presupposto del reato è il rapporto di lavoro che costituisce, a sua volta, “fatto costitutivo” dell’obbligo contributivo, mentre la retribuzione “dovuta” costituisce l’imponibile per quantificare l’importo dei contributi non versati.
Nel caso di specie – sottolinea ancora la Cassazione – la Corte d’appello “ha errato nel ritenere rilevante, quale presupposto della fattispecie, l’effettiva erogazione delle retribuzioni (che ha erroneamente ritenute provate), ciò non di meno, la censura difensiva volta a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di contestazione del reato ex art. 37 legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato …”. La pronuncia di condanna, quindi, fondata sulla non contestata prova dell’omessa della presentazione delle dichiarazioni contributive da cui è derivato un omesso versamento di contributi per un importo superiore a € 2.582,28 per ciascun periodo, viene, comunque, confermata non essendo richiesto, per la configurabilità della fattispecie di reato, l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“