Oblio oncologico e accesso ai servizi bancari
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’oblio oncologico, regolamentato dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, prevede un diritto fondamentale per le persone guarite da patologie oncologiche: non essere obbligate a fornire informazioni né a subire indagini sulla loro pregressa condizione clinica. Questo principio, particolarmente rilevante per il settore bancario e assicurativo, risponde all’esigenza di prevenire discriminazioni nel contesto dei servizi finanziari, di investimento e di assicurazione.
La legge definisce il diritto all’oblio oncologico come il divieto di acquisire, trattare o utilizzare informazioni relative alla condizione clinica pregressa di un individuo guarito da una patologia oncologica nei seguenti ambiti:
– Accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi;
– Procedure concorsuali, selettive e assunzioni lavorative;
– Indagini sulla salute per adozioni nazionali o internazionali.
Questo diritto si applica decorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza recidive. Tale termine si riduce a cinque anni per le patologie insorte prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Le banche, gli istituti finanziari e le compagnie assicurative non possono chiedere informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, né direttamente né indirettamente, tramite moduli, interviste o altre fonti. La normativa estende il divieto anche alle informazioni già in possesso degli operatori: queste devono essere eliminate su richiesta del cliente entro trenta giorni dalla presentazione del certificato di oblio oncologico.
La legge vieta espressamente agli istituti di credito e agli intermediari di:
a) richiedere accertamenti sanitari per la stipulazione o il rinnovo dei contratti; b) utilizzare informazioni preesistenti sullo stato di salute per determinare le condizioni contrattuali o valutare la solvibilità del cliente.
In definitiva, «ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali» (art. 2, comma 1, L. n. 193/2023).
Gli operatori dei servizi bancari e finanziari devono garantire che i moduli contrattuali contengano riferimenti espliciti al diritto all’oblio oncologico. È altresì richiesta la diffusione di informazioni sui diritti dei clienti, garantendo la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti. Gli istituti devono implementare procedure interne conformi alla normativa, senza compromettere le valutazioni economiche, quali la solvibilità o l’accesso a prodotti assicurativi personalizzati.
La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata al Garante per la protezione dei dati personali, che ha il compito di: a) monitorare il rispetto del diritto all’oblio oncologico; b) sanzionare le violazioni, con provvedimenti che possono includere multe significative e restrizioni operative; c) sensibilizzare il pubblico e gli operatori del settore sulla nuova disciplina.
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