6 Febbraio 2024

Obbligo di mantenimento dei genitori: i figli non possono esser penalizzati solo perché i genitori non stanno più insieme

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 26/01/2024, n. 2536

Mantenimento dei figli-criterio di proporzionalità

(art. 337 ter co. 4 c.c.)

Massima: “In tema di quantificazione di mantenimento dei figli minori, in presenza di ampie disponibilità economiche, i genitori non possono imporre ai figli rinunce e sacrifici per il solo fatto di essere separati. Il principio di proporzionalità nella contribuzione si applica nei rapporti interni tra genitori e si connota in modo particolare, quando uno di essi non abbia redditi e beni propri e percepisca, un assegno posto a carico dell’altro genitore in funzione assistenziale”.

CASO

In sede di divorzio dei coniugi, il Tribunale di Pesaro determina il contributo del padre per il mantenimento dei due figli, adottati dalla coppia nel 2009, in euro 750 mensili per ognuno, oltre all’80% delle spese straordinarie, respingendo la domanda di assegno divorzile della moglie.

L’uomo disponeva di un ingente patrimonio, al punto da consentirgli di non lavorare, semplicemente amministrando detti beni da cui ricavava considerevoli utili.

Infatti, in sede di separazione consensuale si era obbligato a versare alla moglie un assegno mensile di euro 2.300,00 per il suo mantenimento, provvedendo al contempo all’integrale mantenimento, anche delle spese straordinarie dei figli che all’epoca erano collocati presso il padre.

La donna dopo venticinque anni di matrimonio dedicati alla cura della famiglia e dei figli, non aveva fonti di reddito o risorse patrimoniali, era gravata dal canone di locazione dell’immobile abitato da lei e dai figli, e in seguito al divorzio, non poteva inserirsi nel modo del lavoro, sia perché priva di competenze professionali specifiche (avendo in passato curato solo qualche mostra e pubblicazioni artistiche), sia perché ormai di età avanzata (54 anni).

La sentenza viene impugnata e la Corte d’Appello riconosce alla moglie un assegno divorzile di euro 600,00 mensili, ritenendo invece adeguato l’assegno previsto dal primo giudice a titolo di contributo al mantenimento dei figli.

Si arriva in Cassazione dove la donna lamenta l’errore della Corte d’Appello che non avrebbe tenuto conto del criterio del tenore di vita goduto dai figli nel corso della convivenza con entrambi i genitori e la mancata applicazione del principio di proporzionalità al reddito dei genitori, che deve indirizzare anche la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per i figli. In appello la madre aveva chiesto infatti una contribuzione del 100% alle spese straordinarie dei figli, facendo rilevare che “il padre non consumava neanche un pasto a settimana” con loro, non provvedendo così nemmeno al loro mantenimento diretto o ai compiti di cura.

SOLUZIONE

Il principio di uguaglianza tra figli di genitori separati e di genitori ancora conviventi.

La Corte accoglie il motivo di ricorso relativo alla quantificazione del mantenimento per i figli, ritenendo inammissibile la censura riguardante l’importo riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.

Nell’ordinanza si afferma che l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte c’è il rapporto tra genitori e figli e da un’altra c’è il rapporto tra i genitori co-obbligati.

Due sono i principi che governano la materia: il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità. I diritti dei figli di genitori che non vivono più insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre dei sacrifici ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di lasciarsi, ovviamente se in presenza di ampie disponibilità economiche accertate.

Nei rapporti interni tra genitori vige il principio di proporzionalità rispetto ai rispettivi redditi e patrimoni. Devono inoltre essere considerati tutti gli altri parametri richiamati dall’art. 337 ter comma 4 c.c., valutando anche i tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, che costituiscono modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento, incidendo sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

L’orientamento giurisprudenziale corrente.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata e ponderata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 4145 del 10/02/2023 e Cass. Civ. n. 19299 del 16/09/2020).

L’applicazione di tale principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni tra genitori, quando uno di essi non abbia redditi e beni propri e percepisca, come nel caso di specie, un assegno posto a carico dell’altro genitore con funzione assistenziale.

Lo stesso principio vale per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli, le quali non devono necessariamente divise tra i genitori in misura pari alla metà per ciascuno, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno, tenendo conto delle loro risorse e dei compiti di cura assunti (Cass. Civ. n. 14813/2022).

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