Obblighi civilistici in caso di perdita del capitale sociale
di Sandro Cerato Scarica in PDFLa disciplina civilistica che presiede agli obblighi di integrità del patrimonio sociale nelle società di capitali, nel cui ambito si colloca il capitale sociale, prevede particolari obblighi di intervento, da parte degli amministratori, del collegio sindacale e dell’assemblea, solo se la perdita gravante sul capitale sociale che ne dovesse derivare risulta superiore a determinate soglie. Più in particolare, la predetta soglia che fa scattare le “cautele” civilistiche è data dalla presenza di perdite di esercizio che vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore ad un terzo.
In merito al significato da attribuire all’espressione “capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve. In particolare, si deve iniziare ad utilizzare prioritariamente le riserve facoltative per poi passare ad utilizzare, in ordine crescente in termini di vincolo di indisponibilità, quelle statutarie, la riserva da sovrapprezzo azioni e le altre riserve da apporto, i fondi di rivalutazione monetaria ed, infine, la riserva legale. In altre parole, seguendo tale impostazione, la soglia di rilevanza che fa scattare le cautele citate è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver dapprima assorbito integralmente tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore ad un terzo. Al di sotto di tale soglia, la perdita non è così rilevante ai fini di tutela del patrimonio sociale e dei terzi, con la conseguenza che non scatta alcun obbligo di legge al manifestarsi delle stesse.
In presenza del presupposto che fa scattare le cautele descritte in precedenza, è necessario ulteriormente distinguere due casi:
- il capitale sociale, nonostante le perdite, non si riduce al di sotto del minimo legale: in tale caso, fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea, quest’ultima può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della perdita all’esercizio successivo (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata);
- il capitale sociale, per effetto delle perdite superiori al terzo del capitale stesso, si riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori deve deliberare l’immediato ripristino del capitale sociale almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art. 2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).
Laddove risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono:
- senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
- redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e con le osservazioni del collegio sindacale;
- depositare la predetta situazione patrimoniale, con le relazioni, presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea, affinché gli azionisti ne possano prendere visione.
In relazione ai predetti obblighi, è opportuno ricordare che:
- l’espressione “senza indugio” deve intendersi nel senso che la convocazione dell’assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in cui la perdita è accertata. In tal senso, l’art. 2631 c.c., quale regola di carattere generale, stabilisce che “ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”;
- i documenti che devono essere sottoposti all’attenzione dell’assemblea sono tre: situazione patrimoniale aggiornata, relazione dell’organo amministrativo ed osservazioni del collegio sindacale. Sul punto, è bene osservare che la situazione patrimoniale, redatta osservando le regole per le imprese in normale funzionamento (artt. 2423 e seguenti c.c.), deve riferirsi ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea (si veda, a tale proposito, l’orientamento H.G.6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie);
- l’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale e delle relazioni negli otto giorni che precedono l’assemblea, è posto nell’esclusivo interesse dei soci, ai quali spetta il diritto di rinunciarvi (all’unanimità), fermo restando che tale diritto può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale e delle relazioni, e non anche la loro redazione.