6 Giugno 2023

Nullità (non inesistenza) della notificazione del decreto ingiuntivo a debitore privo di capacità di intendere e di volere non legalmente dichiarata

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 26/05/2023, n. 14692. Pres. Rubino, Estensore Ambrosi

Procedimento esecutivo – opposizione al precetto – opposizione all’esecuzione – notificazione al debitore incapace – riconoscimento di debito – nullità della notificazione – inesistenza della notificazione

Massima: “Va ritenuta erronea la declaratoria di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo che sia conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo ovvero che il decreto ingiuntivo era stato notificato tramite servizio postale al debitore originario, affetto da Alzheimer, quando era ancora in vita, senza considerare, per un verso, la disposta rinnovazione da parte del creditore della notifica dell’atto di precetto all’erede del de cuius intimato originario, e per l’altro, l’avvenuta notifica dell’atto di opposizione all’esecuzione proposto dall’erede con cui quest’ultimo aveva pure chiesto la conversione dell’azione di opposizione a precetto ex art. 615 in quella di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

CASO

Tizia notificava alla nipote ex fratre Sempronia, figlia ed erede di Caio (fratello di Tizia), atto di precetto fondato su un riconoscimento di debito per oltre 250.000,00 euro posto in essere, mediante una scrittura privata, dal de cuius. Su tale riconoscimento di debito, la creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che, notificato a Caio, non veniva opposto e diventava, dunque, definitivo.

Sempronia proponeva due opposizioni a precetto ex art. 615 c.p.c., la seconda in risposta alla rinnovazione dello stesso precetto, nelle quali contestava l’esistenza del credito: il riconoscimento – argomentava l’erede producendo documentazione medica – sarebbe stato fatto quando l’asserito debitore soffriva di Alzheimer; patologia che, secondo l’Asl, era risalente a qualche anno addietro. Stante l’incapacità di intendere e volere del de cuius al momento della notifica, tale notifica era da considerarsi inesistente, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere dichiarato esecutivo, chiedendone pertanto una declaratoria di inefficacia-nullità. Nella seconda opposizione l’erede affermava, inoltre, di non avere potuto visionare la documentazione, in quanto il fascicolo era scomparso dalla cancelleria. L’opposta si costituiva, contestando le asserzioni dell’erede di Caio.

Il Tribunale, riunite le opposizioni, le dichiarava entrambi inammissibili in quanto i vizi della notifica – nulla, ma non inesistente – avrebbero potuto farsi valere soltanto con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., accompagnata dalla contestazione nel merito della pretesa creditoria. Non essendo possibile la conversione delle opposizioni proposte in quella dell’art. 650 c.p.c. (la prima in quanto non avrebbe articolato una puntuale contestazione del merito della pretesa creditoria né aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la seconda in quanto fuori termine), dichiarava inammissibili le opposizioni.

La Corte d’appello riformava integralmente l’impugnata sentenza, affermando che l’unico rimedio esperibile per contrastare un’azione esecutiva promossa in forza di un decreto ingiuntivo non esecutivo e, quindi, di un titolo inesistente era quello ex art. 615 c.p.c. Il giudice di seconde cure precisava, infatti, che l’appellante aveva provato l’incapacità del de cuius al momento della ricezione della notifica, sebbene l’incapacità non fosse stata legalmente dichiarata con uno degli istituti previsti ex lege (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno); che la notifica fatta a un incapace naturale andava equiparata a quella fatta alla persona legalmente incapace in virtù della consapevolezza, da parte della notificante anche in forza dello stretto legame di parentela e della convivenza con il preteso debitore, della non integrità delle facoltà di quest’ultimo; che, comunque, il riconoscimento di debito era privo di data certa, artatamente posto in essere per precostituire un titolo esecutivo nei confronti dell’erede, come dimostra la grave slealtà processuale di avere ritirato il fascicolo in cancelleria per impedire all’ingiunta di prendere visione della documentazione; che il decreto ingiuntivo veniva notificato al debitore appena 9 giorni dopo che la visita medica aveva affermato il “rallentamento ideativo” del de cuius, mentre l’emissione del decreto ingiuntivo avveniva dopo lungo lasso di tempo dal riconoscimento di debito.

La creditrice ricorreva per cassazione.

SOLUZIONE

Secondo la Corte di cassazione, è nulla, non inesistente, la notifica del decreto ingiuntivo al debitore incapace affetto da Alzheimer di grado lieve-moderato, relativamente a un atto notificato a mezzo del servizio postale e ricevuto dal debitore personalmente, con firma leggibile, ricorrendo i due presupposti fondamentali per potersi parlare di notificazione, ossia, da un lato, la trasmissione dell’atto a mezzo di un soggetto legittimato a compiere detta attività e, dall’altro, la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento.

QUESTIONI

La questione principale riguarda l’inesistenza o meno della notifica del decreto ingiuntivo a una persona incapace, la cui incapacità non sia stata, tuttavia, legalmente dichiarata, ma sia un’incapacità naturale.

La Corte di cassazione, ribadendo un orientamento consolidato, precisa che l’inesistenza della notificazione di un atto ricorre, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, soltanto qualora venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali per potersi parlare di notificazione, ossia: a) l’attività di trasmissione posta in essere da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso ampio come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, e cioè, in definitiva, omessa (Cass., SSUU, n. 14916 del 20/07/2016; Cass. 08/09/2022 n. 26511).

Ogni altra difformità ricade, invece, nella categoria della nullità.

Erroneamente – continua la Corte di cassazione – la Corte d’appello ha ritenuto la notificazione inesistente e non nulla, non avendo dato rilievo al fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato tramite servizio postale al debitore originario quando era ancora in vita, e da quest’ultimo ricevuto, configurandosi così l’omesso esame di un fatto decisivo, e peraltro senza considerare, per un verso, la disposta rinnovazione da parte del creditore procedente della notifica dell’atto di precetto all’erede del de cuius intimato originario, e per l’altro verso, la notifica del secondo atto di opposizione proposto dall’erede; tutte circostanze fattuali sulla quali l’esame è mancato e va rinnovato.

Riaffermata la nullità della notificazione, la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.

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