Nullità dell’opzione put in violazione del divieto del patto leonino
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 4628 del 23 luglio 2020
Parole chiave: contratto di opzione – opzione put – opzione call – nullità – bilanciamento tra l’opzione put e l’opzione call – patto leonino – rischio di impresa –
Massima: È nulla, per violazione del divieto del patto leonino ai sensi dell’art. 2265 c.c., l’opzione di vendita che preveda un corrispettivo predeterminato, comprensivo anche degli esborsi medio tempore eseguiti dal socio avente diritto di opzione, laddove tale pattuizione determini nella concretezza l’esclusione del socio dalla partecipazione al rischio di impresa.
Disposizioni applicate: articoli 2265 c.c., 2482-bis c.c., 2482-ter c.c.
La controversia in esame riguarda la validità del contratto di opzione stipulato dalle società Alfa e Beta relativamente alle partecipazioni nella società Gamma.
In particolare, le parti hanno convenuto un’opzione di vendita irrevocabile ed incondizionata, in forza della quale Beta ha assunto il diritto di vendere ad Alfa, in un dato lasso di tempo, le proprie partecipazioni in Gamma per il corrispettivo di euro 250.000,00; corrispettivo da incrementarsi nel caso di eventuali esborsi sopportati nello stesso periodo da Beta in esecuzione di qualsiasi operazione societaria (a titolo esemplificativo, aumenti di capitale, finanziamenti soci, etc.) idonea a preservare il valore patrimoniale della sua quota.
La società Alfa ha agito in giudizio chiedendo in via principale la dichiarazione di nullità di detto contratto ed eccependo la strumentalità dell’opzione che, manifestandosi diretta ad escludere Beta dalle perdite della partecipata, si è posta in violazione con il divieto del patto leonino ex art. 2265 c.c.. Dall’altra parte, invece, Beta ha negato l’invalidità del contratto di opzione in ragione del bilanciamento tra la suddetta opzione put e la speculare opzione call pattuita a favore dell’attrice nel medesimo contratto.
Con riferimento alle opzioni put a prezzo predefinito, la giurisprudenza non è tuttavia univoca nel ritenere se queste integrino o meno la previsione ex art. 2265 c.c. di nullità del patto leonino, ossia di nullità del patto con il quale “uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha dato seguito all’orientamento della Cass. n.8927/1994, secondo la quale il divieto ex art.2265 c.c. vige anche nel settore delle società di capitali e in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale, tale divieto riguardando “le condizioni essenziali del tipo contratto di società” nell’ambito del quale tutti i membri della compagine sociale devono essere “partecipi del rischio di impresa al fine di garantire, nell’interesse generale, un esercizio avveduto e corretto dei relativi poteri” (cfr. in tal senso anche Trib. Milano 30 dicembre 2011, CdA Milano 17 settembre 2014 e CdA Milano 19 febbraio 2016).
Inoltre, il giudice milanese ha dato rilievo all’orientamento secondo il quale l’esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa deve essere valutata in senso sostanziale, e non formale, sussistendo quando nella concretezza vi sia un’effettiva esclusione, diretta o indiretta, da dette partecipazioni (cfr. orientamento contrario in Cass. n.17498/2018).
È stato pertanto dichiarato nullo ex art.2265 c.c. il contratto di opzione stipulato dalle società Alfa e Beta poiché: (i) l’opzione put a favore della convenuta prevedeva un corrispettivo predeterminato di per sé superiore al versamento in conto capitale eseguito dalla convenuta al momento dell’ingresso nella compagine sociale ed era comprensivo anche degli esborsi medio tempore eseguiti dalla convenuta in favore di Gamma; e (ii) pertanto, realizzava in via indiretta l’esclusione di Beta dal sopportare le perdite che hanno intaccato il capitale di Gamma in misura rilevante ex artt. 2482-bis e 2482-ter c.c..
Infine, a nulla rileva la contestuale previsione di opzione call a favore dell’attrice e nemmeno la circostanza che la convenuta abbia effettivamente eseguito esborsi in favore della società medio tempore, poiché la nullità in discussione deve essere valutata nel momento genetico del negozio.