12 Dicembre 2023

Nullità dell’intero giudizio di affido se non viene nominato un curatore speciale al minore

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 29/11/2023, n.33185

Limitazione della responsabilità genitoriale-nomina di un curatore speciale per il minore

(art. 333 c.c. – legge n. 184/1983 art. 5 bis)

Massima: “Quando si assumono provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale assegnando l’esercizio di tale funzione a terzi, come il Servizio sociale, trattandosi di una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare il contraddittorio deve essere esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. In assenza di nomina di un curatore speciale al minore il giudizio è nullo e deve essere ripetuto”.

CASO

Una minore finisce in ospedale dopo un tentativo di suicidio per assunzione di una dose massiccia di farmaci. Durante il ricovero la ragazza riferisce di essere vittima di continui maltrattamenti fisici e verbali da parte della madre e della zia, esprimendo la volontà di essere allontanata dalla madre.

Il tribunale per i minori ha disposto l’affidamento della ragazza ai Servizi sociali limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e disponendo un’indagine psico-socio-familiare estesa alla rete familiare allargata.

Dalle relazioni dei Servizi sociali era emerso che la minore era sicuramente portatrice di un forte disagio anche se non c’erano segni di maltrattamenti (tanto che il procedimento penale nei confronti della madre era stato archiviato per mancanza di prove).

Nelle successive relazioni dei Servizi sociali si dava atto che la minore in casa si trovava in una situazione di “non ascolto”: la madre parlava della figlia come di una persona immaginaria non corrispondente ai bisogni e alle richieste della ragazza e quindi si trattava di una relazione disfunzionale, sintomo di maltrattamento psicologico della minore.

Anche in sede di reclamo del provvedimento del tribunale, la Corte d’appello confermava l’affidamento al Servizio sociale e il collocamento in Comunità, la fissazione di incontri madre/figlia e interventi programmati a tutela della ragazza, sostenendo la madre, ipovedente, nell’acquisire le competenze genitoriali necessarie per relazionarsi in maniera positiva e funzionale con la figlia.

La madre della ragazza ricorre in Cassazione. I giudici della Corte d’appello avrebbero confermato il provvedimento che disponeva l’affido della minore a una Comunità senza tener conto del carattere estremo della misura, anche dopo aver accertato l’inesistenza dei maltrattamenti, così accettando in maniera acritica le relazioni dei Servizi sociali acquisite.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte compie una panoramica sulla materia dell’affidamento del minore ai soggetti terzi nei casi in cui la famiglia di origine appaia inadeguata a gestire i propri compiti genitoriali. Si tratta di provvedimenti più o meno limitativi e restrittivi nei confronti dei genitori in relazione al perseguimento del miglior interesse del minore.

Quindi gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi:

  1. interventi di sostegno e supporto alla famiglia, in cui il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, per supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti e per esercitare una funzione di sorveglianza;
  2. interventi in tutto o in parte ablativi, se si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, vi è una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare e alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri), ipotesi in cui vengono sottratte alcune competenze e l’esercizio delle funzioni tolte ai genitori viene assegnato a terzi.

Quando si assume questo ultimo tipo di provvedimento “il contraddittorio deve essere esteso anche al minore”, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale (cfr. anche Cass. Civ. n. 32290/2023).

Certamente i contenuti del provvedimento devono attenersi al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito, e il giudice deve vigilare sull’operato dei Servizi sociali.

Tenuto conto di questi principi, nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che, stante la limitazione della potestà genitoriale, il giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione previa nomina del curatore speciale a tutela minore in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori.

L’inosservanza dell’adempimento determina la nullità del giudizio di impugnazione con conseguente rinvio alla Corte d’appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo.

La Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato la nullità del processo e rinviato al giudice di appello previa acquisizione della nomina del curatore speciale alla minore.

La riforma Cartabia.

La legge n. 184 del 1983 ha subito modifiche in seguito alla Riforma Cartabia. L’art. 5 bis prevede che con il provvedimento con cui si limita la potestà genitoriale e si affida il minore al Servizio sociale, il tribunale deve specificare gli atti che possono essere compiuti dal Servizio sociale affidatario, gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore, gli atti che possono essere compiuti dai genitori, e gli atti che possono essere compiuti dal curatore.

La norma stabilisce anche la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale deve riferire all’autorità giudiziaria.

La legge di riforma ha inserito inoltre l’art. 473-bis 27 c.p.c. per i casi in cui sia disposto l’intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori, in cui si prevede che il giudice debba specificare le attività che devono essere svolte, fissare i termini per il deposito della relazione periodica, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni devono essere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, se riguardano la personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento, salvo che la legge non disponga diversamente.

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