9 Maggio 2023

Nullità della clausola contrattuale che attribuisce al preponente un potere illimitato di modifica del contratto

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. quarta, sent. 06/04/2023, n. 9365, Pres. Doronzo, Est. Ponterio

Contratto di agenzia – nullità clausole attributive del potere illimitato di modifica al preponente

[1] Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extra-sconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.

Disposizioni applicate

Art. 1346 c.c., art. 1418 c.c.

CASO

Il contenzioso trae origine da una controversia tra agente commerciale e preponente, per il riconoscimento delle differenze provvigionali stornate dalla società in base alle clausole contrattuali che prevedono che le provvigioni spettanti all’agente sono calcolate sul totale del fatturato relativo ai beni venduti “al netto degli sconti”. Sempre secondo una clausola contrattuale tuttavia gli sconti costituiscono una facoltà del preponente da esercitare a suo insindacabile giudizio.

L’agente ha quindi agito in giudizio per chiedere il riconoscimento della nullità di tali clausole e in primo grado le domande dell’agente sono state accolte. Il preponente ha impugnato la sentenza, sostenendo che le cennate clausole contrattuali sarebbero invece legittime ed idonee a determinare la riduzione dell’importo da riconoscere a titolo di provvigioni. L’appello è stato accolto.

L’agente ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole del contratto di agenzia formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni. Ciò in quanto il codice civile riconosce la possibilità di modificazioni unilaterali, ma è necessario che esse siano a loro volta predeterminate attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni tali da rendere possibile la formazione del consenso.

QUESTIONI

La pronuncia in commento ha ad oggetto la nullità delle clausole contrattuali che si riferiscono alla volontà di solo una delle parti.

Nel caso di specie si tratta di un contratto di agenzia che prevedeva tra le clausole la facoltà del preponente di ridurre la provvigione dell’agente a fronte del riconoscimento di extra sconti a favore di alcuni clienti, rimettendo tuttavia al preponente esclusivamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale riduzione (a titolo esemplificativo, la scelta dei clienti destinatari degli extra sconti, l’entità economica degli stessi), con conseguente incertezza dell’eventuale riduzione della provvigione per l’agente.

Tali clausole attribuiscono di fatto un potere di modifica unilaterale del contratto, senza tuttavia prevedere limiti all’esercizio di tale potere, limiti che sono invece necessari a non pregiudicare il vincolo scaturente dal contratto, nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha confermato l’orientamento di legittimità per cui nel contratto di agenzia l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate nel corso del tempo, tuttavia – afferma la Corte – “affinchè ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal titolare del diritto con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede” (cfr. Cass. Civ. 29164/2021; Cass. Civ. 13580/2015).

Mette conto evidenziare come tale questione sia stata già affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato nulla una clausola di siffatto tipo in quanto riconducibile ad una condizione meramente potestativa (Cass. Civ. 4504/1997), ovvero per indeterminatezza dell’oggetto (Cass. Civ. 11003/1997).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le clausole in questione sono generiche e indeterminate, nella parte in cui attribuiscono al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi della misura delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura prestabilita e ad un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente e, per l’effetto, devono dichiararsi nulle.

La Cassazione riconosce pertanto nel contratto di agenzia la possibilità del c.d. jus variandi, purchè ciò sia esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, indicando limiti precisi di tale potere unilaterale.

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