È nulla (e non inesistente) la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il difensore revocato
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304, Pres. Vivaldi – Est. De Stefano
[1] Impugnazioni – Luogo di notificazione dell’impugnazione – Notifica effettuata presso il difensore revocato – Inesistenza – Nullità (artt. 291, 330 c.p.c.)
La notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche al solo scopo di eccepire la nullità.
CASO
[1] Due professionisti citavano in giudizio una società al fine di ottenerne condanna al pagamento dei compensi maturati per alcune prestazioni rese a favore della medesima.
Il giudice di primo grado, ritenuto provato il conferimento e l’espletamento degli incarichi professionali, accoglieva le richieste dei professionisti.
Avverso tale sentenza, la società proponeva appello che veniva però notificato, quanto a uno dei due professionisti, presso l’originario suo difensore in primo grado, poi sostituito in corso di lite. Nel giudizio di seconde cure, entrambi gli appellati provvedevano a costituirsi nei termini; in ogni caso, la società appellante procedeva a notificare nuovo atto di appello all’effettivo, nuovo difensore.
La Corte d’Appello, riunite le impugnazioni, dichiarava tuttavia inammissibile quella proposta nei confronti dell’appellato in questione, ritenendo inesistente (e non sanabile) la prima notificazione effettuata al difensore già revocato, e tardiva la seconda, eseguita al corretto destinatario ma oltre il termine breve decorrente dalla prima notifica.
La società proponeva così ricorso per cassazione, in particolare denunciando la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4), c.p.c., contestando la reputata inesistenza della notificazione eseguita all’avvocato poi revocato, assunta dal giudice di seconde cure quale causa di esclusione: a) della sanatoria determinata dalla pacificamente avvenuta costituzione in appello del destinatario della notifica del relativo atto introduttivo; b) della rilevanza della successiva rinnovazione spontaneamente eseguita, benché oltre il termine di trenta giorni dalla prima.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte si pronuncia a favore della fondatezza del motivo di ricorso proposto.
In particolare, la Cassazione ricorda come, effettivamente, esistesse un orientamento giurisprudenziale favorevole alla qualificazione del vizio in esame nei termini dell’inesistenza della notificazione effettuata; tuttavia – prosegue la Corte -, tale posizione deve oggi considerarsi superata, specialmente alla luce della pronuncia di Cass., sez. un., 30 gennaio 2020, n. 2087, la quale, in linea con l’evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza da qualche tempo intrapresa dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha degradato detto vizio a causa di mera nullità, sussistente anche laddove la controparte abbia avuto legale conoscenza dell’avvenuta sostituzione del legale e suscettibile di sanatoria o mediante la rinnovazione dell’atto o mediante la spontanea costituzione in giudizio dell’appellato.
Nella fattispecie decisa dal provvedimento in epigrafe, ciò implica che la notificazione dell’atto di appello effettuata al difensore poi revocato dell’appellato avrebbe dovuto essere qualificata nei termini di nullità sanabile ed effettivamente sanata, nel caso di specie, dall’avvenuta tempestiva costituzione dell’appellato nel giudizio di seconde cure.
Conseguentemente, la Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la pronuncia con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello competente.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene al regime processuale da riservare al vizio integrato da ciò, che la notificazione dell’atto di appello sia effettuata al difensore dell’appellato revocato e sostituito in corso di lite durante il giudizio di primo grado.
Prima di procedere nell’analisi di tale questione, è senz’altro utile richiamare il quadro normativo di riferimento.
Norma fondamentale in materia di notificazione dell’atto di impugnazione è l’art. 330 c.p.c., il cui primo comma prevede che «se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio». La disposizione provvede a definire le modalità necessarie per la notificazione dell’impugnazione, indicando regole che devono essere osservate in ordine successivo (per i dovuti approfondimenti, si rinvia a S. Izzo, A. Tedoldi, sub art. 330 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 1199 ss.).
Nel caso di specie, come è possibile desumere dalla narrativa in fatto, l’atto di appello doveva essere notificato presso il (nuovo) difensore della parte appellata. Erroneamente, lo si ripete, parte appellante ha proceduto a notificare l’atto di impugnazione presso il precedente avvocato, revocato nel corso del giudizio di primo grado.
In materia di vizi inerenti alla notifica dell’atto di impugnazione, può essere ricordata l’evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (e ripercorsa nella parte argomentativa del provvedimento in esame), in un primo momento attestata nel senso che la notifica eseguita presso il procuratore cui fosse stato revocato il mandato (e sostituito da un altro) fosse da considerare inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c., una volta che nel giudizio la controparte avesse avuto conoscenza legale della sostituzione (in tal senso, tra le più recenti, Cass., 11 gennaio 2017, n. 529; Cass., 19 gennaio 2016, n. 759; Cass., 27 luglio 2012, n. 13477).
Tale orientamento, tuttavia, è stato recentemente superato nell’ambito di un indirizzo tendente a restringere l’ambito applicativo della categoria dell’inesistenza, a tutto vantaggio della nullità, evidentemente allo scopo di favorire la possibilità per il processo di giungere a una decisione nel merito ed evitare una declaratoria di absolutio ab instantia.
La prima pronuncia in tal senso può essere identificata in Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, la quale ha chiarito che «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (conf., Cass., 9 marzo 2018, n. 5663). Tale arresto ha altresì provveduto a identificare le ipotesi, da ritenersi marginali, in cui si può configurare il vizio di inesistenza della notificazione dell’atto di impugnazione, ossia il «caso di mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui si ponga in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità».
In piena sintonia con tale indirizzo si è posta la recente e già menzionata Cass., sez. un., n. 2087/2020, la quale ha precisato, per l’appunto, che la notifica dell’atto di impugnazione all’originario difensore «è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione […], vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio da ordinarsi – in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c.» (conf., già Cass., 24 gennaio 2018, n. 1798).
In definitiva, la pronuncia in commento si pone in linea di continuità con il recente orientamento, più volte confermato anche dal massimo organo di nomofilachia, secondo cui i vizi della notificazione dell’atto di impugnazione qualificabili come ipotesi di inesistenza devono considerarsi del tutto eccezionali e residuali; viceversa, e per quanto specificamente attiene al caso de quo, la notifica dell’atto di appello erroneamente effettuata all’originario difensore della parte appellata, revocato e sostituito nel corso del giudizio di primo grado, pur in caso di legale conoscenza di detta sostituzione in capo alla parte appellante, non configura (più) un’ipotesi di inesistenza della notificazione medesima, bensì di nullità della stessa, sanabile tramite sua rinnovazione ovvero costituzione spontanea della parte appellata nel giudizio di seconde cure.