È nulla la delibera assembleare che esclude il socio da una società cooperativa in assenza di convocazione del medesimo
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFParole chiave: convocazione assemblea – delibera assembleare – esclusione socio – nullità delibera – diritto di informazione – partecipazione – avviso di convocazione – diritto di partecipazione – clausola – statuto – clausola statutaria.
Massima: “La delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso configura un vizio di assenza assoluta di informazione, che ne determina la nullità.
È nulla la clausola statutaria secondo la quale “ai fini della valida costituzione dell’assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea”, in quanto contraria al disposto inderogabile di cui all’art 2479 c. 5 c.c., applicabile anche alle società cooperative”.
Disposizioni applicate: articolo 2479 c.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, “Tizio” e “Caia” impugnavano la delibera assembleare con la quale era stata disposta la loro esclusione dalla compagine sociale dalla società “Alfa” (società cooperativa sociale di cui erano soci).
Segnatamente, gli attori contestavano tutti i motivi di esclusione e deducevano l’illegittimità e la nullità assoluta ed insanabile della deliberazione, in quanto assunta senza la preventiva convocazione, partecipazione e deliberazione dei medesimi. Concludevano quindi chiedendo dichiararsi la nullità della delibera impugnata e, per l’effetto, la reintegrazione nel loro status di soci.
Si costituiva in giudizio la società cooperativa sociale chiedendo il rigetto delle pretese di controparte.
Chiamato a decidere sulla vicenda, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, e ciò in quanto Alfa aveva omesso di notificare a Tizio e a Caia l’avviso di convocazione per l’assemblea che aveva condotto all’adozione della delibera di esclusione impugnata.
Più nel dettaglio, il Giudice evidenziava che:
(i) l’art. 2379 c.c. – applicabile anche alle società cooperative (ex multis Tribunale di Milano, 12 marzo 2009, n. 3396) – sancisce la nullità della delibera “nei casi di mancata convocazione dell’assemblea”, invalidità che può essere rilevata d’ufficio dal giudice:
(ii) la disposizione di cui all’art 2479 c. 5 c.c. – secondo cui “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo” – ha natura inderogabile, dal momento che si pone quale fondamentale garanzia del diritto di partecipazione alla vita della società, con particolare rilievo al diritto di informazione dei soci;
(iii) l’inderogabilità dell’art. 2479 c. 5 c.c. determina la nullità della clausola prevista nello statuto della società, secondo la quale “ai fini della valida costituzione dell’assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea”.
Sul punto, in fattispecie analoga, la giurisprudenza ha infatti rilevato che “la mancata considerazione della partecipazione del socio (della cui esclusione si discute) nel quorum costitutivo e deliberativo, come previsto nello statuto, non pare poter giustificare l’omessa convocazione del socio stesso, il quale non è neppure posto in condizione di esercitare il diritto di difesa avanti all’organo assembleare chiamato a pronunciarsi sull’esclusione” (così, ex pluribus, Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 settembre 2020).
A fronte della nullità della clausola statutaria (per il fatto, appunto, di non consentire al “socio della cui esclusione si tratta” “neppure il diritto di intervento in assemblea” per poter prendere posizione in ordine agli addebiti a lui contestati), il Tribunale di Napoli dichiarava quindi la nullità della delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso, affermando che una simile fattispecie configura “un vizio di assenza assoluta di informazione”.
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