Novità in materia di accettazione di eredità da parte persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF(Articolo 705 Codice civile)
La novella normativa
Art 705, terzo comma, c.c. (novellato dall’art. 8, comma 1, L. 4 luglio 2024 n. 104)
Massima: “Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati”
Commento alla normativa
L’articolo 8 della legge 104/2024, in vigore dal 3 agosto, apporta importanti modifiche all’art. 705 c.c., aggiungendo un nuovo comma che rappresenta una misura di semplificazione mirata a favorire gli enti del Terzo settore e le persone giuridiche private senza scopo di lucro, in particolare nei casi di successioni testamentarie.
La norma consente a questi enti di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di redazione dell’inventario, previsti dai commi precedenti, purché vengano rispettati alcuni requisiti, come la prestazione di una garanzia per i debiti ereditari.
La finalità della disposizione consiste nel ridurre il carico burocratico e i costi per gli enti non profit che sono frequentemente destinatari di lasciti testamentari (c.d. testamento solidale). Infatti, l’apposizione dei sigilli, pur essendo una misura a tutela del patrimonio ereditario, può risultare onerosa e non sempre necessaria. Questo in quanto, nella prassi, risulta che le ipotesi di successione testamentaria nelle quale vi sia la nomina dell’esecutore testamentario e nel contempo sussistano debiti rilevanti, di valore superiore alle attività, sono molto limitate se non nulle.
Inoltre l’apposizione dei sigilli, che mira a garantire che non avvenga la dispersione dei beni mobili ereditari (e quindi la certezza che tutti i beni e i documenti emergano dall’inventario) può essere un’esigenza nel momento in cui l’eredità è fortemente contestata o vi siano soggetti terzi che hanno accesso all’immobile – ma queste circostanze non sono poi, in concreto, così frequenti.
La norma costituisce sicuramente un passo avanti nel processo di semplificazione per gli enti non profit, ma presenta alcune criticità legate all’obbligo di garanzia e alle modalità di interpretazione dell’esclusività dei chiamati all’eredità.
Anzitutto la norma si applica esclusivamente alle persone giuridiche private senza scopo di lucro e agli enti del Terzo settore. Tuttavia, la locuzione “unicamente” solleva alcuni dubbi interpretativi. Infatti ci si chiede se questa debba essere interpretata in senso assoluto, ovvero intendendo che la facoltà di dispensare l’esecutore sorge solo quando questi enti sono gli unici chiamati all’eredità, oppure se possa applicarsi anche in presenza di altri chiamati. L’interpretazione che pare preferibile e più prudente ritiene che la dispensa possa essere concessa solo se tutti i chiamati siano persone giuridiche private o enti del Terzo settore, e che la norma non operi in caso di concorso con altri soggetti.
Un altro aspetto critico della norma è rappresentato dall’obbligo per gli enti di prestare un’idonea garanzia per i debiti ereditari. Questa previsione sembra contraddire l’intento semplificatore della legge, imponendo un ulteriore onere che potrebbe risultare complesso per alcuni enti no profit, specialmente quelli di minori dimensioni. I criteri per la prestazione della garanzia saranno definiti in un successivo decreto ministeriale, il che rende al momento ancora incerta l’applicazione pratica della norma.
La dispensa dall’obbligo di apporre i sigilli e redigere l’inventario viene formalizzata attraverso una dichiarazione unilaterale resa dai rappresentanti degli enti, che deve essere redatta in atto pubblico, davanti al cancelliere del tribunale o a un notaio, prima dell’accettazione dell’eredità. Tale dichiarazione deve essere necessariamente resa da tutti i chiamati, per essere valida. Ci si può chiedere dunque se sia ricevibile un atto nel quale solo alcuni, ma non tutti, i legali rappresentanti degli enti chiamati vogliano effettuare la dispensa. La norma dice che la dispensa è senza effetto se non è realizzata da tutti i chiamati; la formulazione può essere interpretata nel senso che occorra la compresenza di tutti i chiamati, ma anche nel senso che la dichiarazione resa solo da alcuni sia valida ma improduttiva di effetti finché non sia formalizzata la medesima dispensa anche da parte degli altri chiamati.
Resta comunque ferma la necessità per questi enti, ai sensi dell’art. 473 c.c., di accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, di modo che comunque vi sia una limitazione di responsabilità per i debiti ereditari intra vires hereditatis.
Questioni giuridiche
Le disposizioni contenute nell’art. 705, 1° e 2° comma, secondo la dottrina[1], hanno lo scopo di prevenire la dispersione o la sottrazione di beni ereditari. L’obbligo sancito da tale articolo si collega al dovere di vigilanza che grava sull’esecutore testamentario.
Secondo l’interpretazione prevalente in dottrina, queste disposizioni sono di natura cogente, quindi il testatore non può liberare l’esecutore testamentario dagli obblighi previsti, nemmeno con una volontà espressa[2]; le stesse argomentazioni sono state riprese anche dalla giurisprudenza.[3]
Tuttavia si deve segnalare un orientamento dottrinale autorevole, per quanto minoritario, che richiama l’art. 754 c.p.c. (L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) (omissis)
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento) e trae da tale norma la facoltà per il testatore di dispensare l’esecutore testamentario nei casi di cui all’art. 705 c.c., essendo possibile la dispensa anche in casi più gravi di quello richiamato nell’art. 705 stesso[4].
L’apposizione dei sigilli è una fase essenziale per la validità dell’inventario, anche se ora, come si è visto, può essere dispensata se i chiamati sono persone giuridiche private senza scopo di lucro o enti del Terzo settore. L’esecutore testamentario ha il potere/dovere di richiedere la sigillatura e la redazione dell’inventario, quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, ma può sempre procedere autonomamente qualora lo ritenga opportuno. Tuttavia, l’esecutore è esentato dall’obbligo se vi ha già provveduto un altro interessato o se presenti determinati requisiti.
La rimozione dei sigilli può essere autorizzata anche in circostanze speciali, come evidenziato in una pronuncia storica, in cui l’esecutore è stato esonerato dall’inventario in presenza di un console straniero[5].
L’identificazione dei soggetti a fronte dei quali sorge l’obbligo di apposizione dei sigilli è stata oggetto di una interpretazione estensiva da parte della dottrina. Per esempio, la nozione di “assenti” include non solo i destinatari di una dichiarazione di assenza, ma anche coloro che sono temporaneamente lontani dal luogo della successione, e quindi sono considerati in una posizione di vulnerabilità rispetto alla tutela dei propri diritti. L’art. 754, comma 1, n. 1, c.p.c., conferma tale interpretazione, poiché prevede l’apposizione d’ufficio dei sigilli quando il coniuge o uno degli eredi è assente, chiarendo che il concetto di “assenza” in questo contesto è da intendersi in senso lato e non come la condizione giuridica specifica dell’assenza dichiarata. La disposizione si applica anche a scomparsi, minori emancipati, inabilitati e interdetti.
Il mancato adempimento degli obblighi di sigillatura e inventario da parte dell’esecutore testamentario comporta responsabilità civile, con il risarcimento dei danni agli interessati in caso di inadempimento o ritardo colposo. L’inadempimento può anche giustificare la rimozione dell’esecutore dall’incarico, come previsto dall’art. 710 c.p.c.
Naturalmente, alla luce della novella di legge, l’esecutore che sia stato dispensato per volontà congiunta dei chiamati ETS o persone giuridiche senza scopo di lucro è automaticamente esonerato da qualsiasi responsabilità in ragione della dispensa stessa.
Il procedimento per l’apposizione dei sigilli e la redazione dell’inventario è regolato dagli artt. 752 e seguenti del c.p.c. Su istanza dell’esecutore, il tribunale competente procede alla sigillatura, che può essere effettuata in via d’urgenza dal giudice di pace se necessario. L’inventario deve essere redatto alla presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, con obbligo di invito. L’omissione di tale invito, secondo la dottrina prevalente, non comporta nullità dell’inventario, ma può dar luogo a responsabilità per l’esecutore testamentario, fino alla sua possibile rimozione.
Aspetti fiscali
Le donazioni e i lasciti testamentari rappresentano un importante strumento di raccolta fondi per le organizzazioni del terzo settore, anche grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione promosse negli ultimi anni.
Il legislatore fiscale, proprio per questo motivo, ha introdotto, in alcuni casi, agevolazioni per la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa a favore di enti appartenenti a determinate categorie o con specifiche finalità.
È utile precisare che un lascito a favore di un ente no profit può avvenire sia sotto forma di eredità (in via esclusiva o condivisa con altri eredi) sia come legato. Il lascito può essere generico, permettendo all’ente di utilizzare i fondi liberamente per i propri progetti, oppure il testatore può specificare una destinazione o un progetto particolare. In questo caso, l’ente beneficiario sarà vincolato a rispettare la volontà del testatore nell’utilizzo del lascito.
L’articolo 2, comma 47, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta di successione, che era stata precedentemente abolita dall’art. 13, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il comma 50 dello stesso articolo conferma che la normativa applicabile è quella vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 13 della legge 383/2001, che aveva abolito l’imposta di successione (cioè fino al 24 ottobre 2001). Pertanto si applicano, ove compatibili, le disposizioni del testo unico approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
Tuttavia, analogamente a quanto previsto per le donazioni, l’art. 3 del d.lgs. 346/90 esclude dall’imposta di successione, tra l’altro, i seguenti casi:
a) Trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, il cui scopo esclusivo è l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, oltre a quelli a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461.
b) Trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel punto precedente, purché disposti per le stesse finalità di pubblica utilità. In questo caso, l’ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o del legato, di aver impiegato i beni o i diritti ricevuti, o la somma derivante dalla loro alienazione, per le finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione, l’ente è tenuto al pagamento dell’imposta con interessi legali a partire dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Inoltre, l’art. 1, secondo comma, del d.lgs. 347/1990 prevede l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le formalità relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del d.lgs. 346/1990, mentre l’art. 10, terzo comma, dello stesso decreto legislativo prevede l’esenzione dall’imposta catastale per le volture relative a tali trasferimenti.
Con la riforma del terzo settore, questa normativa di esonero deve essere coordinata con l’art. 82 Codice del Terzo Settore, che dispone “Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 (e cioè gli Enti del Terzo Settore) utilizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 1 (e cioè per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
Pertanto sono esenti dalle imposte non solo i lasciti, effettuati a mezzo di donazioni e testamenti, a favore delle Onlus, ma anche, dal 2017, i lasciti effettuati a qualsiasi Ente del Terzo Settore.
[1] Capozzi, “Successioni e donazioni”, 2002; Trimarchi, “Esecutore testamentario”, 1966; Gangi, “La successione testamentaria”, 1964
[2] Capozzi, “Successioni e donazioni”, 2002
[3] Cassazione sentenza 1854/1959
[4] Talamanca, Successioni testamentarie, 1978
[5] Tribunale di Firenze, 1946
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