Novità in tema di anatocismo bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Banca d’Italia, in data 25.8.2015, ha messo in pubblica consultazione (fino al 23.10.2015) la proposta che intende formulare al CICR per dare attuazione all’art. 120, 2° co., testo unico bancario.
Di seguito un sintetico panorama della nuova disciplina.
- – Gli interessi maturati non possono produrre interessi;
- – Le nuove disposizioni si applicano “a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”;
- – Non si applicano, invece, agli interessi di mora;
- – E’ stabilito che l’imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell’art. 1194 c.c.
Relativamente, in particolare, all’apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di delibera):
- – Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno;
- – Il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- – Gli interessi maturati devono essere contabilizzati (su base almeno annuale) separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia condizionato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- – Gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto/comunicazioni periodiche previste dal tub (il contratto può prevedere termini diversi favorevoli al cliente);
- – Decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (impagati) sul conto (o sulla carta di credito); la somma addebitata è considerata sorte capitale (sulla quale si calcolano gli interessi);
- – Anche in caso di chiusura del conto deve essere mantenuta la distinzione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e di interessi (debito infruttifero).
L’adeguamento dei contratti in corso deve avvenire entro il 31.12.2015, anche facendo ricorso alla procedura ex art. 118 tub (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); ai sensi del predetto articolo, l’adeguamento alla nuova disciplina costituisce ‘giustificato motivo’.
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