26 Marzo 2024

Notifiche telematiche degli avvocati: lo stato dell’arte

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

La riforma del processo civile approvata nel 2024 ha interessato anche la materia delle notificazioni da parte dell’avvocato, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della modalità telematica.

Con la modifica dell’art. 137 c.p.c. e l’introduzione dell’art. 3-ter all’interno della legge n. 53 del 1994 si è così venuto a creare un sistema in forza del quale vige l’obbligo di notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario (impresa o professionista) sia tenuto all’iscrizione nei pubblici registri INI-PEC o registro Imprese oppure nel caso in cui si tratti di persona fisica o ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e abbia eletto domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, intendendosi con quest’ultima locuzione l’elezione del domicilio digitale nel pubblico registro meglio noto come INAD.

Il legislatore della riforma si è anche preoccupato di regolamentare le ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione, in particolare di quelle imputabili al destinatario, prevedendo che:

  1. se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC, l’avvocato esegue la stessa mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; in tal caso la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
  2. se invece il destinatario è soggetto il cui indirizzo è inserito nell’indice INAD, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinari.

Questa parte di riforma è rimasta però parzialmente inattuata dal momento che l’area web di cui alla lettera a) sopra menzionata non è mai stata attivata; infatti, l’entrata in vigore della disposizione è stata differita prima al 31 dicembre 2023 con l’art. 4-ter del d.l. 51/2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. 215/2023.

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