Le notificazioni via pec nel processo tributario telematico
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFLa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) offre spunti per una serie di riflessioni in materia di notifiche a mezzo PEC in materia di Processo Tributario Telematico L’art. 9, comma I, lett. h) introduce infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l’art. 16 bis relativo alla disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:
- Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risult dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
- In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
- Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
- L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Molti sono gli spunti che offre la novella legislativa ma in questa sede ci si sofferma sul terzo comma il quale introduce una norma di rango primario che legittima il ricorso alle notifiche “telematiche” anche in ambito di contenzioso tributario.
Si delinea così un assetto lineare, essendo in vigore:
- il sopra citato art. 16 bis d. lgs. 156/15 (norma primaria);
- gli articoli da 5 a 9 del d. m. Economia e Finanze n. 163/13 (norma regolamentare, di rango secondario);
- gli art. 5 e 10 del decreto del direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti del processo tributario telematico.
Il sistema ha dunque ora una sua coerenza e consente un primo approfondimento relativo ad un interrogativo fondamentale, vale a dire: dove il ricorrente può/deve reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata per procedere con l’attività di notifica?
La soluzione del problema è, evidentemente, di importanza fondamentale, stante che da essa dipende la possibilità concreta di notificare, o meno, un atto a mezzo della posta elettronica certificata.
Bene, in tal caso nel processo tributario telematico si è seguita una strada diversa dal processo civile telematico.
L’art. 5 del d.m. 163 del 2013 prevede infatti che “le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7”.
A sua volta l’art. 7, comma V, del d.m. 163 del 2013 prevede che “per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA (indice delle pubbliche amministrazioni, n.d.r.)”.
Chiarito tale primo interrogativo occorre altresì domandarsi se, per effetto della normativa in vigore, la notificazione per via telematica possa essere effettuata solo per i procedimenti radicati in una delle Regioni abilitate all’utilizzo delle tecnologie del processo tributario telematico. Ad avviso di chi scrive la risposta deve essere in tal senso e ciò in quanto:
- la notificazione per via telematica deve essere effettuata nel rispetto del d.m. 163/13 e dei successivi decreto di attuazione, ovvero nel rispetto delle regole e specifiche tecniche sul Processo Tributario Telematico;
- l’applicazione delle specifiche tecniche in questione è stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza che individua di volta in volta le regioni abilitate (attualmente sono abilitate: Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria e, dal 15 dicembre ’16, Veneto e Emilia Romagna).
Da quanto precede risulta evidente che il pieno rispetto del corpus normativo che regolamenta la possibilità di effettuare notificazioni a mezzo della posta elettronica certificata è assicurato solo nelle Regioni effettivamente abilitate al Processo Tributario Telematico.
Un ultimo interrogativo concerne poi le concrete modalità di effettuazione di una notificazione per via telematica e cioè se basti un semplice invio di un messaggio PEC o se tale messaggio debba essere strutturato con modalità ben precise. Il riferimento è essenzialmente alla legge n. 53 del 1994, che disciplina la facoltà di notificazione per gli avvocati imponendo precisi adempimenti da rispettare nella generazione del messaggio di posta elettronica certificata, e ci si domanda se tale normativa possa essere applicata, anche solo per analogia, nel caso di specie. La risposta, in tal caso, deve essere negativa in quanto:
- la legge in questione non regolamenta in alcun modo le notificazioni di atti in materia tributaria;
- la normativa regolamenta la sola notificazione da parte degli avvocati laddove invece, nel Processo Tributario Telematico, la platea dei possibili patrocinatori è ben più ampia.