4 Luglio 2017

Notificazione telematica di atti e provvedimenti processuali al mero domiciliatario: per la Cassazione «non fa una grinza»

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 11 maggio 2017, n. 11759 – Pres. D’Ascola – Rel. Orilia

Notificazioni in materia civile – di sentenza – a mezzo posta elettronica certificata – all’indirizzo PEC del mero domiciliatario – validità – condizioni (C.p.c., artt. 170, 285 e 325 – L. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis – D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-sexies)

 [1] È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la sentenza d’appello che sia stata trasmessa via PEC (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla L. 21.1.1994, n. 53) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato mero domiciliatario nel giudizio di II grado, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario delle notifiche di atti e provvedimenti processuali.

 Procedimento civile – atto di elezione di domicilio – inserimento dell’indirizzo PEC del domiciliatario – obbligo (od onere) – insussistenza (C.p.c., art. 125 – R.D. 22.1.1934, n. 37, art. 82)

[2] Nella dichiarazione di elezione di domicilio ai fini di un procedimento giudiziario non è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato domiciliatario, per la validità delle notificazioni telematiche eseguite al medesimo.

 CASO

[1-2] La società Alfa interponeva in data 26.4.2016 ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia (depositata in cancelleria il 26 ottobre 2015) che aveva dichiarato inammissibile l’appello da essa spiegato contro la pronuncia del Tribunale di Rovigo.

Veniva rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la sentenza impugnata era stata notificata via PEC presso il (mero) domiciliatario della parte in data 4.11.2015: donde il ritenuto decorso – perfezionato il 4 gennaio 2016 – del termine di 60 giorni (essendo invece inapplicabile quello semestrale ex art. 327 c.p.c.), con la conseguente tardività del gravame.

Sulla proposta di inammissibilità, formulata dal relatore, le parti interloquivano con apposita memoria.

SOLUZIONE

[1-2] La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che:

  • nell’atto di appello (e nella relativa procura ad litem) la società Alfa aveva eletto domicilio presso un avvocato di Venezia e nominato difensore un diverso avvocato (di Rovigo), il quale aveva dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al proprio indirizzo PEC (ivi indicato) od al numero di fax parimenti indicato;
  • poiché tale dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla ricezione delle notifiche, era chiaro l’intendimento di delegare al (mero) domiciliatario la funzione di destinatario di dette notifiche, nessuna esclusa;
  • il mancato inserimento nell’atto dell’indirizzo PEC del domiciliatario non aveva alcuna rilevanza, nessuna norma imponendo ciò nell’atto di elezione di domicilio;
  • la notifica della sentenza, eseguita con modalità telematica all’indirizzo PEC del domiciliatario risultante da pubblico elenco, in ossequio alle prescrizioni della L. 21.1.1994, n. 53, era dunque perfettamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione: termine non rispettato, essendo la notifica del ricorso per cassazione avvenuta ben dopo la sua scadenza.

QUESTIONI

[1-2] L’ordinanza in commento appare aver affrontato e risolto in maniera troppo sbrigativa e tranchant – anche se non necessariamente erronea – una fattispecie che avrebbe meritato un diverso livello di approfondimento.

Val la pena di rammentare che:

  • ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., la notificazione di una sentenza – ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione – si effettua (per quanto qui interessa) al difensore-procuratore costituito dell’altra parte;
  • il difensore-procuratore, che esercita il proprio ufficio in un giudizio celebrato al di fuori del circondario del tribunale di riferimento del consiglio dell’ordine di appartenenza, deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento pende e – in mancanza – il suo domicilio si intende eletto presso la cancelleria di detta autorità giudiziaria (art. 82 R.D. 22.1.1934, n. 37);
  • secondo l’art. 16-sexies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221), salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, quando la legge sancisce che le notifiche ad istanza di parte in materia civile al difensore debbano essere eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, è legittimo procedere con questa modalità soltanto se – per causa imputabile al destinatario – non sia possibile la notificazione presso l’indirizzo PEC risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e professionisti (INI-PEC) o dal Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia (RegInde);
  • nella vicenda in esame:
    • destinatario della notifica della sentenza, agli effetti della decorrenza del cd. termine breve di gravame, era a norma di legge il difensore-procuratore costituito in appello (non, quindi, l’avvocato mero domiciliatario) della parte;
    • l’elezione di domicilio, a quanto si desume dal provvedimento qui commentato, menziona un luogo “fisico” (= lo studio dell’avvocato del foro di Venezia), mentre l’unico riferimento di natura telematica presente in atti è l’indirizzo PEC del difensore rodigino della parte appellante (poi ricorrente per cassazione);
    • il concetto di “domicilio digitale”, introdotto dall’art. 16-sexies del citato D.L. n. 179/2012, sembra essere associato indissolubilmente alla veste di difensore (non di semplice domiciliatario); e la sensazione trova conferma nell’art. 3-bis della L. 21.1.1994, n. 53, abilitante alla notifica telematica il solo difensore munito di procura alla lite;
    • non è, insomma, così scontato che fra i poteri del domiciliatario veneziano rientrasse pure quello di ricevere le notificazioni via PEC di atti e provvedimenti del giudizio di appello (essendo invece pacifico che essi potessero efficacemente essergli recapitati in forma tradizionale, ossia per posta cartacea o mediante ufficiale giudiziario).

In conclusione, se si desidera evitare in radice ogni dubbio nelle ipotesi in cui il domicilio “fisico” sia stato eletto presso un soggetto diverso dal difensore, la raccomandazione è quella di notificare l’atto (od il provvedimento) al procuratore ed al domiciliatario dell’altra parte.