Notificazione d’ufficio del provvedimento e termine breve per impugnare: l’art. 18, co. 14, l. fallimentare
di Fabio Cossignani Scarica in PDFCass. civ., sez. I, 16 giugno 2017, n. 14972 – Pres. Nappi – Rel. Genovese
Impugnazioni – Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto il reclamo ex art. 18 l. fall. – Comunicazione di cancelleria – Sostanza di notificazione – Sussistenza – Decorso del termine breve – Idoneità (Legge fall., art. 18)
[1] La comunicazione via p.e.c., da parte della cancelleria, della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza di fallimento, anche se formalmente comunicatoria, è sostanzialmente notificatoria, e quindi idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 18, co. 13 e 14, l. fall.
CASO
[1] Un giudizio di reclamo avverso al sentenza dichiarativa di fallimento si concludeva con il rigetto dell’impugnazione.
La cancelleria, in data 3 febbraio 2014, effettuava una «comunicazione di cancelleria».
In data 13 giugno 2014, su istanza della Curatela, veniva effettuata la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.
Il soccombente proponeva ricorso per cassazione ex art. 18, co. 14, l. fall.
Il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione poteva dirsi rispettato ove computato dalla data di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Viceversa, l’impugnazione doveva considerarsi tardiva identificando il dies a quo con la «comunicazione d’ufficio».
SOLUZIONE
[1] Secondo la Suprema Corte l’attività della cancelleria è stata sostanzialmente notificatoria anche se formalmente comunicatoria.
Pertanto, ai sensi dell’art. 18, co. 14, l. fall., tale “notificazione” è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare in cassazione, non ostando al riguardo neppure la modifica dell’art. 133 c.p.c.
Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
QUESTIONI
[1] Sulla questione, si registra un contrasto di giurisprudenza già segnalato in questa newsletter.
Cass., 17 settembre 2015, n. 18278 – decidendo di un caso in cui, a una prima “comunicazione” di cancelleria aveva fatto seguito una “notificazione” da parte della stessa – ha ritenuto che la prima comunicazione non fosse idonea a far decorrere il termine breve. La Corte ha anche invocato a sostegno Cass., 4 dicembre 2014, n. 25662, relativa al termine per il ricorso per cassazione nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore (art. 17 l. n. 183/1984).
In termini con la precedente decisione, ma in un caso in cui vi era stata solo una “comunicazione” di cancelleria, Cass., 18 marzo 2016, n. 5374.
Di diverso avviso invece Cass., 20 maggio 2016, n. 10525. Tuttavia, a ben vedere, la sentenza appena citata non si confronta in maniera puntuale con quanto stabilito da Cass. n. 18278/2015.
Infatti, nel caso di specie, il ricorrente sosteneva di aver ricevuto una mera “comunicazione di avvenuto deposito”, senza tuttavia fornire la relativa prova. Il resistente, dal suo canto, aveva depositato una “certificazione di cancelleria” attestante la “notificazione” della sentenza. Pertanto, Cass. n. 10525/2016, là dove afferma che l’art. 133, co. 2, c.p.c. non impedisce che la notificazione integrale del testo della sentenza ex art. 18, co. 13, l. fall. faccia decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, non necessariamente contraddice Cass. n. 18278/2015. Quest’ultima decisione non ha affermato che il novellato comma 2 dell’art. 133 c.p.c. osta all’applicazione (ovvero abbia abrogato implicitamente) dell’art. 18, co. 13, l. fall. Se non si va errati, infatti, essa si è limitata ad ritenere che tra “notificazione” di cancelleria e “comunicazione” di cancelleria non vi è equipollenza. Equipollenza che nel caso deciso da Cass. n. 10525/2016 neppure si poneva, dato che la Corte ha ritenuto provata la effettiva “notificazione” di cancelleria.
I provvedimenti che invece, in concreto, hanno fatto applicazione del principio di equipollenza tra “comunicazione” e “notificazione” di cancelleria sono Cass, 30 gennaio 2017, n. 2315 e la pronuncia intestata.
Al riguardo, in considerazione del fatto che la comunicazione della sentenza impone la trasmissione del testo integrale della sentenza (art. 133, co. 2, c.p.c.), potrebbe risultare difficile distinguere una “sentenza comunicata” dalla cancelleria da una “sentenza notificata” dalla cancelleria.
Tuttavia, è pur vero che, se la legge richiede agli stessi fini (termine breve) ora la comunicazione (v. art. 348 ter c.p.c.) ora la notificazione (art. 18, co. 13-14, l. fall.) da parte della cancelleria, forse all’interprete è richiesto uno sforzo per tenere comunque distinte le due ipotesi, sia in via astratta (cfr. ad esempio l’art. 17 provv. DGSIA del 16 aprile 2014 in merito alle prescrizioni tecniche della ricevuta di avvenuta consegna), ma soprattutto in concreto. D’altronde, alla luce delle gravi conseguenze che comporta la decadenza dall’impugnazione, sembra ragionevole tutelare l’affidamento della parte che abbia ricevuto una mera “comunicazione” di cancelleria.
Ad ogni modo, a scanso di equivoci, occorre rammentare che, nelle ipotesi in cui la legge non deroga alla disciplina generale, solo la notificazione ad impulso di parte è idonea a far decorrere il termine breve (cfr. Cass., 4 novembre 2016, n. 22486). E ciò indipendentemente dal fatto che alla fattispecie si applichi o meno la novella dell’art. 133, co. 2, c.p.c.