11 Luglio 2016

Notificazione dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. e spese del giudizio

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Cass., 21 marzo 2016, n. 5508 – Pres. Ragonesi – Rel. Cristiano

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Impugnazioni civili – Cause scindibili – Notificazione dell’impugnazione – Qualità di parte – Rimborso delle spese – Esclusione

(Cod. proc. civ., artt. 91, 332) 

La notificazione dell’impugnazione alle parti delle cause scindibili disposta dall’art. 332 c.p.c. non integra una chiamata in giudizio del destinatario e non ne determina l’acquisizione della titolarità di parte. Di conseguenza, ove il destinatario si sia costituito erroneamente nel giudizio di impugnazione, non ha diritto al rimborso delle spese ex art. 91 c.p.c. nei confronti del notificante. 

CASO
Un Fallimento conveniva in giudizio più soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande nei confronti di alcuni e condannava unicamente l’odierno ricorrente. Il soccombente ricorreva in appello e notificava l’impugnazione, oltreché all’attore vittorioso, alle parti delle cause cumulate ex art. 332 c.p.c., che si costituivano. Terminato per estinzione il giudizio di appello, la Corte distrettuale condannava il ricorrente al rimborso delle spese a favore delle parti costituite che avevano ricevuto la notificazione ex art. 332 c.p.c. Avverso la condanna l’appellante ricorreva in Cassazione.

SOLUZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso, in quanto la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. può essere disposta soltanto a favore di soggetti che siano stati parti del giudizio e che siano risultati soccombenti. Non acquistano la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, invece, i soggetti destinatari della notificazione ex art. 332 c.p.c. Tale notificazione non integra la chiamata in giudizio dei soggetti cui è rivolta, ma soltanto una litis denuntiatio, volta ad evitare il frazionamento delle impugnazioni avverso la medesima sentenza.

QUESTIONI
La Suprema Corte conferma che il rimborso delle spese non spetta a chi si sia erroneamente costituito nel giudizio di appello in seguito alla notificazione dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. (negli stessi termini, v. Cass., 16 febbraio 2012, n. 2208).

La notificazione dell’impugnazione di cui all’art. 332 c.p.c., è disposta, infatti, quando la sentenza è stata pronunciata su cause scindibili, cumulate in primo grado, al fine di evitare che il giudizio di impugnazione venga frazionato, come confermato dall’art. 333 c.p.c. (v. anche Cass., 16 aprile 2007, n. 9002; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20792; in dottrina Mandrioli, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 2016, 480; Perago, Cumulo soggettivo e processo di impugnazione, Napoli, 2002, 267 ss.; sulla scindibilità delle cause instaurate dall’attore nei confronti di più soggetti per ottenerne la condanna solidale, v. Cass., 15 febbraio 2005, n. 3028).

Tale notificazione ha dunque funzione di mera litis denuntiatio e non determina la vocatio in jus; poiché la chiamata in giudizio costituisce presupposto di ammissibilità della costituzione in giudizio (v. Cass., 29 aprile 2015, n. 8693), secondo l’odierna pronuncia la parte che si costituisca erroneamente in giudizio non ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’esclusione della vocatio in jus dagli effetti della notificazione ex art. 332 c.p.c. è confermata dalla delimitazione del novero dei destinatari alle sole parti nei cui confronti «l’impugnazione non sia preclusa o esclusa»; va dunque precisato che nel caso di specie la notificazione dell’impugnazione è stata effettuata erroneamente nei confronti di parti che non avrebbero avuto interesse ad impugnare, non essendo risultate soccombenti in primo grado (Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 360 ss.).