2 Novembre 2015

Notificazione del ricorso per Cassazione presso il procuratore cessato dall’incarico: nullità o inesistenza?

di Nicoletta Minafra Scarica in PDF

Cass. Sez. III., (ord.) 30 marzo 2015, n. 6427

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Processo civile – Ricorso per cassazione – Notificazione presso il domicilio o presso il procuratore del primo grado di giudizio poi sostituiti – Nullità o inesistenza della notificazione – Sanabilità o insanabilità – Rimessione alle Sezioni Unite
(C.p.c. artt. 85, 156, 330)

[1] Vanno rimesse al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni concernenti: la validità scientifica e l’utilità pratica della distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione alla luce del mutato quadro costituzionale; la correttezza della tradizionale individuazione del discrimine tra le due categorie nell’esistenza o no di un collegamento tra luogo della notifica e la persona del destinatario; la sanabilità o no del vizio di cui è affetta la notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto per il primo grado di giudizio, qualora in grado d’appello il destinatario dell’atto abbia nominato un altro procuratore ed eletto un diverso domicilio.

CASO
[1] Nel provvedimento che si annota, la Corte di cassazione rileva l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, in ordine all’individuazione del vizio – nullità o inesistenza – che colpisca la notificazione del ricorso per cassazione eseguita al domicilio eletto e presso il difensore nominato per il primo grado di giudizio, là dove sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e nominato un diverso difensore.

SOLUZIONE
[1] Per risolvere il contrasto giurisprudenziale de quo, la Corte ritiene di dover rimettere la questione al Primo Presidente, perché si esprimano le Sezioni Unite, al pari di quanto già deciso dalla sezione tributaria con l’ordinanza dell’11 luglio 2014, n. 15946,

QUESTIONI
[1] Una parte della giurisprudenza considera inesistente, e pertanto insanabile, la notifica dell’impugnazione effettuata presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro, poiché trattasi di un soggetto e un luogo che non hanno più alcun collegamento con il destinatario dell’atto. Secondo tale orientamento, infatti, la sostituzione del difensore revocato determina l’interruzione di ogni legame tra la parte e il difensore precedente, anche perché non opera la proroga prevista qualora alla revoca non segua la nomina di un nuovo difensore (Cass. 23 aprile 1987, n. 3947, ivi; 27 luglio 2012, n. 13477, ivi, citate nella motivazione dell’ordinanza in commento). Inoltre, anche l’elezione presso un diverso domicilio determina necessariamente la revoca della precedente elezione che, quindi, non può in alcun modo essere riferibile al destinatario dell’atto notificando (Cass., 17 aprile 2007, n. 9147, ivi).

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la notifica così effettuata è nulla, non inesistente, e dunque sanabile (Cass. 29 maggio 2013, n. 13451, ivi, 2013; 21 maggio 2013, n. 12478, ivi, 2013).

Più precisamente, la Corte evidenzia che entrambi i succitati orientamenti considerano la notificazione inesistente se eseguita presso un luogo o ad un difensore privi di «un qualche riferimento con il destinatario dell’atto»; nulla se compiuta in un luogo o ad un soggetto diversi da quelli previsti dalla legge ma che mantengono un astratto collegamento con il destinatario.

Il vero contrasto, quindi, sorge rispetto alla necessità di stabilire se la revoca del mandato ad un difensore, o l’elezione di un nuovo domicilio, siano idonei a recidere qualsiasi collegamento tra il procuratore cessato e l’ex cliente.

Il criterio distintivo cui subordinare l’applicabilità della sanzione della nullità o della insistenza, con le dovute distinzioni in ordine alle relative conseguenze, si palesa secondo la Corte, piuttosto labile.

In dottrina si è soliti individuare i confini tra nullità e inesistenza della notificazione attraverso l’applicazione dei principi di cui agli artt. 156 c.p.c. e ss. In particolare, si ha nullità là dove la sussistenza di vizi non impedisca la conoscenza dell’atto notificando, ovverosia questa «sia ipotizzabile come potenziale sviluppo dell’attività irritualmente compiuta» (Frassinetti, Sulla nullità della notificazione del ricorso in Cassazione presso il difensore in primo grado della parte rimasta contumace in appello, in Riv. dir. proc., 2009, 514, ove ulteriori riferimenti). È pertanto, suscettibile di sanatoria, la notifica effettuata in un luogo o ad un soggetto diversi da quelli corretti, che conservino un legame con il destinatario, poiché l’atto è comunque idoneo a raggiungere il suo scopo.

Per contro, si verifica un’ipotesi di inesistenza qualora in seguito alla assoluta difformità della notificazione rispetto al suo modello legale, non possa ritenersi conseguita la conoscenza legale da parte del destinatario e, quindi, raggiunto lo scopo della notificazione stessa. Tale difformità può dipendere dalla mancanza totale dei requisiti essenziali dell’atto o, con riferimento alla fase di consegna, dalla circostanza che sia fatta a soggetto o in un luogo che non abbiano alcuna attinenza con il destinatario, ed è insanabile in quanto non consente «la sussunzione nella categoria giuridica di specie».