Notifica dell’impugnazione e decorrenza del termine breve
di Michele Ciccarè Scarica in PDFCass., sez. I, 13 maggio 2015, n. 9782
Impugnazioni civili – Termini per le appellare – Sentenza non notificata – Notificazione impugnazione inammissibile o improcedibile – Riproposizione dell’appello dopo trenta giorni dalla notifica precedente – Ammissibilità – Questione di massima di rilevante importanza – Rimessione alle Sezioni unite
(C.p.c. artt. 285, 325, 326, 327, 358)
[1] Rilevato che l’equipollenza fra la notificazione dell’appello e la notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, costituisce questione di massima di particolare importanza, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso proposto alle Sezioni Unite.
CASO
[1] Avverso una sentenza di primo grado non notificata, l’appellante, reputando il gravame da egli proposto inammissibile, decide di effettuare una seconda citazione notificata a distanza di 122 giorni dalla prima.
I giudici di appello dichiarano comunque inammissibile il giudizio introdotto: osserva la Corte che, sebbene la riproposizione dell’appello in tesi inammissibile o improcedibile sia consentita sino a che non intervenga la rispettiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità (arg. ex art. 358 c.p.c.), essa deve essere effettuata entro il termine breve di 30 giorni dal momento della prima impugnazione, posto che essa costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza di primo grado.
SOLUZIONE
[1] A seguito del ricorso per cassazione proposto, la sez. I ha rimesso gli atti al Primo Presidente in applicazione dell’art. 374, co. 2, c.p.c., al fine di rimeditare l’orientamento sulla predetta questione di massima di particolare importanza.
Stando all’indirizzo finora dominante, dal momento della notificazione della prima impugnazione inizia a decorrere il termine breve per impugnare previsto all’art. 325 c.p.c. (Cass., 5 giugno 2015, n. 11665, e Cass., 24 ottobre 2014, n. 22695; Cass., 4 dicembre 2012, n. 21717, in Foro it., 2013, I, 1987; Cass., 12 novembre 2010, n. 22957, in C.E.D. Cass., rv 615533; Cass., 18 gennaio 2006, n. 835, in C.E.D. Cass., rv 587265).
Infatti, mediante tale notifica, la parte acquisisce conoscenza effettiva della sentenza emanata, la quale costituisce valida surroga alla conoscenza legale richiesta dagli artt. 285 e 326, co. 1, c.p.c.
Stando invece ad un indirizzo minoritario (Cass., 5 agosto 2010, n. 18184, in Riv. dir. proc., 2011, 1011), la notificazione della sentenza non può avere equipollenti, dovendosi considerare tempestiva l’impugnazione riproposta entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c. in ogni ipotesi di sentenza non notificata.
La dottrina condivide quest’ultima interpretazione: in particolare, l’irrilevanza della conoscenza effettiva della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve discende dal principio di legalità sancito dall’art. 285 c.p.c., inteso quale unica e predeterminata forma legale di notificazione utile, rimanendo esclusa in radice la possibilità di rintracciare forme alternative alla conoscenza legale parimenti idonee allo scopo (Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, 497 ss).
QUESTIONI
[1] Nella fattispecie in analisi sono prospettabili due diverse opzioni ermeneutiche.
a) Qualora la Corte ribadisca l’indirizzo già consolidato, sarà onere della parte, nel caso voglia riproporre l’impugnazione, effettuarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dal momento della notificazione della prima impugnazione proposta.
b) Qualora la Corte, invece, aderisca all’orientamento minoritario, nei casi di sentenza non notificata nelle forme dell’art. 285 c.p.c. la parte potrà riproporre l’impugnazione entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c., ovvero sei mesi dal momento della pubblicazione della sentenza.
Peraltro, occorre tener presente che Cass., 4 dicembre 2014, n. 25662, nel diverso caso della comunicazione via PEC della sentenza effettuata dalla cancelleria, ha affermato la mancanza di equipollenza fra detta fattispecie e la notificazione della sentenza.