Normativa antiusura: alcuni punti fermi della Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFTra le numerose questioni che sono sorte e che sorgono nell’ambito delle controversie relative all’applicazione della normativa antiusura, alcuni sicuri punti fermi sono stati fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità: la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora ed ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento degli obblighi posti a suo carico: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020);
la medesima decisione delle Sezioni Unite appena citata ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi, stabilendo altresì che l’usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull’obbligo di pagamento di questi ultimi;
è escluso che l’eventuale usurarietà di un contratto di finanziamento possa derivare dall’applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora; tale approccio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. n. 26286/2019, Cass. n. 31615/2021; Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 6862/2023);
l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca (o società di leasing), consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca (o società di leasing) medesima, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto (Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 6862/2023).
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