Normativa antitrust, fideiussione schema ABI e fatto notorio
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Torino 11 agosto 2023 n. 786, che prospetta profili di interesse relativamente alle conseguenze della mancata produzione in giudizio dello schema di fideiussione approvato dall’ABI e del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.
Come noto, è abbastanza diffuso il convincimento giurisprudenziale che occorra produrre in giudizio, oltre al contratto di fideiussione omnibus, anche il provvedimento – amministrativo – di Banca d’Italia n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003, per verificare l’effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca d’Italia. L’omessa produzione da parte dell’attore dei predetti documenti implica abitualmente il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti (App. Napoli 13.1.2020; App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 6281).
A tale riguardo, la Corte di appello di Torino osserva che «l’eccezione sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, difformemente da quanto osservato dal Tribunale, va esaminata anche se l’attrice in opposizione non aveva prodotto il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e il modello ivi vagliato, atteso che il contenuto del provvedimento (che dà conto anche del tenore delle clausole del relativo modello sottoposte a censura) costituisce ormai fatto notorio, ampiamente commentato e riprodotto nella giurisprudenza di legittimità e reperibile sul sito istituzionale della Banca d’Italia e sui siti giuridici, essendo solo necessario che la parte che lo invoca produca il testo contrattuale sottoscritto e alleghi la corrispondenza delle clausole ivi pattuite con quelle censurate dalla Banca d’Italia come frutto di intesa anticoncorrenziale» (contra App. Bologna 17.3.2021, che invece censura la circostanza che «non risulta mai prodotto il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 che non può essere “notorio” o acquisito d’ufficio»).
Per il rimanente, la sentenza conferma che il provvedimento della Banca d’Italia può essere invocato solo per la fideiussione omnibus e non anche per le garanzie specifiche: «è indiscutibile, sulla base del suo contenuto univoco, che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ha avuto ad oggetto il modulo ABI 2003 predisposto per le fideiussioni per operazioni bancarie (non a caso indicate con il plurale e in modo indeterminato) qualificabili come fideiussioni omnibus, destinate a garantire una serie di rapporti anche futuri (quindi non ancora sorti all’epoca del rilascio della garanzia) tra un determinato soggetto, usualmente imprenditore, e la banca».
(Segnalazione dell’avv. Maria Mancini, Foro di Santa Maria Capua Vetere)
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