8 Ottobre 2019

Non sussiste alcuna violazione del diritto all’abitazione nel caso di ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione,  III Sez. Penale, Sentenza del 20 agosto 2019 n.36257, Pres. Luca Ramacci – Rel. Alessio Scarcella

Art. 2 Cost. – Art. 42 Cost. – Art. 1022 c.c. – Art. 54  c.p.- Art. 8 CEDU

L’immobile costruito abusivamente va demolito, anche quando costituisce l’abitazione di un’anziana in precarie condizioni economiche”.

Il fondamento della previsione non è quello di sanzionare ulteriormente l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio verificatasi”.

In tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato”.[1]

FATTO

Nella fattispecie in esame, i fatti originano dalla condotta penale tenuta da un’anziana signora, colpevole per aver realizzato una costruzione abusiva al primo piano, di superficie di 130 mq, in sopraelevazione di un preesistente immobile, in assenza di concessione edilizia, di autorizzazione sismica, nonché in violazione della normativa afferente le costruzioni in genere ed in violazione dei sigilli. Successivamente la Procura della Repubblica emetteva ingiunzione con l’ordine di demolizione avente ad oggetto le suddette opere edilizie.

L’anziana signora impugnava l’ingiunzione dinanzi il Tribunale, con la richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione, la quale veniva rigettata con ordinanza.

Contro tale ordinanza la signora proponeva ricorso in Cassazione, deducendo l’assenza di proporzione tra la sanzione e la situazione abitativa, in ragione anche della sua precaria situazione economica e del suo status di salute.

SOLUZIONE

La Suprema Corte riteneva il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

QUESTIONI

La vicenda in esame vede la contrapposizione tra il diritto costituzionalmente tutelato, l’abitazione, e l’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato, nello specifico l’abusivismo edilizio.

Da un lato si trova quindi il diritto di abitazione, annoverato per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle UN ove viene stabilito che “ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari […]”, inoltre sancito all’art. 42 della Cost. essendo proiezione del diritto di proprietà; più volte infatti gli ermellini si sono trovati nella condizione di dover ribadire la sua inviolabilità ed intangibilità anche rispetto al diritto di proprietà.

Dall’altro vi è un reato edilizio, poiché l’immobile, oggetto dell’ingiunzione di demolizione, era stato realizzato in violazione di legge.

L’abuso edilizio annoverato all’interno dell’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, costituisce illecito penale, rispondendo alla categoria delle contravvenzioni. Integra il reato di abuso edilizio l’esecuzione di un intervento di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato preesistente che non è possibile ricondurre ad interventi di manutenzione straordinaria.

Il ragionamento che ha portato ad una decisione così dura gli ermellini, si basa sul fatto che se l’art. 42 Cost, sancisce il diritto di proprietà e quindi d’abitazione, spetterà sempre alla legge determinare i modi d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La difesa però sosteneva proprio l’assenza di proporzione tra la sanzione e la situazione abitativa della signora. In particolare si affermava che non era stato effettuato un corretto bilanciamento in quanto la lesione prodotta dalla costruzione era di modesto valore, inoltre occorreva tenere in considerazione il diritto all’abitazione.

Dunque, chiarisce la Suprema Corte, un’ ordine di demolizione non assolve una funzione punitiva ma bensì una funzione ripristinatoria del bene tutelato, viene sottolineato inoltre come lo scopo della previsione non è quella di sanzionare nuovamente l’autore dell’illecito, ma quello di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell’equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti hanno voluto stabilire.

In relazione all’invocata applicazione dell’articolo 8 CEDU, la Corte chiarisce che l’ordine di demolizione ed il ripristino della situazione abusiva creata dall’imputata non contrastano nemmeno con il rispetto al diritto alla vita privata e familiare ed al domicilio, posto che l’articolo non comporta la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, solo perché qualificato casa familiare, in quanto risulta  chiaro: il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente ed al corretto uso del territorio, quale interesse costituzionalmente tutelato a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato.[2]

Nel caso in esame, per la zona in cui l’immobile era stato edificato, era presente un apposito divieto di incrementi di superficie e di volumetria.

I giudici capitolini chiariscono che risulta essere coerente la decisione del giudice dell’esecuzione non essendo giuridicamente apprezzabile una prevalenza del diritto costituzionale all’abitazione sull’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato, attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione, in quanto tale ordine era già presente in una legge dello stato tale per cui induce a ritenere che il bilanciamento degli interessi fosse già stato posto in essere dal legislatore: l’interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante prevale sul diritto all’abitazione.

Gli ermellini, citando precedente sentenza del 6 maggio 2016 n. 18949, ribadiscono che in tema di reati edilizi non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato[3].

Inoltre, analizzando i motivi di ricorso in Cassazione, gli ermellini deducono  che essi siano privi di motivazione concreta; lo status di salute precario della signora non emerge dagli atti, come non emerge lo stato di necessità ex art.54 c.p. Infine per quanto riguarda le condizioni economiche di chi occupa l’immobile abusivo la Corte le ritiene irrilevanti in quanto “deduzioni fattuali prive di rilievo in sede di legittimità”.

[1] Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2016, n. 18949

[2] Cass. pen., Sez. III, 4.6.2018 n.24882.

[3] Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2016, n. 18949

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