Non rilevano le vicende personali dei soci o dell’amministratore quali causa di esclusione della società socia
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Napoli, Sez. spec. in materia di impresa, Ordinanza del 8 febbraio 2020
Parole chiave: Società – Società a responsabilità limitata – Socio, in genere – Amministratore, in genere – Esclusione del socio – Presupposti – Clausola statutaria
Massima: Nella società a responsabilità limitata, l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove una apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità. Inoltre, l’esclusione del socio, laddove questo sia una società, non risulta in ogni caso giustificata dalle vicende che, seppur in astratto sarebbero riconducibili a giusta causa di esclusione prevista nell’atto costitutivo, riguardino esclusivamente il socio o l’amministratore della società, che è parte del rapporto sociale su cui va ad incidere la delibera di esclusione.
Disposizioni applicate: art. 2473 bis c.c..
La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale partenopeo, nell’ordinanza in esame, è tornata ad affrontare il tema dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, la cui disciplina è contenuta nell’art. 2473 bis c.c.[1], il quale – anche in ragione della sua estrema concisione – ha suscitato numerose pronunce giurisprudenziali[2].
Nel caso di specie, la società C. S.r.l., socia al 50% della società a responsabilità limitata E., ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli la deliberazione dell’assemblea dei soci di tale società E. S.r.l. mediante la quale era stata disposta la sua esclusione da detta società per giusta causa, chiedendone – in via cautelare – la sospensione. La società-socia esclusa ha in particolare lamentato il fatto che:
(i) la delibera fosse stata adottata dall’assemblea composta unicamente dall’altro socio al 50% (poiché la società-socia – poi esclusa – non aveva ricevuto la convocazione e non aveva pertanto potuto partecipato all’assemblea), che
(ii) l’esclusione era intervenuta per una causa di esclusione non contemplata dallo statuto della società E. S.r.l. e che
(iii) la cosiddetta “giusta causa” posta a fondamento della delibera di esclusione non era relativa alla società-socia, bensì interessava il socio al 50% e amministratore di quest’ultima, il quale era stato coinvolto nell’apertura di un’indagine penale, il che – a dire dell’altro socio e amministratore di E. S.r.l. – avrebbe potuto causare ingenti danni alla società E. s.r.l..
Il Tribunale partenopeo ha accolto il ricorso della società-socia e disposto la sospensione della delibera assembleare impugnata, chiarendo, da una parte, la necessità ai fini dell’operatività dell’esclusione del socio di una specifica ed espressa previsione nell’atto costitutivo o nello statuto sociale e precisando, dall’altra, che le vicende che vedono coinvolti soggetti che partecipano alla società-socia di una società a responsabilità limitata (sia in qualità di soci, sia in qualità di amministratori) non possono determinarne l’esclusione.
L’esclusione del socio di società a responsabilità limitata è, come detto, disciplinata dall’art. 2473 bis c.c. che consente di introdurre nell’atto costitutivo o nello statuto di una s.r.l. cause di esclusione (convenzionali). L’ampia autonomia statutaria che caratterizza la s.r.l. è tuttavia limitata su questo punto dalla necessità che le cause di esclusione convenzionali debbano essere specifiche e, al contempo, sorrette da una “giusta causa”.
Il legislatore ha infatti introdotto la necessità di una previsione di “giusta causa” di esclusione, dotata del requisito della specificità, al fine di scongiurare il rischio di abusi o di esclusione del socio derivanti da valutazioni eccessivamente discrezionali, ovvero arbitrarie, da parte della maggioranza dei soci, in spregio agli interessi del socio escluso.
Le cause di esclusione, come ricordato dal Tribunale partenopeo, devono riguardare il socio o in ogni caso vicende che attengono al vincolo sociale su cui va ad incidere la delibera di esclusione, ovvero possono riguardare sia comportamenti del socio assunti in violazione degli obblighi contrattualmente assunti verso la società, sia comportamenti estranei al rapporto societario, ma non possono in nessun caso riguardare soggetti terzi (anche laddove siano soci o amministratori del socio), in quanto soggetti estranei al suddetto vincolo sociale.
Infatti, in caso contrario, verrebbe infranto lo schermo societario, giungendo ad una illegittima immedesimazione della società e dei suoi soci e/o amministratori, allorquando si tratta di soggetti giuridicamente distinti.
Alla luce dei principi sopradescritti, il Tribunale di Napoli ha pertanto accolto il ricorso della società-socia esclusa, disponendo la sospensione della delibera impugnata, con la conseguenza che, la stessa rimarrà socia nelle more del giudizio ordinario.
[1] il quale dispone che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”
[2] (fra le varie, cfr. Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, Trib. Treviso, 17 giugno 2005, Trib. Milano, 31 gennaio 2006, Trib. Milano, 5 febbraio 2009, Trib. Trento, 4 aprile 2013, Trib. Milano, 7 novembre 2013, Trib. Milano, 28 febbraio 2014, Trib. Milano, 23 luglio 2015, Trib. Napoli, 30 dicembre 2015, Cass. Civ., Sez. I, 14 giugno 2019 n. 16013)
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