13 Ottobre 2020

Non revocabile l’assegno divorzile per nuova convivenza della ex se già nota al momento della sentenza di divorzio

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 7 settembre 2020 n.18528

Modifica delle condizioni di divorzio – Presupposti – Giudicato rebus sic stantibus

(Art. 9 L. n. 898/1970)

Le sentenze di divorzio e le successive modifiche, passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, solo in presenza di sopravvenuti fatti nuovi.

La stabile convivenza dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile non è idonea a provocare una modifica delle condizioni di divorzio, se già nota e dedotta nel giudizio di divorzio concluso.

CASO

Nel giudizio per la revisione delle condizioni di divorzio, l’ex coniuge chiedeva la revoca dell’assegno divorzile, invocando la circostanza secondo cui l’ex moglie aveva una stabile convivenza. La domanda veniva respinta perché l’uomo non aveva dimostrato che si trattava di una circostanza sopravvenuta rispetto alla sentenza di divorzio e che come tale potesse incidere sul giudicato già formato.

Anche la Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando che la convivenza dell’ex moglie, non poteva in alcun modo considerarsi un fatto nuovo e sopravvenuto, poiché lo stesso ricorrente aveva affermato in atti che la relazione era “nota a tutti” e andava avanti da “più di venti anni…”, anche da prima della sentenza di divorzio.

La circostanza era pertanto già stata valutata alla data della sentenza di divorzio.

L’uomo ricorre in Cassazione per la violazione dell’art. 9 L. n. 898/1970, per non aver la Corte d’Appello ritenuto sussistente la stabile convivenza dell’ex coniuge e non averla valutata quale fatto sopravvenuto.

In particolare, pur sapendo il ricorrente della pregressa frequentazione della moglie con un altro uomo, solo successivamente aveva appreso della convivenza stabile da lei instaurata, presupposto per il venir meno del diritto all’assegno divorzile. In ogni modo, tale fatto sopravvenuto era stato conosciuto dal ricorrente solo all’epoca della richiesta di revoca dell’assegno.

SOLUZIONE

La Cassazione respinge il ricorso, partendo dalla natura della sentenza di divorzio che passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, ossia rimane suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, se sopraggiungono fatti nuovi.

I fatti preesistenti o le ragioni giuridiche non addotte nel giudizio divorzile sono viceversa esclusi in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Ne consegue che l’attribuzione in favore dell’ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, anche se ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all’art. 395 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 21049/2004; Cass. Civ. 25 agosto 2005, n. 17320).

QUESTIONI

L’art. 9 legge div. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il tribunale, può disporre la revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

Quanto ai “giustificati motivi”, la casistica è piuttosto varia ma deve trattarsi di fatti sopravvenuti che abbiano alterato la situazione preesistente, modificando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio.

Sicuramente il formarsi di una relazione affidabile e stabile del coniuge beneficiario può legittimare la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla situazione economica dello stesso (Cass. Civ. n. 11.08.2001/2011).

La Cassazione è ferma nell’affermare che il giudizio di revisione non può avere ad oggetto fatti preesistenti allo scioglimento del matrimonio, anche se non valutati in quella sede per qualsiasi motivo.

Il giudice non può compiere una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa considerazione delle condizioni economiche delle parti già eseguita in sede divorzile, ma deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. Civ. n. 787/2017 e Cass. Civ. n. 11177/2019).

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