Non può esservi collazione se l’asse ereditario è stato esaurito con donazioni e/o legati
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCass. Civ., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 509 – LOMBARDO – Presidente, CRISCUOLO- Relatore
(C.c., art. 737)
“La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, tuttavia, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.”
CASO
F.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia gli eredi di P.N. ossia F.O., F.N. e F.M. nonchè B.A., figlio di F.N. deducendo che dapprima era deceduta P.N., lasciando a sè superstiti i figli ed il marito F.L. che a sua volta era deceduto lasciando quali successori i figli O., D., N., M. e R. e gli eredi per rappresentazione di F.A (premorto al padre). Alcuni dei chiamati avevano rinunciato all’eredità mentre F.R. aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario lamentando che, a seguito di una serie di atti di donazione effettuati dal padre in favore di alcuni dei figli, era stata lesa nella quota di legittima. Aggiungeva, inoltre, che con una precedente sentenza era stato accertato che, stante la rinuncia all’eredità di F.N., alla stessa era subentrato per rappresentazione il figlio B.A. ed instava affinché, previo accertamento della qualità di eredi del de cuius in capo all’attrice ed al convenuto B.A., fosse determinata la quota di spettanza di ognuno degli eredi, previa riduzione delle donazioni eventualmente lesive della sua quota di riserva. Si costituivano in giudizio F.O., F.N. e F.M. opponendosi alla domanda, mentre B.A. chiedeva che la madre conferisse alla massa le donazioni ricevute in vita dal de cuius e che le altre convenute F.M. ed F.O. fossero condannate del pari a conferire gli immobili ricevuti in donazione a titolo di collazione, procedendosi quindi allo scioglimento della massa in tal modo formata. Nel corso del giudizio l’attrice F.R. rinunciava alla domanda e la rinuncia era accettata dalle convenute F.O., N. e M., con la conseguente estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei loro confronti. Tuttavia, in merito alla domanda spiegata da B.A., il Tribunale di primo grado dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di F.N. ed inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con il rigetto di tutte le altre domande avanzate dallo stesso. Avverso tale sentenza proponeva appello il B.A. cui resistevano le convenute F.N., F.M. ed F.O.. La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’appello. Per la Cassazione della sentenza B. propone ricorso sulla base di un unico motivo.
SOLUZIONE
La Corte d’Appello di Venezia affermava che B.A. avesse proposto domanda di collazione in quanto l’appellante aveva manifestato il chiaro interesse a che tutte le convenute, quali chiamate alla successione del defunto nonno, conferissero alla massa le donazioni ricevute in vita. In relazione a tale domanda, i giudici di secondo grado affermano il principio secondo cui la collazione può operare solo nell’ipotesi in cui residui un relictum: se l’asse è stato completamente assorbito da donazioni, l’unico rimedio concesso al legittimario, è quello dell’azione di riduzione. Il giudice di prime cure aveva rilevato che non vi era sostanzialmente un relictum “ad eccezione di alcuni beni mobili non compiutamente individuati”, e a fonte di tale affermazione l’appellante non aveva indicato o dedotto quali fossero le componenti attive ancora esistenti alla data del decesso del de cuius. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, B.A., con unico motivo di ricorso, ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 740 e 552 c.c. per avere il giudice di secondo grado rigettato le domande di scioglimento della comunione e di collazione. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, la sentenza impugnata avrebbe fatto una corretta applicazione del principio secondo il quale la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Nell’ipotesi in cui l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, mancando un “relictum” da dividere, non può esservi luogo alla divisione e neppure alla collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. Pertanto, aderendo a tale assunto, l’assenza di un relictum risulta ostativa alla possibilità di invocare gli effetti della collazione. In merito alle donazioni effettuate dal de cuius in favore della madre del ricorrente e quanto alle ragioni che giustificano il rigetto della domanda nei confronti delle zie F.M. ed O, la Corte di Cassazione, integrando la motivazione del giudice di appello, richiama un altro principio secondo cui la collazione ereditaria, alla quale sono reciprocamente tenuti i coeredi discendenti, essendo diretta ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra costoro, ha luogo soltanto nei rapporti di quei coeredi che siano soggetti attuali della comunione ed abbiano, di conseguenza, titolo a concorrere nella divisione dell’asse. Dalla narrazione dei fatti nel caso di specie è emerso che all’eredità del de cuius avevano rinunciato, oltre alla madre del ricorrente, anche le convenute F.O. e F.M.: non potevano, pertanto, partecipare ad una ipotetica comunione ereditaria.
QUESTIONI
In esito a questa complicata vicenda successoria, la Corte di Cassazione ha confermato un principio già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione” (Cass. n. 23539/2017; Cass. n. 13660/2017; Cass. n. 15026/2013). Tale orientamento, risale, invero, a Cass. n. 543/1970 che ha chiarito come la collazione possa aver luogo se vi è un asse da dividere mentre, se manca il relictum, non essendovi divisione non vi sarà neppure a collazione. Il principio in esame oltre ad essere affermato dalla giurisprudenza prevalente risulta sposato da diffusa dottrina (Ex multis Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 738; Figlioli, La collazione nel caso di mancanza di “relictum”, in Foro Padano, 1957, p.17;). Aderendo a tale orientamento, essendo la collazione un istituto che si inquadra nella divisione ereditaria, la collazione potrebbe operare solo se vi sia un asse ereditario da dividere con gli altri eredi.
Di contrario avviso è altra parte della dottrina che afferma l’operatività della collazione anche in assenza di relictum (Burdese, La divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, Torino, 1980 p. 328; Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2015, p. 1389; Forchielli, Collazione, Enciclopedia Giuridica Treccani, VI, Roma, 1988; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, p. 128). La tesi de qua è portata anche dalla risalente sentenza Cass. n. 1988/ 1969, con la quale si affermava che l’obbligo alla collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operante a seguito dell’accettazione dell’eredità. Di conseguenza, secondo questa impostazione, i beni donati concorrerebbero alla formazione della massa ereditaria che dovrà poi dividersi fra i soggetti tenuti alla collazione: in sostanza, non rileva l’assenza di un relictum ereditario da dividere in quanto la comunione potrebbe derivare soltanto dalla collazione delle donazioni (Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2015, p. 1389). Corollario di tale tesi è che sarebbero i beni oggetto di donazione a concorrere alla formazione della massa ereditaria rilevando a tal fine l’esistenza della delazione ereditaria e l’accettazione del chiamato (Albanese, La collazione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, p. 439).
Peraltro, coloro che aderiscono alla prima tesi, negando la collazione in assenza di relictum, affermano altresì che non rileva ai fini dell’applicazione della collazione la circostanza che residui un relictum di modico valore (Cass. n. 3935/1975). Ne può indurre a diverse conclusioni il principio affermato da Cass. n. 2704/1975, secondo il quale, poiché la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria, essa può essere compiuta – quando manchi il relictum– solamente dopo che sia stata esperita l’azione di riduzione. La Corte di Cassazione nella sentenza in commento aderisce pienamente all’orientamento maggioritario, affermando che l’assenza di un relictum appare ostativa alla possibilità di invocare gli effetti della collazione, la cui automaticità si correla necessariamente all’esistenza di una massa da dividere che quindi non può essere formata solo dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Da tale impostazione la Corte di Cassazione ha affermato, successivamente, l’impossibilità per il ricorrente di invocare gli effetti dell’art. 740 c.c. in merito alle donazioni effettuate dal de cuius in favore della madre. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina hanno affermato il principio secondo cui la collazione ereditaria, alla quale sono reciprocamente tenuti i coeredi discendenti, essendo diretta ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra costoro, ha luogo soltanto nei rapporti di quei coeredi che siano soggetti attuali della comunione ed abbiano, di conseguenza, titolo a concorrere nella divisione dell’asse (cfr. Cass. n. 1112/1962; Cass. n. 11831/1992). Nel caso in esame, come osservato, stante le numerose rinunce delle convenute, non poteva nemmeno trattarsi di un’ipotetica comunione ereditaria.
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