Non possono essere tolti i figli al genitore solo perché culturalmente e intellettualmente arretrato
di Giuseppina Vassallo, AvvocatoCassazione civile sez. I, ordinanza n. 42142 del 31/12/2021
Decadenza dalla responsabilità genitoriale – stato di adottabilità dei figli minori
(artt. 1, 8, 10 e 15 legge n. 184/1983)
I problemi di arretratezza cognitiva e culturale del genitore non hanno un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità genitoriale e della dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale dei minori. Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico per verificare l’effettiva e attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, sia a quelle psichiche, senza però che esse assumano valenza discriminatoria e valutando la concreta possibilità di supportare i genitori anche mediante l’intervento dei servizi territoriali.
CASO
Il Tribunale per i Minorenni di Lecce, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei tre figli minori, i quali si trovavano in una comunità di collocamento in seguito all’allontanamento dei genitori ritenuti inidonei alla funzione genitoriale.
La madre aveva avviato una relazione extraconiugale, trascurando i figli, e infine si era allontanata da casa. Il padre – con bassa scolarizzazione (licenza elementare), residente in Germania dai 16 ai 42 anni, bracciante agricolo – era stato considerato inidoneo per mancanza di risorse e a causa del suo handicap culturale e cognitivo.
Anche i nonni materni avevano partecipato al giudizio e chiesto l’affidamento dei minori, ma il tribunale li aveva ritenuti incapaci per scarso impegno e costanza verso i nipoti.
La sentenza è stata appellata dai genitori e dai nonni ma la Corte territoriale, dopo aver accertato le condizioni dei bambini e l’evoluzione del rapporto con le parti richiedenti l’affidamento, ha confermato la decisione di primo grado.
Il padre ricorre in Cassazione, articolando sei motivi di ricorso, tutti accolti dalla Corte.
In primo luogo, i giudici di merito non avrebbero predisposto interventi per sostenerlo nelle funzioni genitoriali, nonostante le sue richieste.
Nessun supporto nella ricerca di una soluzione abitativa e con sostegni integrativi come ad esempio l’educativa domiciliare, e l’inserimento diurno in struttura con rientro serale presso l’abitazione paterna.
La Corte d’appello non avrebbe considerato l’esistenza di un rapporto affettivo del padre con i tre figli, in violazione del principio di eccezionalità del ricorso all’adozione piena (legge 184/1983), potendo in alternativa valutare la così detta adozione mite, evitando di recidere definitivamente il legame di filiazione.
I giudici non avrebbero tenuto conto dell’evoluzione positiva delle condizioni di vita del padre e avrebbero basato la decisione su un fatto soltanto: il suo handicap derivante dalla sua “fragilità cognitiva”.
SOLUZIONE
La Corte richiama il suo orientamento consolidato disatteso dalla Corte di merito, secondo cui il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è un rimedio eccezionale e una “soluzione estrema”, poiché il diritto del minore a crescere e essere educato nella propria famiglia d’origine, è tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983.
Dovevano essere valutate le effettive e attuali possibilità di recupero delle competenze genitoriali, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative. Il padre aveva ottenuto un lavoro stabile come bracciante agricolo, remunerato con Euro 1.100 mensili, e disponeva di un’abitazione pulita e ordinata, idonea a ospitare in modo decoroso i bambini.
Aveva inoltre frequentato assiduamente i figli presso la struttura di collocamento consolidando con loro il legame affettivo.
Tutti i suddetti elementi significativamente modificati rispetto alla situazione iniziale dovevano considerati come sintomatici di una disponibilità al miglioramento e all’adattamento in funzione dell’esercizio della genitorialità.
I richiamati problemi di arretratezza cognitiva e culturale del genitore non dovevano essere valutati o almeno non dovevano avere un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori.
Con tale ragionamento, infatti, si attua una tipologia d’intervento statuale che, anche se diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona ed è pericolosa perché punta alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato.
QUESTIONI
Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza S.U. n. 35110 del 17.11.2021) hanno ribadito che la dichiarazione di adottabilità di un minore, in forza dell’art. 8 CEDU, dell’art. 7 della Carta di Nizza e dell’art. 18 della Convenzione di Istanbul, costituisce un’estrema soluzione che si fonda sull’accertamento della non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere dimostrati in concreto nei confronti di entrambi i genitori.
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