Non è nullo l’atto di precetto che si limiti a intimare al debitore il pagamento del dovuto senza esplicitazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarlo
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8906. Pres. De Franco, Estensore Tatangelo
ESECUZIONE FORZATA – Precetto – In genere – Intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – Requisiti formali – Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti – Necessità – Esclusione
CASO
Tizio, Caio e Sempronio proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di circa centomila euro, oltre accessori, loro intimato da un istituto di credito bancario e da Alpha S.p.A. Il titolo esecutivo era costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico.
L’opposizione si basava su due ordini di ragioni: innanzitutto l’insussistenza del diritto della banca intimante di procedere a esecuzione forzata (per ragioni non oggetto di ricorso per cassazione e, pertanto, non trattate in questa sede); in subordine, la nullità dell’atto di precetto in quanto privo di una adeguata indicazione delle somme dovute dai debitori, per la mancanza di un conteggio che desse espressamente conto degli acconti da questi versati.
Nell’atto di precetto era indicata la somma finale pretesa dalla banca creditrice, con la precisazione dell’importo imputabile alle rate scadute e al capitale residuo, di quello imputabile agli interessi moratori e delle spese di precetto. Mancava invece, nell’atto, lo sviluppo del relativo conteggio, con l’indicazione dell’esatto importo e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Napoli in relazione a entrambi i profili, nonostante il secondo fosse stato articolato soltanto in via subordinata rispetto al primo.
Alpha S.p.A. ricorreva per cassazione contro la ritenuta nullità dell’atto di precetto: la sentenza veniva, pertanto, impugnata solo in relazione alla decisione sul secondo motivo di opposizione, che la ricorrente qualificava come decisione avente a oggetto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Resistevano con controricorso Tizio, Caio e Sempronio.
SOLUZIONE
Secondo la Corte di Cassazione, l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
QUESTIONI
La questione principale concerne la nullità di un atto di precetto intimi al debitore il pagamento di una determinata somma finale, senza esplicitazione del calcolo che, anche tenendo conto degli acconti medio tempore versati, aveva portato alla determinazione della cifra contenuta nel precetto; nullità che, ritenuta dal giudice di merito, aveva censurato il debitore procedente ricorrendo avanti la suprema Corte.
Infatti, secondo la società ricorrente, poiché l’atto di precetto opposto (integralmente trascritto nel ricorso) conteneva una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui era stato intimato il pagamento, calcolati anche tenendo conto dei parziali adempimenti dei debitori fino a quel momento, non sarebbe stato affatto necessaria, ai fini della sua regolarità formale, l’indicazione dell’esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra.
Preliminarmente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., gli stessi controricorrenti sostenevano che la questione della nullità del precetto era stato da loro proposta solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo: avendo, peraltro, il tribunale accolto il primo motivo, la sentenza sarebbe stata viziata da extrapetizione, per avere esaminato e deciso anche l’altro motivo. Assumono che, data la rilevabilità d’ufficio del vizio anche in sede di legittimità, anche essi controricorrenti sarebbero stati legittimati a eccepirlo.
La Corte di Cassazione, pur dando atto della formulazione del secondo motivo dell’opposizione solo in via subordinata, il relativo vizio della decisione del tribunale non è in realtà affatto rilevabile di ufficio, in mancanza di una specifica impugnazione delle parti sul punto. Di conseguenza, conclude che il ricorso della società intimante, relativo a tale motivo di opposizione, dovesse essere esaminato nel merito e, anzi, accolto.
Accogliendo il motivo d’impugnazione formulato dalla società, la Corte di Cassazione ribadisce che la mancata indicazione, nell’atto di precetto, del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per ottenere la somma richiesta in detto atto non determina alcuna ipotesi di nullità dell’atto di precetto.
È, questo, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha in altre occasioni affermato che “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480 c.p.c., comma 1 – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del 16/11/1993).
In altri termini, esplicitare il procedimento che ha condotto alla determinazione della cifra finale intimata nell’atto di precetto è una mera facoltà del creditore, che non rileva dal punto di vista della nullità dell’atto di precetto.
Segue la cassazione senza rinvio della sentenza partenopea.
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