Non è meritevole di accoglimento il ricorso ex art. 2409 c.c. laddove non sussistano i requisiti di gravità e attualità delle irregolarità
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Decreto n. 64 del 19 maggio 2021.
Parole chiave: irregolarità gestionale – amministratori – Consiglio di Amministrazione – rischio di impresa – gravità – attualità – lesione patrimoniale – fondato sospetto di gravi irregolarità –
Massima: Ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c., deve sussistere il fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri, caratterizzate altresì da attualità ed idoneità a produrre una lesione patrimoniale alla società, rivestendo tale procedimento carattere residuale ed essendo privo di rilievo sanzionatorio, proprio, invece, dell’azione di responsabilità.
Disposizioni applicate: articolo 2409 c.c.
Con ricorso ex art. 2409 c.c., i soci rappresentanti il 50% del capitale sociale di una S.p.A. hanno domandato che il Tribunale adito accertasse le gravi irregolarità gestorie compiute da alcuni degli amministratori e, per l’effetto, ordinasse l’ispezione della società o gli opportuni provvedimenti provvisori ovvero, in estremo, revocasse gli attuali amministratori sostituendoli con un amministratore giudiziario.
In particolare, le gravi irregolarità di gestione, asseritamene compiute dagli amministratori, sono state così descritte dai ricorrenti: (i) la destinazione di alcuni dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle per le quali erano stati assunti e a beneficio di soggetti diversi dalla S.p.A.; (ii) l’utilizzo di beni aziendali per finalità personali e diverse da quelle “istituzionali”; nonché (iii) lo svolgimenti di attività anticoncorrenziale per il tramite e a vantaggio di una new-co e di altre società riconducibili, direttamente o indirettamente, agli amministratori in ragione della peculiare composizione di management e della compagine societarie di quest’ultime.
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il ricorso non fosse meritevole di accoglimento, posto che l’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il rispristino della legalità e della regolarità della gestione, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.
In particolare, l’oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi incombenti, purché attuali e idonee a produrre una lesione patrimoniale alla società.
L’istituto della “denunzia al tribunale” non ha quindi rilievo sanzionatorio, che invece compete all’azione di responsabilità.
Si consideri inoltre che, come sottolineato dai Giudici bolognesi, le gravi irregolarità devono coinvolgere l’intera attività della società, “non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art 2409 c.c. (v., ad es. Tribunale Venezia Sez spec. in materia di imprese, 06/02/2019)”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha quindi ritenuto non sussistere, per talune presunte irregolarità denunciate, il requisito della gravità (anzi, apparendo per molte quasi insussistente) e comunque, per tutte, il requisito dell’attualità (in quanto medio tempore erano stati presi provvedimenti volti a sanarle con conseguente ripristino della legalità e della regolarità gestionale).
Quanto alla denuncia dell’irregolarità riguardate i profili di presunta slealtà concorrenziale per il tramite e a vantaggio della new-co (e di altre società direttamente o indirettamente collegate agli amministratori), si è addirittura ritenuto insussistente il presupposto della fondatezza del manifesto sospetto di gravi irregolarità, non essendovi alcuna operatività della new-co che potesse in alcun modo dimostrare un simile sospetto.
Alla luce di tali motivi, come sopra anticipato, il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato i soci ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite.