Il “non debitore” destinatario della notifica di un decreto ingiuntivo dal contenuto ambiguo è legittimato a proporre opposizione
di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, Sez. VI, sent. 5 luglio 2022, n. 21213, Pres. Graziosi, Est. Guizzi
Identificazione della parte ingiunta – notificazione del decreto ingiuntivo – opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – opposizione all’esecuzione – legittimazione alle opposizioni (Cod. Proc. Civ. artt. 638, 643, 644, 645, 650, 615; Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125)
[I] Massima: “Quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell’intimato
[II] Massima: “La mancata proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., da parte del soggetto ‘terzo’ rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda contrastare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione”
CASO
Una società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente per il pagamento di alcune forniture effettuate in suo favore.
L’ente ingiunto proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. sostenendo che l’ingiunzione era stata in realtà pronunciata contro un altro soggetto (un’associazione dalla denominazione molto simile a quella dell’ente opponente) e che il decreto ingiuntivo era ambiguo non solo nella identificazione del debitore, del quale non era indicato né il codice fiscale né la sede, ma anche nell’indicazione della fonte costitutiva del credito, non avendo il creditore prodotto il contratto da cui originava la pretesa (che sarebbe quindi essa stessa non identificabile). Non solo: l’ente sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato notificato presso un indirizzo che corrispondeva sia alla sede dell’ente che a quella dell’associazione, e che esso era stato altresì notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale, difensore ex lege dell’ente.
L’opposizione veniva accolta dal tribunale, ma poi disattesa in appello. Il giudice del gravame, infatti, riteneva che, poiché non vi era in realtà dubbio né su quale fosse l’effettiva identità del debitore, né su quale fosse l’effettivo soggetto destinatario della notificazione (in entrambi i casi, secondo la corte d’appello, l’associazione), l’ente non aveva legittimazione ad opporsi ad un provvedimento inidoneo a “determinare nei suoi confronti la formazione di cosa giudicata”.
L’ente ha quindi proposto ricorso in cassazione censurando il diniego della propria legittimazione alla opposizione al decreto ingiuntivo.
SOLUZIONE
La Suprema Corte richiama innanzitutto il consolidato principio, di cui la corte territoriale ha fatto malgoverno, secondo il quale, allorché ”vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa identità del debitore (nei cui confronti cioè la domanda è stata proposta ed al quale l’ingiunzione è diretta) e soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste … la legittimazione a proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex articolo 650 c.p.c., ed in tal caso l’accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio” (così Cass. 14444/2013, citata in motivazione).
Secondo gli Ermellini, la corte territoriale, pur avendo accertato che il decreto ingiuntivo è stato a suo tempo notificato anche all’ente opponente, ha poi erroneamente negato legittimazione all’opposizione anche all’ente stesso, così trascurando l’altrettanto consolidato insegnamento secondo il quale, “quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell’intimato” (così Cass. 9911/2011, citata nella motivazione).
Prosegue la Cassazione ritenendo che, nella situazione concreta, il giudice di merito aveva l’onere di vagliare e valutare se si era creata “quella situazione di ‘obiettiva incertezza’ che consente al soggetto, destinatario della notificazione del decreto, ma estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., di far accertare, appunto, la propria estraneità allo stesso”, e ciò con una opposizione che però non ha la finalità di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo (revoca che giustamente, sottolinea la Corte, l’ente non ha infatti chiesto), bensì “solo quella di far accertare l’insussistenza della sua posizione di soggetto obbligato verso il creditore ingiungente, impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo esecutivo (soltanto) verso di esso”.
Infine, sempre richiamando consolidati precedenti, la Suprema Corte precisa che “la mancata proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., da parte del soggetto ‘terzo’ rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda contrastare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione” (così la citata Cass. 17802/2011).
Il ricorso dell’ente viene quindi accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello.
QUESTIONI
Parrebbe banale, ma, alla luce di questa giurisprudenza non lo è, dire che l’instaurazione di un’azione giudiziaria, qualunque essa sia, comporta la necessità, per chi agisce, di individuare esplicitamente, chiaramente e con precisione il soggetto contro cui l’azione viene esperita. Il terzo comma dell’art. 163 c.p.c., al n. 2, indica in modo analitico quali sono i dati identificativi del convenuto che devono essere indicati nell’atto di citazione. Ad anche l’art. 638 c.p.c., nel richiamare l’art. 125 disp. att. c.p.c., impone un analogo rigore.
La sentenza in commento richiama principi che, se possono considerarsi da un lato consolidati e ragionevoli, dall’altro subiscono le variabili dei casi concreti (nel caso de quo, ad esempio, non è chiaro se l’ente opponente abbia effettivamente ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo o se essa, come pare emergere in alcuni passaggi della motivazione, sia stata fatta per lui ad un soggetto non “competente” a riceverla – l’Avvocatura dello Stato – che poi ha semplicemente “trasmesso” l’atto – pare, quindi, con un meccanismo meramente interno – al soggetto competente – l’Avvocatura Distrettuale).
Uno, comunque, pare il punto fermo: il soggetto che riceve, con notifica formalmente efficace, un atto con il quale si esercita nei suoi confronti una pretesa a lui totalmente estranea, o poggiata su una ambigua identificazione del soggetto passivo, ha l’onere di attivarsi per contrastare questa pretesa.
La saggezza antica ci dice, infatti, che res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis e che il giudicato, una volta formatosi, è incontrovertibile.
In relazione a questo effetto consolidante, la giurisprudenza distingue però due ipotesi.
La prima ipotesi si ha “quando il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad un terzo e non alla parte (cioè a quella a cui è stato ingiunto il pagamento)”, ipotesi nella quale “la notificazione non può, in sé, trasformare il terzo in ‘parte’ e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata” (Cass. 17802/2011). In questo caso, vi è una palese e netta cesura tra il soggetto debitore indicato nel decreto ingiuntivo (il solo nei confronti dei quali una pretesa può consolidarsi) e quello a cui è poi stata poi effettuata la notificazione del medesimo decreto. Questo soggetto non può quindi essere onerato di una opposizione ex art. 645 o 650 c.p.c. ed, anzi, in questa ipotesi la giurisprudenza mette addirittura in dubbio che una legittimazione ad opporsi vi sia. Tuttavia, laddove il creditore ingiungente dovesse dare poi corso ad una esecuzione forzata a carico del soggetto notificato ma non debitore, quest’ultimo potrà (ed anzi, dovrà) esercitare l’opposizione ex art. 615 c.p.c., opposizione nella quale non si tratterà più di mettere in dubbio il fatto costitutivo del credito, bensì “la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna e ottenuto l’ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo” e del precetto.
Pertanto, la giurisprudenza conferma che, “quando non esiste alcun dubbio sull’effettiva diversa identità del debitore ingiunto, alla stregua dei dati forniti dal decreto eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto al soggetto destinatario della sua notificazione e quindi del precetto, questi non [sarà, n.d.r.] legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo e perciò bene [potrà, n.d.r.] difendersi in sede di opposizione all’esecuzione. In questa ipotesi, la legittimazione a proporre opposizione al precetto consegue al difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo; e, come è la regola, non è ipotizzabile alcun concorso tra i due rimedi” (così sempre Cass. 17802/2011).
Diversa è, invece, la seconda ipotesi, come quella che ha occupato la Cassazione nella sentenza in commento, e nella quale già il ricorso per decreto ingiuntivo e/o il decreto ingiuntivo stesso presentino delle ambiguità nell’identificazione del debitore, ipotesi nella quale la giurisprudenza fa rientrare i casi di omonimia (o quasi omonimia, come il caso de quo) tra il “vero” debitore e il terzo che è stato ingiunto o notificato. In questo caso al terzo si riconosce anche la piena legittimazione all’opposizione al decreto ingiuntivo, fermo restando che, come visto, la sentenza in commento, nel solco di Cass. 17802/2011, precisa che “specie in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un’opposizione ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ.”, ma che “la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non “vera parte” del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d’ingiunzione, un’adeguata tutela in sede di opposizione all’esecuzione”, con la ulteriore precisazione che, mentre in caso di opposizione ex art. 645 c.p.c. o 650 c.p.c. si può ottenere anche l’accertamento dell’estraneità del soggetto opponente al rapporto obbligatorio azionato, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. si potrà ottenere “solo” l’accertamento della non “coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l’ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto”.
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