Non contano le elargizioni dei suoceri alla figlia ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per il marito
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 10/02/2025 n.3355
Assegno di mantenimento nella separazione – quantificazione – tenore di vita
(art. 156 c.c.)
Massima: “Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato. Le somme di denaro corrisposte al figlio dai genitori sono attribuzioni fatte con spirito di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato al mantenimento”.
CASO
Nell’ambito di un giudizio di separazione dei coniugi la Corte d’appello di Milano pone a carico della moglie e in favore del marito un assegno di mantenimento di euro 300 al mese in parziale modifica della decisione del tribunale che aveva disposto un mantenimento di euro 1.500 al mese.
Il marito propone ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale nel determinare il mantenimento avrebbe ignorato il principio secondo cui l’assegno deve essere commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, il suo stato di disoccupazione e la sua incapacità di procurarsi reddito.
La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello per una riquantificazione dell’assegno tenendo conto del tenore di vita della coppia durante il matrimonio e del ridimensionamento di questo subito dal marito dopo la separazione.
La Corte d’Appello in sede di rinvio, ritenendo che il contributo di mantenimento di 300 euro mensili non consentisse all’uomo di conservare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio durato diciassette anni, aumentava l’assegno separativo fino a 1.200 euro.
Tenendo conto che nel frattempo, la Corte d’Appello di Cagliari, in sede di giudizio divorzile, aveva definitivamente previsto in favore del marito un assegno divorzile di euro 800 mensili, determinava la decorrenza dell’assegno separativo dalla data della domanda e fino all’intervento sul punto del giudice divorzile.
Nel giudizio si dava comunque atto che le maggiori disponibilità economiche della moglie erano da imputare ad elargizioni della famiglia di origine di quest’ultima, irrilevanti quindi ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del marito.
L’uomo, dopo la separazione, aveva comunque svolto attività lavorativa in proprio in vari maneggi, riuscendo a mantenersi, trasferendosi presso il maneggio nella disponibilità della sorella, in Sardegna e poi in Campania dove lavorava nello stesso settore.
Si arriva in Cassazione su ricorso del marito e controricorso incidentale della moglie, ritenuti entrambi inammissibili dalla Corte.
Il marito sostiene che nella determinazione dell’assegno di separazione non sia stato rispettato il principio del tenore di vita e ribadisce la rilevanza delle elargizioni del nucleo familiare della moglie regolari e costanti, tanto da ritenersi come reddito della famiglia. La donna dal canto suo sostiene che i giudici non abbiano apprezzato l’esistenza della capacità lavorativa in concreto del richiedente l’assegno.
SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE
Nel respingere le istanze delle parti ritenendo che i giudici del rinvio avessero correttamente valutato i fatti e motivato la decisione sulla base dei principi indicati nell’ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, non avendo alcun obbligo giuridico.
Il denaro che viene corrisposto dai genitori anche se continuativamente e regolarmente è assimilabile a una liberalità. Tali somme non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato (cfr. anche Cass. Civ. n. 17805 del 21/06/2023 e Cass. Civ. n. 15774 del 23/07/2020).
Nemmeno il tenore di vita della coppia durante il matrimonio può dunque essere ancorato alle donazioni della famiglia del coniuge.
QUESTIONI
L’assegno di mantenimento nella separazione è corrisposto al coniuge che non abbia adeguati redditi propri in considerazione del fatto che permane il dovere di solidarietà derivante dal matrimonio, non essendosi ancora sciolto il vincolo coniugale. L’attribuzione è commisurata ai redditi del coniuge obbligato. La giurisprudenza ha interpretato l’assenza di adeguati redditi propri nel senso che le suddette disponibilità non consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Il principio del tenore di vita è dunque rilevante nell’assegno separativo a differenza dell’assegno divorzile che rappresenta un diverso tipo di solidarietà, quella post coniugale. Nell’esaminare la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge obbligato ai fini dell’assegno non rilevano le condizioni economiche dei genitori dell’obbligato. Gli ascendenti possono semmai essere tenuti al mantenimento dei nipoti e solo in via sussidiaria.
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