No alla ripetizione delle somme percepite dal dipendente
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 gennaio 2019, n. 517
Riforma della sentenza di condanna – Ripetizione delle somme percepite dal lavoratore – A lordo delle ritenute fiscali – Esclusione – Indebito contributivo – Legittimazione esclusiva del datore di lavoro – Sussistenza.
MASSIMA
In caso di riforma della sentenza di condanna l’impresa non può pretendere di ripetere dal dipendente le somme al lordo delle ritenute fiscali. Per quanto riguarda invece l’indebito contributivo, l’azienda è l’unica legittimata a chiedere all’istituto di previdenza il rimborso comprensivo anche per la parte a carico dei lavoratori.
COMMENTO
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro proposto contro una dipendente nei confronti della quale aveva inizialmente ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme corrisposte in virtù di una pronuncia di primo grado successivamente riformata. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell’opposizione della dipendente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la stessa al solo pagamento delle somme effettivamente percepite, con esclusione dunque delle ritenute fiscali e contributive operate dal datore di lavoro. Successivamente, la Corte d’Appello, investita della questione relativa alla ripetibilità delle somme percepite a lordo delle ritenute IRPEF, confermava la decisione del giudice di prime cure e rigettava il gravame della società. Nel rigettare il ricorso presentato dalla società, la Suprema Corte – dopo aver confermato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 602/1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “Sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “Sostituito”) – ha dato continuità al principio in virtù del quale il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Secondo il giudice di legittimità lo stesso principio vale anche in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie. In quest’ultima ipotesi però, essendo il datore di lavoro direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori, egli è anche, in ipotesi di indebito contributivo, l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alle quote predette.