No alla messa in liquidazione della S.r.l. per perdite di bilancio durante il periodo di emergenza sanitaria
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, Decreto, 15 settembre 2023.
Parole chiave: Società – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Socio – Estinzione – Scioglimento
Massima: “L’azione volta a mettere in liquidazione la società a responsabilità con due soci paritetici ed a richiedere la nomina di un liquidatore a seguito dell’approvazione di bilanci in perdita, anche per più anni consecutivi, non può essere esperita laddove l’assemblea dei soci abbia sempre regolarmente funzionato ed i soci si siano avvalsi della possibilità di applicare la legislazione emergenziale emanata nel periodo pandemico, usufruendo in particolare della facoltà straordinaria di portare le perdite per l’anno 2020 e gli anni seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo”.
Disposizioni applicate: art. 2484 c.c., art. 2447 c.c., art. 2482 ter c.c., art. 6 del D.L. 08.04.2020 n. 23 e D.L. 29.12.2022 n. 198 (conv. con modificazioni in legge 24.02.2023 n. 14)
Nel caso di specie, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino è stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda che vedeva contrapposti i due soci paritetici di una S.r.l. in relazione alla richiesta di uno dei due di messa in liquidazione della società (e alla richiesta di nomina di un liquidatore che ne derivava) a fronte delle perdite emerse negli esercizi 2020 e 2021, nonché dell’azzeramento del capitale sociale di Euro 10.000,00, con patrimonio netto negativo.
Il ricorrente, lamentando l’insorgenza di difficoltà economico-patrimoniali, intendeva così porre altresì fine ai dissidi insanabili tra gli unici due soci – amministratori, tali a suo dire (i) da non consentire più da tempo una gestione operativa della società, sia per gli aspetti più marginali e quotidiani che per le decisioni più rilevanti e (ii) da non pervenire a raggiungere un accordo sulla cessione delle quote da un socio all’altro.
Nel caso di specie, tuttavia, l’unica assemblea alla quale l’altro socio non avesse partecipato era quella che il ricorrente aveva convocato ad hoc dal ricorrente per la messa in liquidazione volontaria della società a causa delle soprammenzionate perdite[1], mentre non vi era stata – nonostante quanto asserito dal ricorrente – alcuna protratta impossibilità di funzionamento dell’assemblea, la quale aveva sempre regolarmente approvato i bilanci d’esercizio e aveva quindi compiuto gli atti necessari alla prosecuzione dell’attività.
Inoltre, come rilevato dal socio dissenziente, nella fattispecie in esame trova applicazione la legislazione emergenziale[2] che ha previsto che, per le perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484 primo comma n. 4”.
Il socio dissenziente aveva poi evidenziato come, proprio in virtù della legislazione emergenziale, nel caso di diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), l’assemblea dei soci convocata per i provvedimenti di legge poteva deliberare di rinviare tutte le decisioni inerenti all’immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura del quinto esercizio successivo, bloccando in tal modo l’operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c..
Orbene, nel caso di specie, i soci avevano proprio deciso di avvalersi della facoltà straordinaria di portare le perdite per l’anno 2020 e i seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo, dando notizia della perdita nella nota integrativa dei bilanci.
Il Tribunale di Torino, abbracciando le argomentazioni ed il ragionamento del socio dissenziente, ha evidenziato come:
- il ricorrente avesse accennato alle difficoltà economiche e patrimoniali della società, in particolare al fatto che il patrimonio fosse divenuto negativo, senza tuttavia dedurre l’operatività della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c.;
- i soci avessero scelto di avvalersi della facoltà straordinaria di portare le perdite per l’anno 2020 e i seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo, dando notizia della perdita nella nota integrativa dei bilanci;
- l’impossibilità di funzionamento, per dare luogo alla causa di scioglimento, dovesse tradursi in comportamenti ostruzionistici, in genere dei soci, tali da impedire la costituzione dell’assemblea o la formazione di maggioranze necessarie all’adozione di delibere;
- le divergenze di valutazioni tra i soci amministratori circa il “miglior” interesse sociale non implicassero di per sé “inattività dell’assemblea” e
- nel caso di specie, i soci riuniti in assemblea avessero sempre regolarmente approvato i bilanci d’esercizio, non sussistendo alcun problema di nomina o sostituzione di amministratori (insediati) o sindaci (non previsti).
Stando così le cose, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di nomina del liquidatore.
[1] Mancata partecipazione dettata proprio dall’assenso di consenso del socio dissenziente
[2] a partire dal D.L. 8.4.2020 n. 23 (art. 6) fino al D.L. 29.12.2022 n. 198 (conv. con modificazioni in legge 24.2.2023 n. 14)
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