17 Gennaio 2017

Nessuna improcedibilità per il giudizio d’appello se la sentenza prodotta in secondo grado è incompleta

di Lidia Carrea Scarica in PDF

Cass., sez. II, 30 novembre 2016, n. 24437

Pres. Mazzacane – Rel. Scarpa

Impugnazioni civili – Appello – Improcedibilità – Deposito di copia della sentenza impugnata 

(Cod. proc. civ., artt. 347, co. 2, 348)

[1] Nell’ipotesi in cui la copia della sentenza di primo grado venga depositata nel giudizio d’appello in modo incompleto – poiché mancante di alcune pagine – il Giudice di secondo grado dovrà in prima battuta invitare la parte a sanare il vizio e, solo ove questa non si conformi alla richiesta, potrà dichiarare l’appello improcedibile.

CASO
[1] La Corte di merito dichiara improcedibile l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado in virtù del deposito, da parte dell’appellante, di copia della sentenza impugnata priva di due pagine. I Giudici rilevano, infatti, che le parti mancanti impediscono di esaminare nel merito il gravame, non potendosi ricostruire in alcun modo il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, poiché quelle pagine attenevano proprio alla parte motiva della sentenza.

La pronuncia di improcedibilità viene così impugnata dall’appellante soccombente dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Nello specifico, la problematica attiene al mancato deposito, in sede di appello, di alcune parti della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado. La Suprema Corte, nel caso de quo, cassa la sentenza con rinvio adducendo che quando, in sede di appello, risulta la mancata allegazione di copia integrale della sentenza appellata, il giudice «se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilità dell’appello in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, cioè una condotta ad essa imputabile sotto il profilo dell’inerzia o imprudenza, sicché deve, piuttosto, assegnare all’appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio».

QUESTIONI
[1] La decisione ripercorre e condivide un recente filone interpretativo della Corte di legittimità, già segnalato in questa newsletter (v. Cass., Sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395).

La questione concerne la violazione del precetto contenuto all’art. 347, c. 2, c.p.c., secondo cui l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza di prime cure.

Invero, in virtù di un’interpretazione letterale, l’art. 347, c. 2, c.p.c. non sembra prevedere eccezioni alla regola che parte appellante debba procedere all’inserimento di copia (completa) della sentenza appellata nel proprio fascicolo. Tuttavia, la medesima norma non impone un termine per tale adempimento. Sulla base di ciò, la Corte ritiene sufficiente assicurare al giudice, in sede di decisione, la possibilità di esaminare per intero la sentenza impugnata, evidenziando contestualmente che l’art. 348 c.p.c. non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di legittimità, se da un lato conferma il carattere vincolante del deposito di copia integrale della sentenza all’interno del fascicolo di parte appellante, dall’altro differisce temporalmente tale obbligo fino al momento della decisione, fatti salvi comunque i casi in cui il contenuto della sentenza possa essere diversamente ricostruito in base al complesso dei documenti prodotti in giudizio (Cass., 14 aprile 2005, n. 7746) ovvero direttamente dai motivi espressi nell’atto di appello (Cass., 11 gennaio 2010, n. 238), o ancora in virtù di una copia già allegata agli atti (Cass., 20 aprile 2006, n. 9254).

Qualora non operino le sanatorie poc’anzi descritte, le soluzioni praticate nella giurisprudenza di legittimità sono state principalmente quattro: a) improcedibilità (Cass., 11 ottobre 2000, n. 13539, per quanto riguarda il fascicolo; Cass. n. 16938/2006, cit., per quanto riguarda la sentenza); b) inammissibilità (Cass., 12 febbraio 2004, n. 2728; Cass., 2 luglio 2003, n. 10404, che collega il mancato deposito della sentenza impugnata all’appello viziato per genericità dei motivi); c) rigetto nel merito (Cass., 11 luglio 2003, n. 10937; Cass., 12 maggio 1998, n. 4756); d) improcedibilità susseguente al rifiuto di parte appellante di depositare una copia completa della sentenza impugnata sulla base di un ordine espresso dell’Autorità giudicante (Cass., Sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395).

La condivisione del quarto e ultimo indirizzo trova oltretutto un sostegno indiretto in una recente decisione delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121), le quali hanno statuito che la notificazione del ricorso per cassazione sprovvisto di alcune pagine non dà luogo a difformità dell’atto rispetto al modello legale, né a una carenza dei presupposti dell’impugnazione. In particolare – nel caso di notifica di un atto mancante di alcune pagine – il vizio risulta sanabile con efficacia ex tunc mediante la notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente ovvero entro il termine indicato dalla Corte di Cassazione, o ancora, per effetto della costituzione dell’intimato.