Nelle società semplici è legittima la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Roma – decreto n. 4971/2021 del 25/08/2021
Parole chiave: amministratore – socio – società persone – ineleggibilità –
Massima: “Nelle società semplici è legittima la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale, ma l’iscrizione di tale nomina nel registro delle imprese deve essere condizionata alla verifica, da parte dell’ufficio stesso, dell’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci”.
Disposizioni applicate: 2252 c.c., 2257 c.c., 2258 c.c., 2259 c.c., 2361 c. 2° c.c., 2291, 2293 c.c.
Con il provvedimento in esame il Tribunale di Roma – nella persona del Giudice del registro delle imprese nell’ambito di una procedura di volontaria giurisdizione – si è espresso in merito alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di una società semplice e della nomina del suo amministratore quale soggetto estraneo, non socio, della società.
In particolare, l’ufficio del registro ha chiesto di poter disporre la cancellazione della nomina del suddetto amministratore, ritenendo che nelle società personali in generale, e nella società semplice in particolare, l’amministrazione non possa essere affidata ad un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Ciò posto, il Giudice ha preliminarmente evidenziato che, secondo un primo orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, nelle società di persone il potere di gestione sarebbe riconosciuto in via esclusiva ai soci, poiché vigerebbe un principio di inscindibile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società, principio che parrebbe consacrato dall’art. 2267 c.c. secondo il quale “per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci” (norma, questa, dettata per la società semplice, ma applicabile anche alla S.n.c., ex art. 2293 c.c., con la precisazione che in quest’ultima “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali” senza possibilità di convenire un patto contrario ex art. 2291 c.c.).
In altre parole, secondo tale orientamento il socio che gestisce ed agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da una responsabilità illimitata, mentre sarebbe inconcepibile che un amministratore non illimitatamente responsabile – in quanto non socio – provochi una responsabilità illimitata in capo ai soci.
Con il decreto in esame, il Giudice registro delle imprese di Roma si è tuttavia discostato da tale orientamento, osservando che già nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13761 del 12 Giugno 2009 pare esservi un’apertura verso un diverso orientamento, evidenziando altresì che:
- l’esclusione in questione può valere soltanto per le società in accomandita semplice, laddove il legislatore ha esplicitamente previsto che l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari (ex 2318, c. 2° c.c.), ma tale conclusione non può essere reiterata per la società semplice ed in nome collettivo, e ciò anche per il fatto che l’art. 2257 c.c. c. 1° c.c., nel prevedere che l’amministrazione della società semplice spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la “diversa pattuizione” dei soci, per tale dovendosi ritenere anche la possibilità di nomina di un amministratore non socio; e
- per negare la possibilità in argomento, occorrerebbe individuare una norma posta inderogabilmente a tutela dei terzi, la cui applicabilità postuli necessariamente che l’amministratore sia un socio della società di persone. Tale norma non è, tuttavia, rinvenibile in quanto: (i) per le società in nome collettivo, anche ritenendo che la nomina di un amministratore estraneo possa eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata dei soci, tutti i soci sarebbero, in ogni caso, sempre e comunque responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, e la posizione dei terzi creditori è quindi tutelata; mentre (ii) per le società semplici, occorre, in senso contrario, richiamare il disposto di cui all’art. 2267 c.c. secondo il quale per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci., con la conseguenza che se fossero pattuite l’esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità dei soci che non gestiscono la società e fosse, al contempo, attribuita l’amministrazione ad un non socio, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile. In un caso come questo, in cui occorre necessariamente tutelare i terzi, non si può comunque escludere, a monte, l’ammissibilità della nomina di un amministratore non socio, ammettendo semplicemente che tale possibilità sia condizionata alla mancata stipulazione di patti parasociali di esclusione della solidarietà o di limitazione della responsabilità dei soci.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Giudice registro delle imprese di Roma ha quindi ritenuto legittima, nelle società semplici, la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale, ma l’iscrizione di tale nomina nel registro delle imprese deve essere condizionata alla verifica, da parte dell’ufficio stesso, dell’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci (patti che, ai sensi dell’art. 2267 c.c., non sono opponibili ai terzi se non sono portati alla loro conoscenza con mezzi idonei, come appunto l’iscrizione nel registro delle imprese)
Così facendo, la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei creditori ed, anzi, potrebbe determinare per loro anche un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei soci e, qualora il comportamento dell’amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire anche il patrimonio personale di quest’ultimo.
In conclusione, quindi, nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore che non sia anche socio, nella società in nome collettivo è sempre possibile poiché, in questo caso, tutti i soci rimangono comunque illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, e nella società semplice è possibile purché almeno uno dei soci resti estraneo ad un eventuale patto di limitazione della responsabilità ex art. 2267 c.c.
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