Nella vendita a favore di terzo il beneficiario non è obbligato al pagamento del prezzo
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. II, 30 marzo 2021, n. 8766 – Pres. Di Virgilio – Rel. Varrone
Parole chiave: Contratto a favore di terzi – Titolarità del diritto e del rapporto contrattuale – Distinzione – Obblighi e diritti gravanti sulle parti
[1] Massima: Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per fatti concludenti, si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente, ma non contro il terzo, il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell’azione di adempimento.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1411, 1470, 1498
CASO
I venditori di un camper usato ottenevano un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del prezzo nei confronti dell’intestataria del mezzo, la quale proponeva opposizione, sostenendo la sua estraneità alla compravendita, dal momento che era stato il proprio marito ad acquistare il veicolo, sia pure intestandolo a lei.
L’opposizione veniva respinta con sentenza confermata in grado di appello, atteso che, indipendentemente da chi avesse condotto le trattative e reso disponibile la provvista per l’acquisto del camper, assumeva determinante rilievo la circostanza per cui la proprietà del bene era stata trasferita alla moglie, destinataria dell’ingiunzione, con dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritta dai venditori innanzi a un notaio, nella quale la stessa veniva indicata quale acquirente, sicché non poteva sostenere di essere estranea al negozio (potendosi, al limite, configurare una donazione indiretta, realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un coniuge mediante denaro messo a disposizione dall’altro coniuge) e di non avere assunto i diritti e gli obblighi da esso scaturenti, ivi compreso quello di pagamento del prezzo.
Avverso la sentenza d’appello veniva interposto ricorso per cassazione, con il quale veniva lamentato l’errore commesso dai giudici di merito nell’avere ravvisato nella dichiarazione unilaterale di vendita firmata dai soli venditori un contratto idoneo a trasferire la proprietà del camper alla moglie (che non era nemmeno presente all’atto della sottoscrizione di detta dichiarazione e non aveva, dunque, manifestato alcun consenso) e nell’avere posto in capo alla stessa l’obbligo di pagamento del prezzo d’acquisto del bene per il semplice fatto di esserne divenuta proprietaria per effetto dell’indicazione del suo nominativo quale intestataria da parte del marito.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che la proprietaria del camper era divenuta tale solamente per effetto del contratto concluso in suo favore dal marito, ossia quale terza beneficiaria della vendita, di cui, pertanto, non era divenuta parte e alla quale rimaneva estranea, con particolare riguardo all’obbligo di pagamento del prezzo.
QUESTIONI
[1] Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, i venditori di un camper avevano agito nei confronti di colei che ne risultava proprietaria per ottenere il pagamento del saldo del prezzo della compravendita, sebbene l’acquisto fosse stato negoziato dal marito e pagato con denaro di quest’ultimo.
La ragione per cui, ciononostante, l’azione monitoria era stata indirizzata nei confronti della moglie era da ricondursi al fatto che, nella dichiarazione di vendita sottoscritta dai venditori innanzi al notaio ai sensi dell’art. 13 r.d. 1814/1927 (a mente del quale, se il trasferimento della proprietà di un autoveicolo deriva da vendita conclusa verbalmente, l’atto scritto necessario per la sua annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico è supplito da una dichiarazione firmata dal venditore e debitamente autenticata), la stessa, che non era presente, era stata indicata dal marito quale proprietaria ovvero intestataria del camper.
Sostenendo la propria estraneità alla compravendita e la conseguente insussistenza dell’obbligo di pagamento del prezzo, la moglie aveva visto respingere sia in primo che in secondo grado l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo.
L’ordinanza che si annota, dopo avere premesso che era pacifico il fatto che alle trattative e alla successiva conclusione del contratto di compravendita del camper aveva partecipato solo ed esclusivamente il marito della ricorrente, ha messo in evidenza l’errore commesso dai giudici di merito per avere ritenuto irrilevante tale circostanza e avere accordato la prevalenza all’indicazione della moglie quale intestataria del veicolo nella dichiarazione di vendita unilaterale.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, alla vicenda negoziale andava dato un diverso inquadramento giuridico, essendo ravvisabile nella compravendita così conclusa un contratto a favore di terzo, che ricorre quando, in virtù di apposita pattuizione, i contraenti convengono di attribuire un diritto nascente dal contratto a un soggetto al quale la sua formazione non è imputabile, essendovi rimasto estraneo.
Poiché nel contratto a favore di terzo occorre distinguere la titolarità del diritto (che appartiene al terzo, il quale, tuttavia, non diviene mai parte del contratto) dalla titolarità del rapporto contrattuale (che fa capo ai contraenti), il terzo beneficiario non assume la qualifica di parte né in senso formale, né in senso sostanziale, ma si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito e operante inter alios, configurandosi la sua adesione – evincibile anche per fatti concludenti – come mera condizione sospensiva dell’acquisto del diritto; in questo senso, la dichiarazione del terzo di volere profittare del contratto, ossia di avvalersi del diritto di cui le parti hanno inteso beneficiarlo, vale a rendere la stipulazione in suo favore irrevocabile e immodificabile, secondo quanto stabilito dall’art. 1411, comma 2, c.c., attesa la regola generale, dettata dalla prima parte della norma, in base alla quale, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, ossia indipendentemente dalla sua accettazione.
In conseguenza dell’estraneità del terzo beneficiario al contratto concluso in suo favore, le azioni a esso inerenti (tanto quelle di invalidità, quanto quelle concernenti il suo adempimento) debbono essere proposte nei confronti, rispettivamente, dello stipulante o del promittente, ma giammai contro il terzo, il quale, d’altro canto, non è legittimato ad agire nei confronti dello stipulante ovvero del promittente, salvo che si tratti dell’azione di adempimento.
Con la stipulazione in suo favore, infatti, il terzo acquista, nei confronti del promittente, il diritto alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, vale a dire senza che si verifichi alcuna successione nel rapporto: ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda negoziale conserva la propria posizione (rispettivamente, di parte contraente e di beneficiario) anche nella fase attuativa del contratto.
Alla luce di tali principi, il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano errato nell’affermare che l’obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita gravava sulla moglie, per il fatto che quest’ultima, avendo – di fatto – accettato l’intestazione del camper il cui acquisto era stato curato dal marito, non poteva sostenere di essere estranea al rapporto negoziale.
In realtà, trattandosi di contratto a favore di terzo, all’acquisto della proprietà del bene da parte della moglie (la quale aveva accettato l’investitura risultante dalla dichiarazione di vendita) non aveva fatto seguito l’acquisto della qualità di parte della compravendita, dal momento che il terzo rimane sempre estraneo al contratto, anche dopo avere accettato la stipulazione in suo favore, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito e operante tra altri soggetti.
In effetti, se all’acquisto del diritto da parte del terzo (nel caso di specie, la proprietà del camper) facesse seguito la sua successione nell’obbligo di eseguire la prestazione sinallagmaticamente scaturente dal contratto (nel caso di specie, il pagamento del prezzo), non potrebbe operare il meccanismo contemplato dall’art. 1411 c.c., che ricollega tale acquisto alla mera stipulazione, disancorandola dall’accettazione o dalla manifestazione di adesione del terzo (salvo che promittente e stipulante non abbiano previsto diversamente), dal momento che, per il principio di relatività del contratto, chi è a esso estraneo non può subire le conseguenze onerose derivanti da un negozio al quale non ha partecipato, senza avere prestato il suo consenso (ma, in tale caso, si tratterebbe di una vicenda successoria, ovvero di una cessione del contratto, istituto disciplinato dagli artt. 1406 e seguenti c.c.). L’accettazione del terzo, infatti, vale propriamente a estinguere il potere di revoca dello stipulante e a rendere definitiva l’individuazione del soggetto a favore del quale il promittente dovrà eseguire la prestazione.
La ricostruzione della vicenda negoziale operata dai giudici di legittimità non contrasta, peraltro, con la configurabilità, nel caso di specie, di una donazione indiretta disposta dal marito in favore della moglie: posto che alla stipulazione in favore di terzo dev’essere sotteso un interesse giuridicamente rilevante di qualsiasi natura (anche morale), la giurisprudenza ha affermato che il contratto a favore di terzo può importare anche una liberalità a beneficio del medesimo, che, essendo conseguenza indiretta del negozio avente una diversa causa, si configura appunto in termini di donazione indiretta.
D’altra parte, il contratto a favore di terzo non ha una causa autonoma rispetto al contratto principale, atteso che l’inserimento della clausola diretta a deviare gli effetti negoziali a favore di un soggetto diverso dai contraenti ha soltanto la funzione di individuare colui al quale spetterà la prestazione e non vale, pertanto, ad alterare la causa tipica del contratto in cui viene a innestarsi.
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